Circolari

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@I. Circolare (Min. int.) 6 luglio 2007, n. 3007A/1/24236/144/5/20/5. «Navigatori» in grado di segnalare le postazioni autovelox.

Si fa seguito alla circolare pari numero ed oggetto del 19 giugno 2007.

Si chiarisce che i navigatori satellitari per auto-motoveicoli non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 45, comma 9 bis e 9 ter, c.s., se sono idonei solo a registrare preventivamente le localizzazioni dei presunti siti ove si svolgono i servizi di controllo della velocità, ovvero delle apparecchiature in postazione fissa ed a restituire tali informazioni in occasione del transito nei pressi delle località precedentemente memorizzate.

Tale normativa deve, invece, essere applicata anche a questi strumenti qualora siano opportunamente modificati per segnalare la presenza o consentire la localizzazione dell'apparecchiatura nell'attualità del servizio di controllo della velocità.

@II. Circolare (Min. trasp.) 22 giugno 2007, n. 8/2007/APC, prot. n. 00602.13: Limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti sulla S.S. 16 - Adriatica.

Con le circolari n. 1372 del 17 giugno 2005 e n. 221 del 21 giugno 2006 sono state impartite istruzioni ai Prefetti al fine di procedere dall'anno 2001 fino al 2006 al dirottamento dei mezzi pesanti della S.S. 16 - Adriatica all'Austorada A14, nel territorio delle Regioni Marche, Abruzzo e Molise.

Considerato l'acconto di programma sottoscritto in data 19 giugno 2007 da questo Ministero, dall'ANAS, del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, dalle Regioni Marche, Abruzzo e Molise, della Società Autostrade per l'Italia Spa e dalle Associazioni di categoria degli autotra sportatori e tenuto conto che, anche per il corrente anno, sussistono le problematiche che hanno portato all'emanazione delle suddette circolari, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si autorizzano i Signori Prefetti, competenti per territorio, a disporre, nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 9 settembre dell'anno 2007, dalle ore 19,00 alle ore 5,00, la sospensione della circolazione degli autoveicoli a quattro o più assi, lungo il tratto della S.S. 16, compreso tra i Comuni di Gabicce Mare e di Termoli.

Il suddetto provvedimento di sospensione della circolazione non si applica agli autoveicoli a quattro o più assi il cui viaggio ha origine o destinazione, o entrambi, all'interno del tratto della S.S. 16 oggetto della limitazione, ovvero ai medesimi autoveicoli con destinazione verso località unicamente raggiungibili dallo stesso tratto, limitatamente ai tratti stradali compresi tra l'origine o la destinazione del viaggio ed il casello autostradale più vicino.

Ciò premesso, in considerazione della particolare strutturazione della rete stradale che si sviluppa lungo il versante adriatico, il percorso alternativo che potrà essere utilizzato dai veicoli a quattro o più assi soggetti al divieto di circolazione è individuato nel tratto della Autostrada A14, tra i casellli di Pesaro e di Termoli, corrispondente al tratto della S.S. 16 per il quale si applica il divieto medesimo.

Ove possibile saranno individuati anche percorsi alternativi su strade non a pedaggio. L'ordinanza prefettizia di sospensione della circolazione dovrà essere emanata da ciascun Prefetto, per quanto di competenza, previa intesa con gli altri Prefetti e le Regioni Marche, Abruzzo e Molise, i Compartimenti Anas e gli Enti proprietari di strade interessati, in modo da concordare la decorrenza e le altre modalità di applicazione.

I Compartimenti Anas, le Società Autostrade, le Amministrazioni provinciali e comunali interessate, dovranno curare l'apposizione, ciascuna sulle strade di propria competenza, della necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione degli itinerari alternativi autostradali.

Si invitano i Prefetti a sollecitare gli organi che svolgono servizio di polizia stradale ad effettuare un'incisiva azione di vigilanza, al fine di assicurare il rispetto dei provvedimenti emanati per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione e di tutela della salute.

La presente è indirizzata anche, per opportuna conoscenza, alle Prefetture di Rimini e Foggia, pur non essendo le stesse direttamente interessate dal provvedimento di divieto.

@III. Circolare (Min. int.) 19 giugno 2007, n. 3007A/1/24236/144/5/20/5. «Navigatori» in grado di segnalare le postazioni autovelox.

Sono pervenute alcune segnalazioni concernenti l'impiego dei sistemi di navigazione dei veicoli come rilevatori delle postazioni fisse autovelox.

In proposito si rappresenta che la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza o consentono la localizzazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità sono sanzionate dall'art. 45, comma 9 bis e 9 ter c.s.

Giova precisare che nel caso in cui i predetti dispositivi, non solo sono in grado di segnalare la presenza delle apparecchiature per il rilevamento, ma interferiscono con il loro funzionamento compromettendolo in tutto o in parte, è ipotizzabile il reato di cui all'art. 331 c.p. (Interruzione di pubblico servizio) con il conseguente sequestro del dispositivo.

@IV. Circolare (Min. trasp.) 8 giugno 2007. Prot. n. 54876/RU/U: Smateriaizzazione del certificato di conformità.

Si comunica, in riferimento alla circolare n. 261/DTT del 25 novembre 2005, l'elenco aggiornato delle case costruttrici che hanno aderito alla modalità di «smaterializzazione del certificato di conformità»:

- BMW

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- Ford

- Merdeces

- Ssangyong

- Volkswagen

- Skoda

- Audi

- Seat

- Peugeot

- Citroen

- Mitsubishi

- Hyundai

- Kia Motors

- Fiat

- Lancia

- Alfa Romeo

Tale elenco sostituisce quello comunicato con file avvisi n. 49 del 16 ottobre 2006.

Si rimanda al file avvisi n. 65 del 5 dicembre 2005 per ulteriori chiarimenti sulla modalità di «smaterializzazione del certificato di conformità».

@V. Circolare (Min. trasp.) 8 giugno 2007, n. 7/2007/APC, prot. n. 54849: Servizi di linea internazionali con Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Premessa

I servizi di linea internazionale effettuati con autobus aventi come destinazione o origine i Paesi non appartenenti all'Unione Europea, salvo la Confederazione Svizzera, sono disciplinati da Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'italia con questi Paesi.

I predetti Accordi prevedono che l'istituzione e le modalità di esecuzione dei servizi di linea avvengano solo con il comune accordo delle Autorità competenti di entrambi i Paesi contraenti e sulla base delle determinazioni di una apposita Commissione Mista.

L'Accordo bilaterale si limita a fissare alcuni elementi essenziali che le imprese devono indicare nelle domande relative ai servizi di linea fra l'Italia ed il Paese terzo interessato, rinviando all'ordinamento interno di ciascun Paese contraente la regolamentazione dettagliata del procedimento di autorizzazione.

In Italia, la legislazione interna applicabile ai procedimenti volti all'istituzione, al rinnovo e alla modifica dei servizi internazionali con Paesi non appartenenti all'Unione Europea, è il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, cui ha fatto seguito il decreto ministeriale di attuazione, 1º dicembre 2006, n. 316.

Con l'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, avvenuta in data 30 marzo 2007, data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale 316/06, le disposizioni di cui al decreto legislativo 285/05, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 3, del medesimo, sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Pertanto, il procedimento applicabile ai servizi internazionali in questione, pur rimanendo vincolato alle determinazioni assunte nell'ambito degli incontri di Commissione Mista, si informa a quei criteri di concorrenza, sicurezza e qualità, che sono alla base della nuova disciplina dettata dal citato decreto legislativo 285/05.

Alla luce di quanto sopra precisato, scopo della presente circolare è quello di fornire, in conformità alla disciplina dettata dagli Accordi internazionali bilaterali fra l'Italia e i Paesi non appartenenti all'Unione Europea e delle intese raggiunte in sede di incontri di Commissione Mista, nonché ai sensi del decreto legislativo 285/05 e del D.M. 316/06, istruzioni di dettaglio, circa la presentazione e la definizione delle domande di istituzione, rinnovo e modifica dei servizi...

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