Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 3 febbraio 2006. Prot. n. MOT3/761/M350: Termini di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante: «Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore».

Il Capo II del suddetto decreto contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/59/CE sulla «qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri»; le norme contenute nel Capo II del D.L.vo 286/2005, che hanno introdotto la carta di qualificazione del conducente, modificano profondamente la legislazione sui certificati di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada, nonché agli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

Per quel che concerne l'efficacia delle nuove norme, occorre precisare che il suddetto decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, tuttavia l'obbligo del possesso della carta di qualificazione del conducente è subordinato all'emanazione dei decreti di attuazione di cui agli artt. 17 e 19 del codice del D.L.vo in esame. Fino alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti continueranno ad applicarsi le disposizioni normative di cui all'art. 116, comma 8 del codice della strada e degli artt. 310 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Saranno in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di attuazione, nelle condizioni di cui all'art. 17 del D.L.vo 286/2005.

@II. Circolare (Min. trasp.) 13 gennaio 2006, Prot. n. 131-MOT2/C. Visite periodiche (revisioni) delle bombole per il contenimento di metano per autotrazione, omologate in conformità alle prescrizioni del regolamento ECE/ONU n. 110. Supplemento n. 4 al regolamento ECE/ONU n. 110

In relazione all'adozione in sede ECE/ONU del documento TRANS/WP.29/2005/89, che emenda l'allegato 3, paragrafo

4.1.4 del regolamento ECE/ONU n. 110 sulla riqualificazione periodica delle bombole, la disposizione della circolare prot. 3171-MOT2/C del 19 settembre 2005, che prevedeva che le bombole in esercizio dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, è modificata nel senso che le stesse verifiche periodiche dovranno essere effettuate almeno ogni 48 mesi.

@III. Circolare (Min. trasp.) 9 gennaio 2006, Prot. n. 6274/M34 BULGARIA. Conversione di patenti di guida

Con nota n. P/508293 del 27 dicembre 2005 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Bulgaria, entra in vigore il 23 gennaio 2006.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Bulgaria.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza Bulgaria-Italia (allegato 1 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti bulgare alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la copia dei tre fac-simile di patenti bulgare, tipo card (All. 2) indicati nell'elenco dei modelli - allegato 3 dell'accordo - con traduzione valida per i tre modelli (All. 3).

Secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo, per la conversione delle patenti bulgare è necessaria la relativa traduzione.

Poiché il sistema operativo che gestisce la stampa delle patenti di guida memorizza in archivio e produce soltanto caratteri propri della lingua latina e considerata la particolarità della lingua bulgara rispetto a quella italiana, questa Direzione ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri, per informare opportunamente l'autorità estera, che non potranno essere stampati documenti di guida che riportino segni grafici non appartenenti alla lingua italiana.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

Le patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato:

Ambasciata di Bulgaria

Via P.P. Rubens n. 21 00197 Roma

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'accordo.

Per l'applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, si fa presente che la data di primo rilascio della patente bulgara è indicata nella colonna 10 del retro della patente, come rilevabile dalla traduzione.

Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti bulgare ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

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Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

Allegato alla circolare 9 gennaio 2006, prot. n. 6274/M340

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE CON APPLICAZIONE DAL 23 GENNAIO 2006 (circolare prot. n. 6274/M340 del 9 gennaio 2006)
ALGERIA IRLANDA REPUBBLICA CECA
ARGENTINA ISLANDA REPUBBLICA DI COREA
AUSTRIA LETTONIA REPUBBLICA SLOVACCA
BELGIO LIBANO ROMANIA
BULGARIA LIECHTENSTEIN SAN MARINO
CIPRO LITUANIA SLOVENIA
CROAZIA LUSSEMBURGO SPAGNA
DANIMARCA MACEDONIA SRI LANKA
ESTONIA MALTA SVEZIA
FILIPPINE MAROCCO SVIZZERA
FINLANDIA MOLDOVA TAIWAN
FRANCIA NORVEGIA TUNISIA
GERMANIA PAESI BASSI TURCHIA
GIAPPONE POLONIA UNGHERIA
GRAN BRETAGNA PORTOGALLO -
GRECIA PRINCIPATO DI MONACO -
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITÀ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
CANADA: personale diplomatico e consolare
CILE: diplomatici e loro familiari
STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari
ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

@IV. Circolare (Min. trasp.) 27 dicembre 2005, Prot. n.1121/MOT1.

04/C: Procedura preferenziale di attuazione: della direttiva 2005/55/CE del P.E. del Consiglio del 28 settembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 275 del 20 ottobre 2005, e della direttiva 2005/78/ CE della Commissione del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L. 313 del 29 novembre 2005, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

La direttiva 2005/55/CE, del P.E. e del Consiglio, nuova direttiva «quadro» in materia di misure da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli, riunisce, apportando nuove modifiche, in un unico testo le direttive 88/77/CEE, 91/942/CEE, 96/1/CE, 1999/96/CE e 2001/27/CE ed abroga queste ultime.

La direttiva 2005/78/CE della Commissione, adotta i provvedimenti tecnici necessari per attuare gli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE e ne modifica gli allegati I, II, III e IV.

Si rende noto che il testo della direttiva 2005/87/CE, pubblicato nella edizione in lingua italiana della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contiene delle omissioni nell'articolo 1 e nell'allegato I (Modifiche agli allegati I, II, III, IV e VI della direttiva 2005/55/CE), al punto 6.5.1.2 (Date di applicazione); si riportano di seguito i testi corretti, dei due predetti punti, come risultano nella direttiva pubblicata nella edizione in lingua inglese (lingua ufficiale dell'Unione europea) della G.U.U.E.:

- «Articolo 1. Gli allegati I, II, III, IV e VI della direttiva 2005/55/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva»; «6.5.1.2. Date di applicazione. Le prescrizioni di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 sono applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1º ottobre 2007 per tutte le immatricolazioni di veicoli nuovi».

Entrambe le direttive succitate prescrivono che la trasposizione delle stesse negli ordinamenti nazionali deve avvenire entro l'8 novembre 2006.

Questo Dipartimento ha avviato la procedura di recepimento delle due direttive suddette ma i tempi tecnici necessari per il completamento dell'iter finalizzato all'emanazione dei relativi decreti ministeriali non sono compatibili con i tempi fissati dal legislatore comunitario; infatti all'articolo 2, comma 5, della direttiva 2005/55/CE, è previsto che a decorrere dal 1º ottobre 2005 gli Stati membri della Comunità europea rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e dell'omologazione nazionale se i tipi di motori ed i tipi di veicoli allestiti con i...

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