Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine899-903

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@I. Circolare (Min. trasp.) 4 agosto 2008, Prot. n. 64279/23.40.05: Circolare prot. 1218 del 7 gennaio 2008. Immatricolazione di veicoli a due e tre ruote di «fine serie» non conformi alla direttiva 2002/51/CE (tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti più di 5000 esemplari all'anno). Aggiornamento prospetto dei Costruttori che hanno richiesto ed ottenuto la deroga

Con la circolare prot. 1218 del 7 gennaio 2008, è stata concessa deroga, a far data dall'1 gennaio 2008, per l'immatricolazione, secondo la procedura di «fine serie», dei tipi di veicoli non conformi alla direttiva 2002/51/CE e venduti nell'Unione europea in quantità non superiore a 5000 esemplari all'anno.

A seguito di ulteriori domande di deroga, nell'accogliere le relative istanze si è provveduto ad aggiornare ulteriormente il prospetto allegato contenente l'elenco dei Costruttori che hanno richiesto ed ottenuto la deroga in argomento.

(Si omette l'allegato)

@II. Circolare (Min. trasp.) 30 luglio 2008, Prot. n. 63391/23/22. Variazione della potenza dei veicoli in circolazione

Sono state segnalate difficoltà operative per le richieste di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli a seguito della variazione della potenza.

In particolare, trattasi di casi per i quali il costruttore rilascia nulla osta alla modifica della potenza, indicando la circostanza che il veicolo è reso «conforme» ad un altro omologato dal medesimo costruttore.

Nel merito, si argomenta quanto segue. La variazione della potenza di un veicolo rientra tra le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli disciplinate dall'art. 78 del Codice della strada e dall'art. 236 del relativo Regolamento di esecuzione.

In base alle citate norme, per tale modifica, è espressamente previsto il rilascio del nulla osta da parte del costruttore del veicolo.

Inoltre, se nello stesso nulla osta è indicato che il veicolo modificato è reso conforme ad altro veicolo omologato dal medesimo costruttore, l'operazione di aggiornamento della carta di circolazione per la variazione della potenza rientra nelle competenze degli Uffici Motorizzazione Civile.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'operazione, si precisa che la stessa deve essere valutata dal confronto delle prescrizioni soddisfatte dal veicolo oggetto di modifica e da quello assunto a riferimento, con particolare riguardo agli elementi influenzati dalla modifica stessa: le soluzioni finalizzate alla variazione della potenza devono coincidere con quelle adottate per il veicolo assunto a riferimento e non si riterranno ammissibili modifiche tali da compromettere l'originaria conformità del veicolo da modificare alle pertinenti prescrizioni.

Ciò premesso, valutata l'ammissibilità dell'operazione secondo quanto prima riportato, la visita e prova a seguito della modifica della potenza è finalizzata all'aggiornamento di tutti i dati interessati dalla stessa modifica. Ne deriva, pertanto, che il nulla osta deve contenere una chiara descrizione delle eventuali parti modificate o sostituite con relativi codici di identificazione (ove ricorra) e gli interventi da effettuare affinché il veicolo sia reso conforme a quello assunto a riferimento.

Inoltre, dovranno essere indicati i valori dei parametri modificati: potenza, consumo, emissioni etc. e la circostanza che il veicolo modificato sia rispondente a tutte le prescrizioni soddisfatte dall'omologazione di riferimento.

In altre parole, si ritiene che i contenuti del nulla osta e della prevista dichiarazione dei lavori a regola d'arte (l'officina che effettua i lavori deve essere all'uopo autorizzata dalla casa costruttrice) debbano essere tali da rendere possibile ed agevole, ai fini dell'ammissibilità dell'operazione, i riscontri da parte dell'Ufficio della Motorizzazione.

Si ritiene opportuno rilevare, infine, che le norme contro la manomissione dei veicoli a due e tre ruote contenute nelle pertinenti direttive comunitarie e richiamate nella circolare DC IVB15 del 19 febbraio 1999 riguardano i ciclomotori e i motocicli di potenza non superiore a 11 kW e cilindrata non superiore a 125 cm3.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

@III. Circolare (Min. trasp.) 1 luglio 2008, Prot. n. 54409. Importazione e commercializzazione in Italia di veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. - Presupposti per il rilascio del codice antifalsificazione

Con l'entrata in vigore, a decorrere dal 3 dicembre 2007, delle nuove procedure di nazionalizzazione dei veicoli provenienti da altri Stati membri della U.E. (cfr. circolare n. 108243 del 27 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni), si è avuto modo di registrare un rilevante incremento delle richieste, da parte di case costruttrici di veicoli, di rilascio del codice antifalsificazione.

Infatti, il provvedimento prot. n. 166781 del 25 ottobre 2007, all'art. 2, esclude l'applicabilità della procedura in parola ai veicoli provvisti del predetto codice i quali, pertanto, vengono immatricolati senza che sia necessaria la validazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del dato relativo all'adempimento degli obblighi IVA.

La citata norma precisa, inoltre, che deve trattarsi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, implicitamente qualificando e differenziando in tal modo le cd. importazioni ufficiali da quelle cd. parallele.

Il provvedimento richiamato ha così recepito una modalità operativa da lungo tempo utilizzata da questa Amministrazione, costituita dal rilascio del codice di antifalsifica-Page 900zione, che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto affidabile in quanto il particolare meccanismo di identificazione dei veicoli «non consente l'attuazione delle frodi (fiscali) secondo gli schemi conosciuti».

Al riguardo, è noto che questa sede ha sinora provveduto a rilasciare il codice di antifalsificazione esclusivamente alle case costruttrici che dimostrino di aver costituito una propria rappresentanza in Italia; tuttavia, le numerose richieste proposte da soggetti privi di tale requisito hanno indotto questa sede a proporre un apposito quesito all'Agenzia delle Entrate al fine di verificare quali siano i criteri, sotto l'aspetto fiscale, in base ai quali gli importatori di veicoli debbano essere qualificati quali «ufficiali» ovvero «non ufficiali o paralleli».

Ciò premesso, si fa presente che in data 22 maggio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha reso il proprio parere e, sebbene debba con rammarico registrarsi che la medesima Agenzia ha omesso di rendere una espressa definizione di importatore «ufficiale» e di importatore «parallelo», ha tuttavia fornito un elemento conoscitivo di carattere generale del quale occorre tener conto.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, ritiene testualmente che l'esclusione dalle nuove procedure di nazionalizzazione concernono «le operazioni poste in essere esclusivamente dalle filiali delle case costruttrici estere, limitatamente alle operazioni aventi oggetto veicoli muniti del predetto codice di antifalsificazione».

Tenuto conto che la locuzione...

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