Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 13 settembre 2006, n. 4/2006/APC, prot. n. 31747: Autotrasporto internazionale di merci. Autorizzazioni per l'anno 2007.

  1. Decreto dirigenziale 12 luglio 2006. Il decreto dirigenziale 12 luglio 2006 (G.U. 19 luglio 2006, n. 166) ha dettato le disposizioni di attuazione del regolamento approvate con decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, fissando i criteri di rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci.

    Con la presente si intendono sottolineare soltanto i punti più rilevanti della recente disciplina.

    Le imprese interessate e tutti i soggetti che concorrono, eventualmente, alla presentazione delle domande hanno perciò l'onere di leggere attentamente il decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e tutti gli atti normativi presupposti.

  2. Domande e termini di presentazione. Per le autorizzazioni dei contingenti degli Accordi bilaterali le domande di rinnovo e di conversione in assegnazione fissa debbono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2006.

    Invece, le domande di rinnovo e di graduatoria per le autorizzazioni CEMT devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006.

    Le domande suddette, distintamente per ogni relazione di traffico, devono essere presentate al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione Generale Autotrasporto di Persone e Cose - ex APC3 - Via Caraci 36 - 00157 Roma, con allegate le attestazioni di versamento previste ai fini dell'imposta di bollo e dei diritti per le operazioni in materia di motorizzazione.

    Nel caso di presentazione tramite servizio postale, farà fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

    Le domande dovranno essere compilate sulla falsariga dei fac-simile allegati al citato decreto dirigenziale.

    Per quanto riguarda le autorizzazioni concernenti la Romania e la Bulgaria, è noto che i trattati di adesione alla Comunità di tali Paesi prevedono che la stessa adesione debba avvenire il 1º gennaio 2007.

    I Trattati però, ove non si raggiungano tutte le condizioni necessarie, prevedono la possibilità di differire la data di adesione al 1º gennaio 2008.

    Il 26 settembre 2006 la Commissione adotterà la propria raccomandazione sui due Paesi, da presentare al Consiglio (che si riunirà forse nella seconda metà di ottobre).

    In tal caso la conclusione della Commissione potrà consistere:

    - nel confermare la data del 1º gennaio 2007 quale data di adesione;

    - nel raccomandare lo spostamento della data di un altro anno (1º gennaio 2008).

    È inoltre da rilevare che alcuni Paesi membri non hanno ancora ratificato i Trattati di adesione sopra menzionati, per cui non si ha la certezza assoluta dell'esito delle procedure.

    Fino a quando le procedure in questione non saranno tutte adempiute non si avrà la certezza giuridica che, al 1º gennaio 2007, i citati due Paesi saranno membri dell'Unione Europea.

    Ove ciò non accadesse, anche nel prossimo anno saranno necessarie le autorizzazioni dei contingenti bilaterali.

  3. Limiti minimi di attività per rinnovi, conversioni e partecipazione alla graduatoria.

    3.1. Autorizzazioni bilaterali.

    Possono richiedere il rinnovo dell'assegnazione fissa delle autorizzazioni «bilaterali» le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1º ottobre 2005 al 30 settembre 2006 e restituito le stesse entro il 15 ottobre 2006.

    Le imprese che, nel periodo appena indicato, hanno ottenuto ed utilizzato autorizzazioni internazionali, a titolo precario, possono chiederne la conversione in assegnazione fissa per il 2007 alle medesime condizioni appena indicate.

    Il rinnovo e la conversione potranno essere disposti previa acquisizione dei previsti pareri e in conformità al disposto degli artt. 8 del D.D. 12 luglio 2006.

    3.2. Autorizzazioni CEMT. Rinnovo.

    Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni CEMT per auto-trasporto di merci per conto di terzi verrà considerato buon utilizzo un numero totale di percorsi, per ciascuna autorizzazione, non inferiore a 11, effettuati nei primi 11 mesi dell'anno 2006 nell'area geografica CEMT, con esclusione dei percorsi effettuati tra due o più Paesi dello Spazio Economico Europeo. In caso di titolarità dell'autorizzazione per un periodo più breve, il calcolo sarà rapportato a detto periodo.

    L'utilizzo delle autorizzazioni CEMT è rilevato dalla compilazione del libretto di viaggio allegato a ciascuna autorizzazione. Le imprese titolari sono obbligate a staccare e restituire, all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, le copie dei fogli di viaggio, entro due settimane dalla fine di ogni mese di calendario, nel caso dell'autorizzazione annuale, o dalla fine del periodo di validità, nel caso della «autorizzazione di breve durata». Si precisa che, nel caso di autorizzazioni di «breve durata» con validità a cavallo fra i mesi di novembre e dicembre, ai fini del calcolo dell'attività svolta relativa al mese di novembre 2006, l'impresa richiedente ha l'onere di anticipare via fax al n. 06-41584111, entro il giorno 14 dicembre 2006, copia del foglio del libretto di viaggio da cui risulta l'attività svolta nel mese di novembre.

    In caso di riduzione del numero delle autorizzazioni attribuite all'Italia, le stesse saranno rinnovate alle imprese titolari, solo fino al raggiungimento del numero delle autorizzazioni che compongono il contingente italiano, secondo le previsioni di cui all'art. 7 del d.d. sopra citato.

    3.3. Autorizzazioni CEMT. Graduatoria. Possono invece chiedere di partecipare alla graduatoria per ottenere autorizzazioni CEMT le imprese che siano già in possesso di un'autorizzazione multilaterale CEMT regolarmente utilizzata, oppure che abbiano effettuato, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1º gennaio al 30 novembre 2006.

    È onere delle imprese restituire all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione a riprova del requisito di cui sopra, facendola pervenire entro il termine del 14 dicembre 2006.

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    Le autorizzazioni utilizzate non restituite entro tale termine, non verranno conteggiate ai fini dei punteggi.

  4. Autorizzazioni a carattere precario. Al fine di evitare sovrapposizioni nell'attività amministrativa della divisione competente ai rilasci delle autorizzazioni in un periodo cruciale, le domande volte ad ottenere autorizzazioni a carattere precario per l'anno 2007 potranno essere presentate solo a decorrere dal 15 dicembre 2006.

  5. Idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di trasporto in campo internazionale.

    Il 17 agosto 2005, a seguito di pubblicazione sulla G.U., è entrato in vigore il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161, regolamento di attuazione del D.L.vo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D.L.vo n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci.

    Si ricorda che, con riferimento, fra l'altro, all'idoneità professionale, l'art. 5 del regolamento citato dispone che le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi iscritte all'Albo degli Autotrasportatori in una data compresa tra il 1º gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 con il beneficio dell'esenzione dalla dimostrazione della capacità professionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, modificato dal decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100, devono adeguarsi ai requisiti previsti all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 395/2000 - di cui, con la presente, si intende in particolare sottolineare la menzionata idoneità professionale per il trasporto internazionale - entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

    Pertanto, le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori, considerate esenti dalla dimostrazione della capacità professionale per il trasporto internazionale ai sensi del citato art. 9 del D.M. 508/87 e che in forza di questa esenzione hanno ottenuto le autorizzazioni internazionali, a norma del recente regolamento n. 161/2005, potranno continuare ad ottenerle fino al 16 agosto 2007.

    Tali imprese però dovranno, entro i citati 24 mesi (quindi entro il 16 agosto 2007), mettersi in regola con la disciplina in materia di accesso alla professione per il settore del trasporto internazionale e munirsi quindi di un preposto titolare di un attesto di idoneità utile per l'esercizio del trasporto internazionale. In mancanza non potranno più ottenere autorizzazioni al trasporto internazionale di cose.

    È evidente quindi che, anche ai fini del rinnovo delle autorizzazioni per l'anno 2008, sarà necessario essere in regola per quanto concerne l'attestato di idoneità professionale per l'autotrasporto internazionale di merci.

    Si prega di dare la massima diffusione alla presente.

    @II. Circolare (Min. trasp.) 12 settembre 2006, Prot. n. 31080 - File di avviso n. 38/2006: Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it). Immissione on-line degli estremi di pagamento.

    Si fa riferimento ad evoluzioni e nuovi servizi del portale dell'automobilista per informare le SS.LL. del fatto che a partire dal giorno 15 settembre p.v. sarà disponibile il servizio in oggetto che costituisce un passaggio di fondamentale importanza nell'ambito delle azioni tese a conseguire il condiviso obiettivo di dematerializzare i bollettini di pagamento dei corrispettivi di motorizzazione.

    L'importante novità introdotta è la seguente: gli operatori professionali che, pur pagando i bollettini delle pratiche automobilistiche presso un ufficio postale, desiderino evitare di allegare alle pratiche le singole ricevute, possono ora immettere on-line i codici numerici dei bollettini. Il ben noto sistema di pagamento on-line accessibile via portale sarà in grado di controllare la validità dei pagamenti tradizionali effettuati e produrre «etichette di pagamento» del tutto analoghe a quelle prodotte nel caso di pagamento on-line.

    È il caso di precisare che, al momento...

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