Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2012
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 14 febbraio 2012, n. 300/A/1012/12/106/16.
Art. 14, legge 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia
di circolazione dei ciclomotori.
Come è noto, l’articolo 14 della legge 29 luglio 2010, n. 120
prevede, al comma 2, che i ciclomotori già in circolazione, non in
possesso del certif‌icato di circolazione e della targa di cui all’ar-
ticolo 97, comma 1 del Codice della strada, devono conseguirli
secondo un calendario stabilito con D.M. del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.
Il D.M. 2 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 76 del 2
aprile 2011, prevede che entro 240 giorni dalla data di pubblica-
zione e comunque non oltre il 12 febbraio 2012 tutti i ciclomotori
siano muniti del certif‌icato di circolazione e della targa di cui al
citato articolo 97, comma 1 del Codice della strada.
Pertanto, a far data dal 13 febbraio 2012 a chi circola con un
ciclomotore senza aver provveduto alla sua regolarizzazione nel
senso sopra indicato, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559 come previsto
dall’articolo 14, comma 3 della citata legge n. 120/2010.
Trattandosi di norma non trasfusa nella modif‌ica dell’articolo
97 del Codice della strada, il calcolo del pagamento in misura
ridotta sarà effettuato ai sensi dell’articolo 16 della legge n.
689/1981 corrispondente a euro 519,67 da effettuarsi entro 60
giorni con versamento a favore dello Stato utilizzando il modello
F23. Per tale violazione non è prevista l’applicazione di sanzioni
accessorie.
Le Prefetture - Uff‌ici territoriali del Governo, sono pregate di
voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di
Polizia municipale e provinciale.
II
Circ. (Min. trasp.) 20 febbraio 2012, n. 900. Competizioni moto-
ristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare
da svolgersi nel corso dell’anno 2012 (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 68 del 21 marzo 2012).
1. Premesse
L’art. 9, comma 1 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modif‌icazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada,
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e
le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed
aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali
le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata,
sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del Decreto
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolza-
no per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
dalle Regioni per le strade regionali;
dalle Province per le strade provinciali;
dai Comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare è principalmente rivolta agli
Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioè le Regioni,
le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del
D.P.C.M. 12 settembre 2000, l’attività di supporto svolta dalle
Prefetture.
Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade
appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli
precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per
l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori
su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse
nazionale;
delle Regioni per le competizioni motoristiche su strade
Regionali e per competizioni che interessano più Province e
Comuni;
delle Province per le competizioni motoristiche su strade
Provinciali e per competizioni che interessano più Comuni;
dei Comuni per le competizioni motoristiche su strade esclu-
sivamente Comunali.
Per competizioni che interessano più Regioni o più Province
e Comuni di Regioni diverse, l’autorizzazione può essere rila-
sciata dalla Regione in cui ha inizio la competizione.
In coerenza con quanto espresso dall’art. 9, comma 2, del
nuovo codice della strada, l’Ente che autorizza acquisisce il nulla
osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la
gara.
La disciplina in parola si applica esclusivamente a manife-
stazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come
competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a
superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione
di una classif‌ica.
Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni
che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore
le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III
del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione
del regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773
delle leggi di pubblica sicurezza.
Nell’intento di operare uno snellimento di procedure è previ-
sta la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno
successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori,
tramite le competenti Federazioni Sportive Nazionali (Commis-
sione Sportiva Automobilistica Italiana e Federazione Motocicli-
stica Italiana).
Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che
si svolgono su strade ed aree pubbliche, come def‌inite dall’art.
1, comma 2 del nuovo codice della strada, di competenza delle
Regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, i
promotori, come previsto dall’art. 9, comma 3 del citato nuovo

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