Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2012
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 13 gennaio 2012, Prot. n. 1087. Chiarimenti
sulle prescrizioni concernenti l’installazione sugli autoveicoli
in circolazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di
particolato emesso da motori ad accensione spontanea - mar-
chio dell’omologazione.
Sono pervenute da parte di alcuni Uff‌ici dell’Amministrazio-
ne richieste di chiarimenti concernenti le procedure di verif‌ica,
in sede di visita e prova, per l’installazione sugli autoveicoli di si-
stemi idonei alla riduzione della massa di particolato, omologati
ai sensi dei regolamenti n. 39 del 25 gennaio 2008 ovvero n. 42
dell’1 febbraio 2008. A tal riguardo si precisano le seguenti infor-
mazioni riguardanti i sistemi:
1) i sistemi omologati riportano, su un elemento del sistema,
il marchio dell’omologazione conseguita il quale contraddi-
stingue l’insieme degli elementi che compongono il medesimo
sistema; l’eventuale estensione dell’omologazione di base può
essere omessa in quanto la stessa non caratterizza il tipo bensì la
famiglia di motori, ovvero autoveicoli a cui il medesimo sistema
è diretto;
2) un sistema che è omologato sia in base al decreto n. 39,
sia al decreto n. 42, può riportare tutti e due i numeri di omolo-
gazione di rispondenza ai citati decreti.Viceversa, sulla dichiara-
zione di conformità, presentata a corredo della documentazione
di installazione, è riportato il numero di omologazione corrispon-
dente all’autoveicolo, ovvero motore a cui lo stesso è destinato.
II
Circ. (Ania) 25 gennaio 2012, Prot. n. 0041. Decreto legge 24
gennaio 2012 n. 1 - Liberalizzazioni - Norme in materia di
assicurazione r.c. auto, di intermediazione assicurativa e di
tutela dei consumatori .
Nella Gazzetta Uff‌iciale del 24 gennaio 2012, n. 19, è stato pub-
blicato il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante “Disposizio-
ni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitività”. Il decreto contiene varie previsioni in materia di
assicurazione r.c. auto e di intermediazione assicurativa.
Inoltre sono previste disposizioni in materia di tutela dei
consumatori che riguardano anche l’attività assicurativa.
Nel trasmettere in allegato il testo del decreto legge, di se-
guito si fornisce un primo commento sulle disposizioni di nostro
interesse, con indicazione della relativa entrata in vigore.
1. Assicurazione r.c. auto
Le norme in materia di assicurazione r.c. auto riguardano:
- la disciplina del risarcimento diretto;
- la facoltà per l’impresa di offrire il risarcimento in forma
specif‌ica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pe-
cuniario;
- varie disposizioni tratte, con poche modif‌iche sostanziali,
dal disegno di legge in materia di contrasto alle frodi, già ap-
provato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato.
1.1. Risarcimento diretto - Forfait
L’articolo 29 del decreto legge contempla, al comma 1, una di-
sposizione di carattere programmatico, che dispone che i valori
dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono
def‌inite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annual-
mente secondo un criterio che incentivi l’eff‌icienza produttiva
delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rim-
borsi (rectius dei risarcimenti) e l’individuazione delle frodi. Il
riferimento operato dalla norma all’articolo 150 del Codice delle
assicurazioni, che prevede che la disciplina sulla regolazione
dei rapporti tra imprese (“i principi per la cooperazione tra le
imprese”) è stabilita con D.P.R., dovrebbe comportare che il nuo-
vo sistema di compensazione, ispirato ai citati principi, venga
regolato modif‌icando l’articolo 13, comma 2, del D.P.R. 18 luglio
2006, n. 254 e quindi che il nuovo metodo diverrà operativo solo a
seguito della conclusione dell’iter di modif‌ica necessario.
1.2. Risarcimento in forma specif‌ica
Il comma 2 dell’articolo 29 introduce la facoltà per le imprese
di offrire il risarcimento in forma specif‌ica dei danni alle cose in
alternativa al risarcimento pecuniario. La facoltà è condizionata
alla fornitura di una garanzia sulle riparazioni effettuate di va-
liditˆ non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a
usura ordinaria. La norma si applica sia alla procedura di risarci-
mento diretto (articolo 149 del CdA) sia alla procedura ordinaria
(articolo 148 del CdA).
La disposizione stabilisce che in caso di non accettazione
da parte del danneggiato dell’offerta di risarcimento in forma
specif‌ica il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%. Tale
parte della norma, peraltro, non è di immediata intellegibilità
per quanto riguarda i prof‌ili applicativi ed è auspicabile quindi
che utili indicazioni attuative possano emergere in sede di con-
versione in legge del decreto.
La disposizione è entrata in vigore immediatamente e cioè dal
24 gennaio 2012. Peraltro, considerato che la norma introduce
una facoltà in favore dell’impresa di assicurazione, le compagnie
non sono soggette ad un termine per l’organizzazione dei proces-
si necessari per attivare concretamente l’offerta alternativa.
1.3. Repressione delle frodi
Le misure di contrasto alle frodi nell’assicurazione r.c. auto
(articoli da 30 a 33) replicano tutte le previsioni del disegno
di legge “Antifrode”, con la sola esclusione dell’istituzione di
un organismo antifrode centrale, che non viene recuperata dal
provvedimento in esame. Tali misure hanno già formato oggetto
di approfondimento e di richiesta di modif‌ica da parte di ANIA
nell’ambito di audizioni sul disegno di legge in discussione al
Senato.
In particolare, l’articolo 30 (Repressione delle Frodi) al di là
dell’altisonante rubrica, prevede in realtà l’obbligo per le impre-
se di stilare ogni anno una relazione da inviare all’ISVAP sull’atti-
vità antifrode realizzata, con indicazione dettagliate in ordine al
numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfon-
dimenti in relazione al rischio di frodi, al numero di querele o de-
nunce presentate all’autorità giudiziaria con il relativo esito, alle

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