Circolari

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@I. Circ. (Min. trasp.) 25 ottobre 2007, Prot. n. 98013. 23.03.05. Esame orale di candidati al conseguimento della patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A e B da parte di candidati affetti da dislessia.

L'Associazione italiana dislessia ha rappresentato alla scrivente amministrazione che le attuali disposizioni in materia di accesso all'esame di teoria informatizzato tramite il sistema di lettura vocale dei quiz discrimina i soggetti affetti da dislessia.

Infatti, dal combinato disposto del paragrafo 1.4 della circolare A28 del 28 novembre 2000 e del paragrafo 2 della circolare 15175 del 6 luglio 2006 i candidati affetti da dislessia, per poter richiedere, durante la seduta d'esame, l'ascolto dei files audio, devono produrre, all'Ufficio Motorizzazione civile «una certificazione medica dalla quale risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti ed un certificato della Commissione medica locale che attesti che il medesimo candidato possiede i requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida».

Fa tuttavia rilevare l'Associazione istante che la dislessia è un disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia) e che, per definizione, tale diagnosi esclude quella di insufficienza mentale. Tale specificazione è stata confermata anche dal Ministero della salute, cui questa Direzione ha chiesto un parere in merito.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene di poter modificare le disposizioni indicate nelle citate circolari, per cui i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B affetti da dislessia potranno fruire dei files audio durante la prova di teoria, allegando alla documentazione di rito, oltre al certificato di uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada (o laddove ricorrano i presupposti, della commissione medica locale) un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato «È affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)».

@II. Circ. (Min. trasp.) 24 ottobre 2007, Prot. n. 97735. - file avviso n. 51/2007. Adeguamento delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli (Art 80 C.d.S.) - Decreto 2 agosto 2007, n. 161 - file avvisi n. 48, prot. n. 92506/23.22 del 9 ottobre 2007.

A seguito della comunicazione, diramata con file avvisi n. 48, prot. n. 92506/23.22 del 9 ottobre 2007, continuano a pervenire a questa sede richieste di chiarimento da parte degli UMC, in ordine alla applicabilità delle nuove tariffe, stabilite per le operazioni di revisione dal decreto 2 agosto 2007, n. 161, alle revisioni che verranno concretamente effettuate a decorrere dal 20 ottobre 2007 ma prenotate anteriormente alla medesima data.

Come più volte chiarito in altre occasioni di incrementi tariffari, che si sono avvicendati nel tempo, l'individuazione della tariffa applicabile alla singola operazione dipende dalla data in cui è stata presentata la relativa domanda e non già dalla data in cui l'operazione stessa viene espletata.

Conseguentemente, per tutte le operazioni richieste e prenotate, fino al 19 ottobre 2007 compreso, dovrà applicarsi la tariffa di euro 25,82, anche se la revisione sarà concretamente svolta il 20 ottobre o in data successiva.

Viceversa, dovrà applicarsi la tariffa di euro 45,00 a tutte le revisioni (richieste/prenotate) a decorrere dal 20 ottobre 2007.

La presente comunicazione, inoltrata esclusivamente via terminale, sarà pubblicata sul sito internet www.trasporti.gov.it.

@III. Circ. (Min. trasp.) 23 ottobre 2007, Prot. n. 97037. /8.3. Docenti esperti in materia di organizzazione aziendale da utilizzare nei corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali.

Il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 individua, agli artt. 2 e 3 i soggetti che possono svolgere la docenza nei corsi in oggetto.

In particolare, per gli esperti in materia di organizzazione aziendale è richiesto almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver maturato non meno di tre anni di esperienza, negli ultimi cinque anni in un'impresa di autotrasporto;

b) aver pubblicato testi specifici sull'attività giuridicaamministrativa dell'autotrasporto;

c) aver conseguito l'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola nonché l'attestato di idoneità per l'accesso alla professione sia per l'autotrasporto di persone che di cose;

d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto.

In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l'autoscuola o l'ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare al SIIT o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare:

1) per i soggetti di cui al punto a):

- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;

- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;

- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa.

2) per i soggetti di cui al punto d):

- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;

- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;

- materia o materie trattate nell'ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.

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Si sottolinea l'importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati, in mancanza dei quali i competenti Uffici procederanno ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi necessari per il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione a svolgere i corsi in argomento.

@IV. Circ. (Min. trasp.) 22 ottobre 2007, Prot. n. 96748./23.40.02. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione,a far data dal 20 ottobre 2007, dei veicoli non conformi alle direttive 2005/39/CE) (sedili e relativi ancoraggi), 2005/41/CE (ancoraggi per cinture di sicurezza), 2005/40/CE (cinture di sicurezza).

Dal 20 ottobre 2007, data di entrata in vigore delle direttive citate in oggetto, decorre l'obbligo, per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alle direttive medesime.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alle direttive sopra indicate secondo la procedura di «fine serie».

Si precisa che la deroga, limitatamente alle direttive di cui trattasi, è concessa, a richiesta del costruttore, secondo uno dei due criteri di cui all'allegato XII lettera B della direttiva 2001/116/CE.

Nell'allegato elenco sono riportate le case costruttrici alle quali è accordata la deroga di cui sopra, con l'indicazione di quelle che usufruiscono della deroga secondo il criterio di cui al punto 1 lettera B dell'allegato XII direttiva 2001/116/CE (limitazione del 10% o 30%, a secondo della categoria dei veicoli interessati messi in circolazione nello Stato nel corso dell'anno precedente).

Si ricorda che la deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 20 ottobre 2007, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione. Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito. (Si omette l'allegato).

@V. Circ. (Min. trasp.) 12 ottobre 2007, Prot. n. 93768. /08.03. COC veicoli OPEL privi della dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale».

Con nota del 25 maggio 2007, la General Motors Italia s.r.l., quale rappresentante legale della ADAM Opel AG di Ruesselsheim (Germania), ha reso noto che, a causa di un disguido tecnico del proprio centro meccanografico, non recano la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione della D.R.E. di Roma n. 11184 del 16/6/1983» i COC dei veicoli OPEL contraddistinti dal numero di fattura. 043676 del 27 marzo 2007 al numero di fattura 066758 del 7 maggio 2007 (rinvenibili al p.to 51 dei COC medesimi).

Al riguardo questa sede ha avuto modo di chiarire, con nota prot. n. 63809 del 5 luglio 2007 (indirizzata alla General Motors Italia s.r.l. e trasmessa, per opportuna conoscenza, a tutti i Direttori dei SIIT - Settori Trasporti), la necessità di produrre, ai fini della immatricolazione dei predetti veicoli, una dichiarazione aggiuntiva, rilasciata dalla stessa General Motors ltalia s.p.a. per ciascun veicolo e con indicazione del relativo numero di telaio, attestante che la predetta imposta di bollo è stata assolta.

Con la richiamata nota del 5 luglio 2007, lo scrivente ha altresì evidenziato l'opportunità che, a conclusione della procedura di immatricolazione, gli UMC interessino le locali Agenzie delle Entrate al fine di consentire gli eventuali controlli circa la veridicità della predetta dichiarazione.

Ciò premesso, si fa presente che ciascuna dichiarazione aggiuntiva dovrà necessariamente essere allegata in formato cartaceo al relativo COC in sede di immatricolazione.

A tal fine, si fornisce un prototipo di dichiarazione aggiuntiva, predisposto dalla stessa General Motors Italia s.p.a., per il quale deve...

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