Circolari

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I

Circ. (Min. trasp.) 12 luglio 2011, n. 21152Div2-C. immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 1, dell’art. 27, della Dir. 2007/46/Ce e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 10 luglio 2011, dei veicoli non conformi alla Dir. 2007/35/Ce (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa).

Dal 10 luglio 2011, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l’obbligo, per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alla direttiva medesima.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l’immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di “fine serie” adottando i criteri previsti nell’allegato XII alla Dir. 2007/46/CE, parte B.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 10 luglio 2011, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall’autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l’autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini della direttiva in questione.Questa Sede si riserva di effettuare eventuali controlli in merito. Si allega inoltre un elenco con l’indicazione delle Case costruttrici alle quali è stata accordata la deroga di cui sopra.

Si ricorda, infine, che i veicoli che usufruiscono della deroga di fine serie debbono essere individuati con apposita dichiarazione integrativa di cui alla Circ. 14 dicembre 2007, n. 113724/23/40/1 ovvero da specifica indicazione sulla certificazione di conformità.

(Si omette l’allegato)

II

Circ. (Min. trasp.) 15 luglio 2011, n. 21509/8.3. Disponibilità dei veicoli sui quali sostenere la formazione e l’esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori nonché della patente di categoria a per accesso diretto.

Premessa

Con il D.M. 23 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono state disciplinate, tra l’altro, le prove pratiche per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Con la Circ. 2 maggio 2011, n. 13647 è stato precisato che il candidato privatista, qualora non sia proprietario del ciclomotore ovvero del quadriciclo leggero, per sostenere la prova pratica di guida, deve esibire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame.

Talune Direzioni Generali territoriali hanno evidenziato che la maggior parte delle autoscuole non è proprietaria di ciclomotori né di quadricicli leggeri e, di conseguenza, hanno chiesto se i candidati presentati dalle stesse possono sostenere la prova di guida per il conseguimento del CIGC con veicolo di proprietà del candidato o di un terzo che ne autorizzi l’uso, analogamente a quanto previsto dalla Circ. 19 giugno 1996, n. 90/96 per i motocicli utilizzati per lo svolgimento della prova pratica per il conseguimento della patente di guida della categoria A per accesso diretto.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Con riferimento agli esami di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, a conferma di quanto già disposto nella Circ. 2 maggio 2011, n. 13647 con riferimento al candidato privatista, ed a parziale integrazione della stessa con riferimento al candidato di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, si dispone quanto segue.

Atteso che la materia del CIGC non è contemplata dall’attuale disciplina regolamentare di cui al D.M. 17 maggio 1995, n. 317 ne consegue che la stessa non rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 6 dello stesso D.M. pertanto, per un verso i veicoli in parola non devono essere obbligatoriamente posseduti da autoscuole o centri di istruzione automobilistica in proprietà ovvero in leasing, per altro non si esclude la possibilità che i medesimi soggetti possano richiederne la disponibilità a terzi - che ne autorizzano l’uso - al fine di erogare ai propri allievi l’idonea formazione e consentire agli stessi di sostenere le prove d’esame.

Le predette disposizioni sono confortate dal convincimento che un candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che si rivolge ad un’autoscuola ovvero ad un centro di istruzione automobilistica, richiede l’espletamento di un’attività di formazione e presentazione all’esame di guida di precipua competenza dei predetti soggetti: appare pertanto corretto che, con

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riferimento ai veicoli a tali fini impiegati, ogni rapporto inerente agli stessi intercorra tra il terzo che li mette a disposizione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica e questi ultimi, che restano quindi unici interlocutori dell’allievo/candidato.

Pertanto, in sede di esame di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore potranno verificarsi i seguenti casi:

1) per i candidati privatisti:

  1. ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà del candidato;

  2. ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame;

    2) per i candidati di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:

  3. ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ovvero in leasing;

  4. ciclomotore a due o tre ruote ovvero quadriciclo leggero di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica all’uso dello stesso per l’effettuazione di una o più prove d’esame.

    Tanto premesso - ed in un’ottica di uniformità di disciplina intesa a tutelare nel senso su esposto anche l’allievo di un’autoscuola ovvero di un centro di istruzione auto- mobilistica candidato al conseguimento di una patente di categoria A per accesso diretto - in modifica a quanto sul punto previsto dalla Circ. 19 giugno 1996, n. 90/96, si dispone che qualora i predetti soggetti non dispongano in proprietà ovvero in leasing di un motociclo di almeno 35 kW di potenza, gli stessi possano richiederne la disponibilità a terzi - che ne autorizzano l’uso - al fine di erogare ai propri allievi l’idonea formazione e consentire agli stessi di sostenere le prove d’esame.

    Pertanto, in sede di esame di guida per il conseguimento della patente di categoria A per accesso diretto, potranno verificarsi i seguenti casi:

    1) per i candidati privatisti:

  5. motociclo di proprietà del candidato;

  6. motociclo di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame;

    2) per i candidati di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica:

  7. motociclo di proprietà dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ovvero in leasing;

  8. motociclo di proprietà di un terzo che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, autorizza l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica all’uso dello stesso per l’effettuazione di una o più prove d’esame.

    È del tutto evidente che, nel caso che uno qualunque dei veicoli di cui alla presente circolare sia messo a disposizione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica da un terzo che ne autorizzi l’uso per la formazione, i predetti soggetti dovranno acquisire e conservare presso la propria sede la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a tal fine resa.

    III

    Circ. (Min. trasp.) 18 luglio 2011, prot. n. 21614-Div3/e. Questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale aDr 2011 per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.

    Si comunica che è stato predisposto il testo dei questionari per il conseguimento del certificato di formazione professionale, aggiornato all’ADR 2011.

    Lo stesso potrà essere reperito su Internet al sito: www. ilportaledellautomobilista.it.

    Le relative schede da utilizzare per gli esami sono in fase di stampa a cura del Poligrafico dello Stato e appena pronte verranno distribuite a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile.

    Si dispone pertanto che, al fine di dare tempo ai docenti di organizzare le lezioni in base al programma aggiornato, le nuove schede dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali, la data di “inizio corso” comunicata dal responsabile del corso stesso al rispettivo Ufficio Motorizzazione Civile, sia posteriore al 17 ottobre 2011; per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di tale data, verranno utilizzate le vecchie schede.

    Si fa altresì presente agli uffici provinciali in indirizzo di non alienare, a scopo cautelativo, le schede relative ai quiz “aggiornamento 2009”.

    IV

    Circ. (Min. trasp.) 19 luglio 2011, prot. n. 21887/ru - File avviso n. 49/2011. patente a punti - novità introdotte dalla legge 120/2010.

    Come è noto la legge 120/2010 ha introdotto al comma 6 dell’art. 126 bis del Codice della strada l’obbligo per il titolare di patente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128 anche nel caso che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di punteggio di almeno 5 punti commetta altre due violazioni non contestuali nell’arco di 12 mesi dalla data della prima...

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