Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine791-796

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@I. Circolare (Min. infr. e trasp.) 17 giugno 2008, Prot. n. 5067/23.25. Autobus, autotreni e autoarticolati di interesse storico e collezionistico

Al fine di individuare le problematiche concernenti gli autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del D.L.vo 285/92 (codice della strada), quest'amministrazione ha istituito un apposito Gruppo di lavoro.

Detto Gruppo ha formulato la proposta di consentire l'ammissione alla circolazione degli autobus e dei complessi di veicoli classificati di «interesse storico e collezionistico», in analogia a quanto già accaduto per gli autocarri, questi ultimi diciplinati con la lettera circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001.

La proposta formulata appare in linea con l'attuale quadro normativo.

Infatti, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico e collezionistico sono regolamentati dall'art. 60 del codice della strada e dall'art. 215 del Regolamento.

In base alle richiamate disposizioni, sono presupposti necessari per la individuazione e la classificazione di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico l'appartenenza alle categorie di «motoveicoli e autoveicoli» e l'iscrizione in uno dei Registri di cui al citato art. 60 del c.s.

Si osserva, inoltre, che a norma dell'art. 54 del c.s. i complessi di veicoli (autotreni, autoarticolati e autosnodati) rientrano nella classificazione di autoveicoli e in quanto tali sono ricompresi tra i veicoli indicati all'art. 60 del c.s.

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole prot. n. 39726 del 9 maggio 2008 della Direzione generale per il trasporto stradale e nel richiamare integralmente i contenuti della citata circolare n. 256-CT-AG del 30 marzo 2001, si dispone quanto segue.

È consentita l'ammissione alla circolazione, fatti salvi i previsti accertamenti tecnici, è sufficiente la presentazione della certificazione attestante ad una dichiarazione del proprietario che attesti la utilizzazione del proprio veicolo solo a fini di collezionismo e non già per effettuare alcun tipo di trasporto.

Si ritiene opportuno evidenziare che tali veicoli, qualora effettuino qualsiasi genere di trasporto, in qualsiasi quantità e a qualsiasi titolo, sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 82 e 88 del vigente codice della strada.

Inoltre, gli autobus in argomento, privi di titolo, potranno circolare col solo conducente ed un accompagnatore, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti a sedere, indicati sulla carta di circolazione, in occasione di manifestazioni di veicoli di interesse storico e collezionistico, su percorsi prestabiliti. La manifestazione e relativo percorso dovranno essere preventivamente autorizzato dalle autorità competenti.

Ai fini della circolazione di tali mezzi, non sono peraltro richieste particolari formalità e sarà quindi sufficiente tenere a bordo la certificazione di iscrizione nel registro storico e la carta di circolazione riportante:

1) le generalità del proprietario;

2) la classificazione «veicolo di interesse storico e collezionistico»;

3) la portata nulla per gli autocarri e i rimorchi e, per gli autobus, l'utilizzazione dei posti utilizzabili alle condizioni di cui sopra;

4) l'agganciamento per targa nel caso di complessi di veicoli.

La carta di circolazione precedente sarà annullata e potrà essere, su richiesta, restituita all'interessato.

Nelle more di allineamento delle procedure informatiche necessarie per la gestione e l'emissione delle carte di circolazione dei veicoli in esame, i singoli casi saranno definiti dagli UUMC in collaborazione con il CED.

Si precisa, infine, che le presenti disposizioni non riguardano la disciplina concernente la materia fiscale ed assicurativa.

@II. Circolare (Min. int.) 29 maggio 2008, Prot. n. 300/A/1/33730/116/1/1. Decreto 19 dicembre 2007 - Ministero dei trasporti. Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 2 novembre 2002

Il provvedimento ha previsto la creazione di una nuova figura di soggetto che collabora con il personale di scorta tecnica alle manifestazioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di concorrenti, quali a titolo esemplificativo, quelle denominate «fondo» o «gran fondo», allo scopo di garantire un maggior livello di sicurezza.

L'adozione del provvedimento sopraindicato impone la previsione di nuove disposizioni operative a parziale modifica o integrazione di quelle già impartite con la circolare prot. n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003.

  1. Addetti alle segnalazioni aggiuntive

    Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive sono stati previsti dal Disciplinare di cui sopra allo scopo di consentire che la scorta tecnica, effettuata da personale abilitato facente parte di società e associazioni sportive, possa essere integrata da qualificati operatori a terra che segnalino agli utenti della strada il sopraggiungere dei partecipanti alla manifestazione sportiva.

    L'abilitazione per gli addetti alle segnalazioni aggiuntive è rilasciata dai Dirigenti dei Compartimenti della polizia stradale ai soggetti che hanno frequentato un corso di formazione e superato un esame di qualificazione tenuto dalle società o dalle associazioni sportive a cui appartengono.

  2. Funzioni degli addetti alle segnalazioni aggiuntive

    Gli addetti alle segnalazioni aggiuntive, d'intesa e sotto la direzione del capo scorta, hanno il compito di segnalare agli utenti delle strade che si immettono su quella interessata da una manifestazione ciclistica, l'attualità del provvedimento di sospensione della circolazione.

    I loro compiti si concretizzano in interventi di segnalazione con l'apposito segnale (paletta) volti ad informare gli utenti della strada dell'obbligo di arrestarsi dopo il passaggio del veicolo di scorta recante il cartello «inizio gara ciclistica»Page 792 e di non proseguire la marcia finché non sia transitato il veicolo recnate il cartello di «fine gara ciclistica».

    Gli addetti alle segnalazioni di cui sopra devono posizionarsi in corrispondenza delle intersezioni o dei punti sensibili con almeno 15 minuti di anticipo rispetto all'orario fissato per il transito dei concorrenti e possono abbandonare la loro postazione solo dopo 10 minuti dal passaggio del veicolo di scorta recante il cartello di «fine gara ciclistica».

  3. Provvedimento di sospensione della circolazione

    Le modifiche introdotte dall'art. 7 bis del Disciplinare tecnico incidono in modo rilevante sulla disciplina della sospensione temporanea della circolazione, il cui provvedimento è adottato dai Prefetti conformemente alle direttive impartite con la richiamata circolare n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003.

    Occorre, peraltro, sottolineare che la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è prevista solo per le manifestazioni che impegnano un elevato numero di partecipanti e che richiedono un periodo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti.

    Perciò, le manifestazioni sportive per le quali gli organizzatori richiedono un periodo di sospensione della circolazione non superiore a 15 minuti non sono interessate dalle nuove disposizioni.

    Anche per le manifestazioni che richiedono una sospensione della circolazione di durata superiore, tuttavia, l'obbligo della presenza di addetti alle segnalazioni aggiuntive è limitato alle sole manifestazioni che hanno un elevato numero di partecipanti che, convenzionalmente, può essere indicato in almeno 200 concorrenti iscritti. Solo per tali manifestazioni, infatti, si rendono necessari prolungati tempi di sospensione del traffico veicolare che richiedono la presenza di personale a terra che presieda le intersezioni o i punti sensibili.

    Nelle predette circostanze, peraltro, se la sospensione della circolazione è disposta per un periodo di tempo inferiore a 30 minuti, la presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive è richiesta solo per i punti sensibili principali, che, secondo il prudente apprezzamento del responsabile della scorta tecnica...

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