Circolari
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2012
Circolari
I
Circ. (Min. int.) 26 marzo 2012, n. 300/A/2254/12/105/1/2.
Articolo 6, comma 4 lett. e) del Codice della Strada, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio
2010, n. 120.
In esito alla nota F.M.I. 2012-001327-PRES datata 8 febbraio
2012 riguardante l’oggetto, si comunica che questo Servizio ha
interessato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
quale ha manifestato l’intento di affrontare la questione relativa
all’impiego dei dispositivi in materia unitaria.
In tal senso, sta valutando l’opportunità di adottare un
provvedimento permanente, a livello nazionale, che imponga lo
stesso obbligo per tutto il periodo invernale, con validità tempo-
rale uniforme su tutto il territorio, avvalendosi della prerogativa
offerta dall’art. 72, comma 6, del Codice della Strada.
Sulla questione riguardante l’impiego dei dispositivi sui mo-
toveicoli, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pro-
nunciato evidenziando che la norma debba essere interpretata
nel senso che si applica ai veicoli per i quali è possibile disporre
di pneumatici invernali ovvero è possibile montare le catene o
altri mezzi antisdrucciolevoli consentiti.
Sull’argomento, in fine, d’intesa con il Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, sarà fornita una direttiva generale agli
organi di polizia e agli enti proprietari delle strade.
II
Circ. (Min. int.) 27 aprile 2012, n. 9. D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Modalità
di applicazione dell’art. 5 (“Cambio di residenza in tempo
reale”).
L’art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in L. 4 aprile
2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica,
riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni
anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R.
30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione
e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Prima di illustra re la procedura attraverso la quale dovrà
darsi attuazi one alla nuova disciplina, o ccorre premettere che
è attualmente in corso di definizione l’iter di adozione del de-
creto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 5
del c itato art. 5 al fine di armonizzare il vi gente regolamento
anagrafico alle nuove disposizioni in commento. Pera ltro, va da
subito precisato che le disposizioni del decreto-legge, oggetto
della presente cir colare, acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero
dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6). Ne consegue che alle di-
chiarazioni anagrafiche presentate da tale data dovrà applicarsi
la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative ch e si
espongono di seguito.
1) Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, commi 1 e 2)
Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell’art. 5 riguardano la
possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art.
13, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attra-
verso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul
sito internet del Ministero dell’interno, che sarà possibile inol-
trare al comune competente con le modalità di cui all’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000. Tali moduli, ed in particolare la dichiarazione
di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l’estero sono
allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2), fermo restando
che sul sito internet saranno altresì pubblicati gli elenchi della
documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica dei citta-
dini appartenenti a Stati dell’Unione europea o a Stati terzi.
Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n.
445/2000 e dell’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale
(CAD), di cui al D.L.vo n. 82/2005, che definisce le modalità di
inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare
le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l’apposito spor-
tello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via
telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle
seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con
l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei
servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individua-
zione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di
posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa
e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite
mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Riguardo all’inoltro delle dichiarazioni, è indispensabile che sul
sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi
esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento
all’indirizzo postale, di posta elettronica, nonché al numero di fax.
Tale adempimento, espressamente previsto dal regolamento
in corso di adozione, oltre a semplificare ai cittadini l’invio della
dichiarazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale
entro due giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere
alla registrazione della dichiarazione stessa.
2) Registrazione delle dichiarazioni
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l’ufficiale d’ana-
grafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle
dichiarazioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), effettua
le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli
effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
Il primo adempimento a carico del comune destinatario della
dichiarazione è quindi l’iscrizione anagrafica, la cancellazione o
la registrazione del cambio di abitazione dichiarata, riportando a
tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel
modulo dianzi menzionato, che dovrà essere necessariamente
compilato almeno nella parte obbligatoria.
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