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@I. Circolare (Camera Comm. Bolzano) 7 marzo 2006. Prot. n. 7181: Strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali - Requisiti metrologici legali

Con la presente si desidera fornire una panoramica sui requisiti metrologici legali che gli strumenti per il rilevamento della velocità, utilizzati dagli organi competenti nell'ambito dei controlli stradali, devono rispettare.

Riferimenti giuridici:

- R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure)

- R.D. 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico)

- D.P.R. 12 gosto 1982, n. 802 (Attuazione della direttiva [CEE] n. 80/181 relativa alle unità di misura)

- L. 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura)

- D.M. 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI)

- D.M. 28 marzo 2000, n. 182 (Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio)

- Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 giugno 2001, n. 2.

Requisiti metrologici legali

L'art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R.D: 23 agosto 1890, n. 7088, stabilisce che «ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali».

Omologazione metrologica legale (ammissione a verifica metrica)

Uno strumento di misura può essere considerato metrologicamente legale qualora risponda ai requisiti tecnici e procedurali previsti dal Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con R.D. 12 giugno 1902, n. 226.

Lo stesso regolamento stabilisce all'art. 6 che gli strumenti diversi da quelli contemplati nel Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure - dunque anche gli strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali - sono ammessi, sentito il comitato centrale metrico, con decreto ministeriale ossia del Ministero delle attività produttive.

Tale «omologazione metrica» prende il nome di «decreto di ammissione a verifica metrica» e consiste sostanzialmente in una procedura di valutazione tecnica di un modello che comprende i seguenti aspetti:

- riferibilità metrologica (vedasi punto successivo) - affidabilità ed esattezza dello strumento - protezione contro la manomissione (sigilli metrici).

Verifica prima

Una volta ottenuta l'«omologazione metrica» gli strumenti metrici, prima di poter essere utilizzati, devono essere sottoposti alla verifica prima (art. 12 del R.D. 7088/1890) da parte dell'ufficio metrico o del fabbricante abilitato per tale procedure (p.c. D.M. 179/2000 - concessione di conformità metrologica).

Verifica periodica L'art. 12 del R.D. 7088/1890 nonché il D.M. 28 marzo 2000, n. 182, stabiliscono che gli strumenti metrici, «la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale», devono essere sottoposti alla verificazione periodica con cadenza prefissata per «accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici ed etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti».

Con circolari del 4 giugno 2001, n. 2, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - ora Ministero delle attività produttive - alla locuzione «transazione commerciale» è stato attribuito «un significato estensivo per il quale sono da intendersi soggetti all'obbligo della verificazione periodica tutti quegli strumenti adoperati in operazioni di pesatura e di misurazione correlate a determinare un qualunque tipo di corrispettivo (prezzo, multa, tariffa, tassa, indennità...)».

Riferibilità metrologica

La riferibilità metrologica è definita come proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, nazionali od internazionali, attraverso una causa ininterrotta di confronti.

Con la legge 11 agosto 1991, n. 273, è stato istituito in Italia il Sistema Nazionale di Taratura (SNT) che individua gli Istituti Metrologici Nazionali che realizzano e conservano i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche individuati nel D.M. 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del sistema internazionale SI), e disseminano la unità di misura di cui al D.P.R. 12 agosto 1992, n. 802 (attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura) direttamente oppure tramite i Centri di Taratura accreditati (centri SIT).

Conclusione

Premesso che gli strumenti per il rilevamento della velocità utilizzati nell'ambito dei controlli stradali sono da considerare strumenti metrici a tutti gli effetti, in quanto:

- misurano un'unità di misura legale di cui al D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (la velocità è il rapporto fra l'unità di lunghezza e l'unità del tempo) e

- vengono usati in rapporto con terzi, in quanto il superamento della velocità massima ammessa comporta il pagamento di una sanzione amministrativa ed eventualmente anche la decurtazione di punti della patente.

Tali strumenti, per poter essere utilizzati, devono rispondere ai seguenti requisiti metrologici legali: Page 572

- decreto di ammissione a verifica metrica («omologazione metrica») di cui al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure (R.D. 226/1902), approvato dal Ministero delle attività produttive;

- verifica prima di cui al T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890), art. 12;

- verifica periodica di cui al T.U. delle leggi metriche (R.D. 7088/1890, art. 12) e D.M. 128/2000.

Detenzione ed uso di strumenti non conformi alle norme di cui sopra - Sanzioni e sequestro

L'art. 27 del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088 (T.U. sulle leggi metriche), art. 157, comma 3 del R.D. 242/1909 (Regolamento sul Servizio metrico) nonché l'art. 8 del R.D. 12 giugno 1902, n. 226 (Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure) prevedono che gli strumenti di misura non conformi saranno sottoposti al sequestro.

L'art. 692 c.p. stabilisce inoltre che «chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diverse da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 euro a 619,00 euro.

Compiti di sorveglianza L'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Camere di commercio le funzioni esercitate dagli Uffici metrici provinciali. Tali attività istituzionali comprendono sia le verifiche prime e periodiche degli strumenti di misura che la sorveglianza in generale, e sono finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica.

Per ulteriori informazioni si prega di voler contattare lo scrivente Servizio metrico.

@II. Circolare (Min. trasp.) 1 marzo 2006. Prot. n. A1090/60C4: Rilascio documenti di circolazione e di guida - Acquisizione codici fiscali - Discordanze anagrafiche

Com'è noto, con circolare prot. n. U6848/60C4 del 2 dicembre 2005 sono state impartite, tra l'altro, istruzioni per la gestione informatizzata delle procedure di acquisizione dei codici fiscali degli utenti, resa obbligatoria in sede di emissione dei documenti di circolazione e di guida a partire dal 5 dicembre 2005.

Ciò premesso, occorre evidenziare che, dal monitoraggio condotto da questa Direzione circa la corretta applicazione di dette procedure, è emersa la possibilità che in alcuni casi si verifichino discordanze tra le anagrafiche già acquisite alla banca dati (anteriormente alla validazione dei codici fiscali) e le anagrafiche ora acquisite con la nuova procedura.

Al riguardo, una delle ipotesi maggiormente ricorrente potrebbe derivare dal fatto che l'utente interessato abbia un doppio nome; cosicché, ad esempio, il medesimo utente potrebbe essere già presente nell'Anagrafe degli abilitati alla guida con l'anagrafica «Rossi Anna» (avento conseguito la patente di guida prima del 5 dicembre 2005) e, al contempo, sia presente nell'Archivio nazionale dei...

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