Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 13 febbraio 2007, Prot. n. 14703/23. 30: Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria N1 a quella M1. Chiarimenti.

Con le note n. 5878/M361 del 14 dicembre 2005 e n. 531/ M361 del 14 febbraio 2006, sono state indicate le procedure operative per l'inquadramento di alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1.

Tuttavia, i quesiti pervenuti sull'argomento inducono a ritenere necessario specificare con maggiore dettaglio tali procedure.

Pertanto, le disposizioni di seguito riportate integrano e modificano le sopra richiamate note.

Le presenti disposizioni riguardano la possibilità di inquadrare alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categorie N1, nella categoria M1.

I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1, sono derivati da veicoli M1, dai quali si diversificano, fatta eccezione della tara, esclusivamente per un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei posti e protezione del carico).

Conseguentemente, i veicoli interessati possono essere adeguati, previa modifica all'allestimento interno, alle specifiche tecniche richieste per la categoria M1 vigenti al momento del rilascio dell'omologazione originaria in N1.

Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa essere definito secondo le procedure di cui all'art. 78 del Codice della strada, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica devono avere carrozzerie «BB» o «F0» (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche devono riguardare il solo allestimento interno ed, eventualmente, il valore della tara;

2) deve esistere il corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dal medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica;

3) il veicolo allestito deve essere rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l'omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore al momento della omologazione originaria N1.

Pertanto, in sede di aggiornamento della carta di circolazione, alla relativa domanda dovranno essere allegati per ogni veicolo individuato per numero di telaio e di targa:

a) nulla osta, rilasciato dal costruttore del veicolo, contenente il dettaglio delle modifiche da effettuare, il codice di immatricolazione del corrispondente veicolo omologato in M1, dal quale deriva il veicolo oggetto di trasformazione, e la dichiarazione che il veicolo modificato rispetta la condizione di cui al precedente punto 3);

b) dichiarazione dei lavori a regola d'arte rilasciata da un'officina a ciò abilitata e autorizzata dal costruttore del veicolo ad effettuare le modifiche necessarie per l'inquadramento in M1.

In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, sarà cura degli Uffici Motorizzazione Civile verificare, tra l'altro, l'eventuale ripristino delle cinture di sicurezza, dei sedili e dei relativi ancoraggi, rimozione della paratia e quanto altro specificato nel nulla osta. Si specifica, inoltre, che l'originario numero di omologazione deve essere variato in relazione all'operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l'omologazione originaria.

Infine, fermo restando che le differenze ammesse tra il veicolo oggetto di modifiche - inquadrato in N1 - e quello da cui deriva - inquadrato in M1 - devono riguardare il solo allestimento interno, come già specificato, l'eventuale riconoscimento della massa rimorchiabile al veicolo modificato potrà essere definito favorevolmente, purché ne venga fatta esplicita menzione nel nulla-osta del costruttore e la stessa massa rimorchiabile sia stata già riconosciuta al veicolo da cui deriva.

@II. Circolare (Min. trasp.) 9 febbraio 2007, Prot. n. 13582. Procedura di fine serie per l'applicazione dei dispositivi antispruzzi sui veicoli a motore e loro rimorchi.

Com'è noto, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in applicazione dell'art. 72, comma 2-ter, del Codice della strada ricorre l'obbligo, per talune categorie di veicoli, di installare dispositivi antispruzzi, con le caratteristiche indicate nel D.M. 7 agosto 2006.

In sostanza, con le richiamate norme sono state rese obbligatorie, per l'omologazione e la prima immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, N3 e dei rimorchi delle categorie O3 ed O4, le disposizioni contenute nella direttiva 91/ 226/CE del 27 marzo 1991, relativa ai dispositivi antispruzzi.

Pertanto, si ritiene che anche in questo caso possa essere consentita l'immatricolazione in deroga a norma dell'art. 8, del D.M. 8 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, dei veicoli omologati privi dei dispositivi antispruzzi, secondo la procedura di «fine serie» e nei limiti in seguito indicati.

La deroga sarà concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui all'allegato XII, lettera B, della direttiva 2001/116/CE e sarà operante per un periodo massimo, a decorrere dal 1º gennaio 2007, di sei mesi.

I costruttori interessati alla descritta procedura dovranno presentare apposita domanda, redatta secondo le consuete procedure per le richieste in deroga per l'immatricolazione di fine serie.

@III. Circolare (Min. trasp.) 8 febbraio 2007, Prot. n. 13295/23/30. Presa di forza sugli autoveicoli.

È stata segnalata, in diversi casi, la contestazione del mancato aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del Codice della strada, a seguito del montaggioPage 590 sui veicoli della presa di forza ovvero di impianto idraulico di sollevamento ribaltabile.

Nel merito, si specifica, che la presa di forza è un elemento non riportato sulla carta di circolazione. Conseguentemente, l'eventuale installazione di tale dispositivo e/o dell'impianto idraulico di sollevamento ribaltabile, successivamente all'immatricolazione del veicolo, non richiede specifico aggiornamento della carta di circolazione se non in relazione all'eventuale aumento della tara oltre i limiti di tolleranza previsti dalle vigenti disposizioni.

Tuttavia, si ritiene utile evidenziare che, in ogni caso, l'installazione dei citati dispositivi deve avvenire in conformità alle specifiche tecniche previste dal costruttore del veicolo e, ove ricorra, alle norme contenute nella direttiva 98/ 37/CEE (direttiva macchine).

@IV. Circolare (Min. trasp.) 7 febbraio 2007, n. 1/2007/APC, prot. n. 12609: Idoneità professionale delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi fra il 1º gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 - D.M. 161/05 Art. 5 c. 1.

In base all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, successive modifiche e integrazioni, l'articolo 5 del D.M. 161/05, indicato in oggetto, prevede - in attuazione della direttiva 98/76/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada - che le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di autotrasporto merci fra il 1º gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987, già iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con il beneficio dell'esenzione di cui al D.M. 508/1987, si adeguino alla disciplina comunitaria in materia e dimostrino i tre requisiti previsti, di idoneità professionale, capacità finanziaria ed onorabilità, entro la data del 17 agosto 2007.

Ciò posto, si conferma che per quanto attiene ai requisiti dell'onorabilità, e della capacità finanziaria, gli stessi vanno dimostrati ai sensi degli artt. 5 e 6 del menzionato decreto legislativo 395/2000.

Per quanto attiene al requisito dell'idoneità professionale, va precisato quanto segue.

La precedente normativa in materia (decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84) e le circolari applicative, n. 87 del 23 aprile 1998 e n. 1287 del 13 ottobre 1998, nell'indicare le modalità di dimostrazione del predetto requisito da parte delle imprese in oggetto, prevedeva che le stesse per continuare ad esercitare l'attività dovevano segnalare al Direttore dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente il soggetto che all'interno della stessa svolgeva le funzioni di direzione dell'attività di autotrasporto.

La circolare del 13 ottobre 1998 stabiliva, in particolare, che, qualora detto soggetto non rientrasse nel disposto di cui all'art. 8 del D.M. 198/91 (attestato di capacità professionale in esenzione), venisse rilasciata dal Direttore dell'Ufficio Provinciale competente un'attestazione atta a comprovare che il soggetto preposto svolgeva funzioni di direzione dell'attività di autotrasporto, nell'ambito della sola impresa richiedente, con l'inserimento d'ufficio dell'attestazione stessa nel fascicolo dell'impresa richiedente, che così poteva proseguire l'attività.

Pertanto, per le imprese che, ai sensi della citata normativa, sono nelle condizioni sopradescritte, il requisito dell'idoneità professionale si intende soddisfatto, e le imprese stesse, entro la data prevista dall'articolo 5 del D.M. 161/ 2005 (17 agosto 2007), dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo il fac-simile allegato, dalla quale risulti che:

- l'impresa si trova nella situazione prevista dalla normativa di cui al decreto legislativo 84/1998 e dalle sue circolari applicative n. 87 e n. 1287 del 1998;

- le funzioni di direzione dell'attività di trasporto sono svolte dal soggetto indicato nella dichiarazione stessa, unicamente presso l'impresa dichiarante;

- l'impresa non ha subìto modificazioni o trasformazioni fra il 1998 e la data di sottoscrizione dell'attuale dichiarazione, tranne nei casi previsti dall'art. 15 della legge 298/74.

Tale dichiarazione va resa al Ministero dei trasporti (Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose e Comitato Centrale Albo Autotrasportatori), che istituirà, con provvedimento dirigenziale, apposita Commissione di valutazione.

Detta Commissione provvederà a trasmettere in tempo utile le dichiarazioni debitamente valutate alle Autorità competenti alla verifica della...

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