Circolari

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I

Circ. (Min. trasp.) 22 giugno 2011, prot. n. 19292 - file avviso n. 43/2011. cessazione dalla circolazione dei veicoli a motore. Isruzioni operative ad uso esclusivo degli studi di consulenza.

In relazione alle disposizioni della circolare prot. n. 9866 del 25 marzo 2011, si comunica che da lunedì 4 luglio p.v., saranno in esercizio gli aggiornamenti SW, che consentiranno agli studi di consulenza automobilistica, abilitati alle procedure “STA” e “ciclomotori”, di rilasciare:

-i tagliandi di annullamento delle carte di circolazione di veicoli iscritti al PRA e radiati per esportazione in altro paese della U.E. od in altro paese non facente parte della U.E.;

-i tagliandi attestazione di avvenuta radiazione per demolizione dei veicoli iscritti al PRA;

-i tagliandi di annullamento dei certificati di circolazione di ciclomotori cessati dalla circolazione per esportazione in altro paese della UE.

Per i veicoli iscritti al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa complessiva > = 3500kg) sarà possibile stampare il tagliando di annullamento della carta di circolazione tramite l’applicazione web “sportello telematico” (http://servizi.apps.dtt/sportello/login.jsp), con la formalità 53 (denuncia cessazione di circolazione). Il campo “causale cessazione” della form “documentazione” dovrà essere avvalorato con:

-“se”, per cessare dalla circolazione un veicolo da esportare in paesi non facenti parte dell’unione europea (codice evento 86). Il tagliando riporterà la dicitura: “veicolo cessato dalla circolazione per esportazione in paese non facente parte della U.E.”.

-“su”, per cessare dalla circolazione un veicolo da esportare in paesi dell’unione europea (codice evento 84). Il tagliando riporterà la dicitura: “carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro paese della U.E.”.

-“de”, per cessare dalla circolazione un veicolo per demolizione (codice evento 85). Il tagliando riporterà la dicitura: “veicolo cessato dalla circolazione per demolizione”.

Gli studi di consulenza, che utilizzano l’applicazione “sportello telematico” del dominio ACI, e i PRA, per stampare il tagliando di annullamento della carta di circolazione dovranno usare un’applicazione messa a disposizione dallo stesso dominio ACI.

Per i ciclomotori da esportare in paesi dell’unione europea gli studi di consulenza dovranno utilizzare la nuova applicazione “ST63”, attivata dal menù ST00 digitando 13, come codice funzione, e il CIC del ciclomotore per stampare il tagliando di annullamento del certificato di circolazione del ciclomotore (codice evento 92). Dopo aver prodotto il tagliando, si dovrà stampare il certificato di avvenuta cessazione del veicolo per esportazione dalla nuova applicazione “ST64”, richiamata dal menù ST00 digitando 14, come codice funzione, e il CIC del ciclomotore.

Gli altri casi di cessazione per i ciclomotori saranno gestiti dalla applicazione “ST60” (ST00 funzione 08). Quando si inseriranno le seguenti causali di cessazione:

-93 per esportazione in paese non facente parte UE

-94 per perdita di possesso

-80 per demolizione verrà stampato il certificato di avvenuta cessazione del veicolo dalla circolazione per il motivo indicato.

I manuali operativi per gli studi di consulenza saranno pubblicati sul sito www.mit.gov.it nell’area: “servizi ed informazioni - settore trasporti - servizi per operatori istituzionali e professionali del settore motorizzazione -studi di consulenza: guide operative per le applicazioni informatizzate per la gestione delle pratiche presso la motorizzazione civile”.

Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione al presente comunicato.

II

Circ. (Min. trasp.) 8 agosto 2011, prot. n. 23701. Restituzione carte di circolazione e patenti di guida italiane ritirate in Romania.

Da tempo pervengono a questa Direzione Generale quantitativi ingenti di carte di circolazione e di patenti di guida italiane ritirate dalle Autorità rumene, a seguito di violazioni alle norme sulla circolazione statale ivi vigenti, per le quali si è finora provveduto direttamente, con notevole aggravio della operatività di questa Direzione, alla restituzione ai relativi intestatari.

Poiché tale procedura non appare suffragata da alcuna disposizione normativa comunitaria né da specifici accordi bilaterali con la Romania, questa Direzione ha chiesto all’Ambasciata d’Italia a Bucarest di intervenire presso le Autorità rumene al fine di concordare soluzioni dirimenti.

In attesa, e nell’interesse dell’utenza, si è convenuto con la predetta ambasciata che i documenti in parola

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siano inoltrati direttamente ai competenti UMC che provvederanno alla restituzione agli interessati e che a questa Direzione Generale continuino ad essere trasmesse esclusivamente la patenti italiane convertiti in Romania.

Ciò premesso, si invitano codeste Direzioni Generali Territoriali a diramare istruzioni operative agli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, con l’avvertenza che:

  1. le carte di circolazione ritirate per omessa revisione potranno essere restituite agli interessati solo dopo che questi ultimi avranno adempiuto all’obbligo di revisione;

  2. le patenti ritirate per guida sotto l’effetto di stupefacenti o di alcool (per tassi alcolemici superiori a 0,5 g/l) dovranno essere inviate alle locali Prefetture, cui compete valutare l’opportunità di adottare eventuali provvedimenti di revisione, ex art. 128 c.s., per l’accertamento della sussistenza dei requisiti psico-fisici alla guida;

  3. la restituzione dei documenti di guida e di circolazione dovrà in ogni caso avvenire a richiesta degli interessati e previa identificazione degli stessi; della avvenuta restituzione dovrà essere conservata agli altri idonea ricevuta.

    Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

    III

    Circ. (Min. trasp.) 10 agosto 2011, prot. n. 23828. Art. 110 c.s.d.. Immatricolazione e trasferimento della proprietà di macchine agricole in capo a produttori agricoli esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

    Con nota prot. n. 1394/DGT/4 del 20 aprile 2001, la Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud ha espresso l’avviso che i produttori agricoli esentati dall’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese possano richiedere l’intestazione di macchine agricole sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità di impresa agricola.

    Inoltre, poiché su detti produttori grava comunque l’obbligo di richiedere o di mantenere la partita IVA (v. Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. VI-13-1085/94 del 25 ottobre 1994), la direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud ha espresso altresì l’avviso circa la necessità che gli interessati dimostrino il possesso di tale requisito.

    Ciò premesso, nel ritenere condivisibile l’impostazione interpretativa manifestata dalla Direzione Generale Territoriale per il Centro-Sud e trattandosi di questione che riveste interesse di carattere generale, appare opportuno estendere a tutte le Direzioni Generali in indirizzo le istruzioni operative che di seguito si illustrano, al fine di uniformare l’azione amministrativa di tutti gli UMC.

    Pertanto, nel caso di immatricolazione o di trasferimento della proprietà di macchine agricole in capo a produttori agricoli (art. 34 del D.P.R. n. 633/1972) esentati dall’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 25 marzo 1997, n. 77, gli interessati sono tenuti a comprovare, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere titolari di impresa agricola e di essere in possesso di partita IVA con indicazione del relativo numero.

    Si invitano tutte le Direzioni Generali Territoriali a diramare i contenuti della presente circolare a tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza.

    IV

    Circ. (Min. trasp.) 12 agosto 2011, prot. n. 23912. Accordo AdR “trasporto di merci pericolose”. Adozione degli Accordi multilaterale m231 e m237.

    Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterale M231 e M237. Gli Accordi summenzionati, di cui si allega copia, prevedono deroghe per il trasporto su strada di merci pericolose.

    L’Accordo M231 è finalizzato ad una applicazione anticipata di nuove disposizioni, che entreranno in vigore con l’ADR 2013, relative a sostanze chimiche (liquidi, paste o polveri pressurizzati con un gas propellente) in contenitori a pressione, diversi dai generatori aerosol, identificate da sei nuovi numeri UN (3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505) mutuati dalla 17a edizione delle Raccomandazioni ONU di prossima pubblicazione. La validità dell’Accordo è prevista fino al 31 dicembre 2012.

    L’Accordo M237, che è una estensione del precedente Accordo M180 scaduto il 1° giugno u.s. e sottoscritto dall’Italia il 6 novembre 2006, è volto a consentire la consegna all’utilizzatore finale di recipienti a pressione di importazione U.S.A., approvati dall’Ente americano D.O.T.

    Pertanto vengono derogate le disposizioni ADR relative

    a: ispezione e prova iniziale, ispezione e prova periodica, approvazione dei recipienti a pressione, prescrizioni per i fabbricanti, prescrizioni per gli organi ispettivi e marcatura dei recipienti a pressione riempibili. La validità dell’Accordo è prevista fino al 31 maggio 2015.

    Ovviamente la validità dei medesimi Accordi è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto gli stessi.

    È opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell’ Accordo Multilaterale di cui sopra, dovranno essere corredati del documento di trasporto contenente la specifica dizione sotto indicata, nella quale XXX corrisponde rispettivamente a M231 ovvero M237: “Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”.

    (Si omettono gli allegati)

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