Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 2 dicembre 2005. 5981/M352: ´STA cooperanteª. Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario.

Avvertenza

La presente circolare contiene istruzioni operative necessarie per la gestione con ´STA cooperanteª delle procedure telematiche di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario.

Tuttavia, per ragioni di chiarezza e coerenza espositiva, sono evidenziati altresì, ove necessari, aspetti procedurali che trovano applicazione anche nell'ambito delle operazioni di immatricolazione dei veicoli provenienti dall'ambito comunitario che, per espressa previsione normativa o per ragioni tecniche, sono escluse dallo ´STA cooperanteª.

Premesse

Com'è noto, il D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, nella formulazione originale, escludeva dal campo di applicazione dello ´Sportello telematico dell'automobilistaª tutte le immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti dall'estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero.

Con il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 224 detto limite è stato in parte superato, prevedendo che dal campo di applicazione dello ´Sportello telematico dell'automobilistaª restino escluse le sole immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati non aderenti alla U.E. o allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.

In altre parole, l'applicabilità della procedura ´Sportello telematico dell'automobilistaª è stata implicitamente estesa all'immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dagli Stati membri della U.E e dagli Stati aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati provenienti dai predetti Stati.

È altrettanto noto che, in sede di immatricolazione di detti veicoli, deve essere comprovato l'assolvimento degli obblighi Iva sull'acquisto intracomunitario e a tal fine, in forza delle procedure sinora in uso, è stata richiesta l'acquisizione di apposita documentazione cartacea destinata ad essere trasmessa alle locali Agenzie delle entrate per le verifiche di merito.

Si tratta, tuttavia, di una procedura che mal si concilia con i principi che regolano lo ´S.T.A. cooperanteª, il quale si fonda sulla immediatezza (tempo reale) e sulla contestualità delle operazioni di motorizzazione e delle formalità P.R.A.

In ciò risiedono le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il D.P.R. n. 224/2004, introducendo il comma 1 bis all'art. 1 del D.P.R. n. 358/2000, ha demandato ad apposita Convenzione tra questa Amministrazione, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane la definizione di nuove procedure per la trasmissione dei dati attinenti alla verifica degli adempimenti fiscali in parola.

Sulla base di tali presupposti, con circolare prot. n. 3750/ M360 del 22 settembre 2004 si era, conseguentemente, evidenziata l'impossibilità di avviare la concreta applicazione della nuova disciplina introdotta dal D.P.R. n. 224/2004, in attesa della stipula della summenzionata Convenzione.

Sempre nell'intento di garantire un sistema efficiente ed efficace di controllo sull'adempimento degli obblighi Iva intracomunitari, con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) è stato poi stabilito che i soggetti di imposta sono tenuti a comunicare a questo Dipartimento, prima dell'immatricolazione, una serie di dati relativi all'acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi, compreso il caso in cui i medesimi veicoli siano oggetto di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario stesso (art. 1, comma 378).

Peraltro, ai fini che qui maggiormente rilevano, si segnala che tra i dati che debbono necessariamente essere acquisiti è compreso il numero di telaio del veicolo.

I contenuti e le modalità di comunicazione dei predetti dati sono stati disciplinati, a norma dell'art. 1, comma 379, della medesima legge finanziaria, con decreto adottato dalla scrivente, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, l'8 giugno 2005 (in G.U. n. 154 del 5 luglio 2005), al quale si è data attuazione con i ´File Avvisiª n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005.

L'art. 1, comma 379, della legge finanziaria 2005 prescrive, inoltre, che i dati acquisiti propedeuticamente all'immatricolazione debbano essere trasmessi telematicamente da questo Dipartimento dell'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle dogane, con le procedure definite con la stessa Convenzione prevista dall'art. 1 bis del D.P.R. n. 358/2000.

Peraltro, la richiamata Convenzione non è stata al momento ancora formalmente stipulata; tuttavia, poiché lo stato attuale dei lavori registra l'unanime consenso tra le parti in ordine agli aspetti sostanziali da disciplinare, non si ritiene sussistano particolari ragioni di cautela per procrastinare ulteriormente l'operatività dello ´STA cooperanteª con riguardo alle immatricolazioni dei veicoli nuovi provenienti, attraverso canali non ufficiali di importazione, da Stati della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo, nonché i veicoli usati già immatricolati in uno dei predetti Stati.

Scopo della presente circolare, pertanto, è quello di impartire le necessarie istruzioni applicative al riguardo.

Data di avvio

Le nuove procedure prenderanno avvio a decorrere dal 5 dicembre 2005.

Dalla medesima data il ´Prenotanazionalizzazioniª potrà essere utilizzato:

- in via generale per tutte le operazioni di nazionalizzazione escluse dallo ´STA cooperanteª (v. par. ´Esclusioniª);

- come procedura di emergenza di ´stampa remotaª, nei casi di interruzione dei collegamenti telematici di ´STA cooperanteª, secondo le procedure vigenti. Page 210

Dalla medesima data, inoltre, saranno rese operative le applicazioni informatiche necessarie.

Il ´Manuale utenteª è disponibile sul sito www.infrastrutturetrasporti.it - Sezione ´Trasporti Terrestriª - link ´Guida e Serviziª.

Ambito di applicazione della disciplina

Salvo quanto precisato nel successivo paragrafo ´Esclusioniª, le nuove procedure di immatricolazione concernono:

  1. i veicoli nuovi (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E. o aderenti allo Spazio economico europeo attraverso canali di informazione non ufficiali;

  2. i veicoli usati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) provenienti da uno Stato della U.E: o aderenti allo Spazio economico europeo.

    Si evidenzia, peraltro, che al momento lo ´STA cooperanteª non gestisce alcuna operazione (immatricolazione, trasferimento della proprietà e reimmatricolazione) avente ad oggetto i rimorchi, indipendentemente dal fatto che tali veicoli provengano o meno dall'estero.

    Tali operazioni saranno messe in linea nel mese di gennaio 2006.

    Al riguardo si tenga presente che:

    - per i veicoli nuovi si intendono: a) i veicoli mai immatricolati;

    b) i veicoli immatricolati allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

  3. percorrenza non superiore a seimila chilometri; ovvero

  4. cessione avvenuta non oltre sei mesi dalla data della prima immatricolazione;

    - per veicoli usati si intendono: i veicoli immatricolati allorché ricorra la duplice e contestuale condizione della:

  5. percorrenza superiore a seimila chilometri;

  6. cessione effettuata oltre il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se temporanea).

    In allegato alla presente circolare è fornito l'elenco dei Paesi facenti parte della U.E. e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (All. 1).

    Esclusioni

    Tenuto conto dell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, nonché delle istruzioni operative generali impartite con circolare prot. n. 1670/ M360 del 6 maggio 2003, debbono ritenersi escluse dalle procedure di ´STA cooperanteª le seguenti ipotesi di ´nazionalizzazioneª:

    - veicoli nuovi provenienti, tramite canali di importazione non ufficiali, da Paesi extracomunitari o non aderenti allo Spazio economico europeo;

    - veicoli usati già immatricolati in un Paese extracomunitario o non aderente allo Spazio economico europeo.

    Inoltre, indipendentemente dal fatto che i veicoli per i quali è richiesta la ´nazionalizzazioneª provengano da Paesi comunitari od extracomunitari, ovvero da Paesi aderenti o non allo Spazio economico europeo, debbono altresì ritenersi esclusi:

    - rimorchi di autoveicoli; - veicoli per i quali è richiesto, in capo all'intestatario, il possesso di titolo autorizzativo o l'iscrizione di appositi albi, compresa l'ipotesi della locazione senza conducente;

    - veicoli per i quali è richiesto il collaudo o il rilascio di certificato di approvazione;

    - veicoli per i quali è richiesta l'annotazione dell'usufrutto;

    - veicoli che comportano la stampa sulla carta di circolazione di un numero di intestatari superiore a 2;

    - veicoli la cui revisione risulti scaduta (cfr. par. ´Documentazione tecnica - B. Veicoli già immatricolatiª).

    Presupposti per l'immatricolazione

    Con i ´File Avvisiª n. 54 del 20 ottobre 2005 e n. 57 del 2 novembre 2005, richiamati nelle ´Premesseª, sono state impartite istruzioni al fine della acquisizione di una serie di dati relativi all'acquisto intracomunitario dei veicoli nuovi per i quali viene richiesta l'immatricolazione.

    Ciò posto, si evidenzia che, per esplicita previsione contenuta nell'art. 1, comma 378, della legge finanziaria 2005, l'immatricolazione stessa non può essere espletata qualora nel sistema informativo di questo Dipartimento non risultino acquisiti i dati relativi all'acquisto intracomunitario (e agli eventuali passaggi interni successivi) del veicolo, compreso il numero di telaio.

    Peraltro, l'obbligo di comunicazione dei predetti dati ha una portata di carattere generale, nel senso che trova applicazione sia con riferimento alle ´nazionalizzazioniª espletabili con ´STA cooperanteª sia per le...

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