Circolari

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Circ. (Min. int.) 29 dicembre 2010, n. 300/a/16052/10/101/3/3/9. L. 29 luglio 2010, n. 120 recante “disposizioni in materia di sicurezza stradale”. ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.

Si fa seguito alle direttive già impartite con le Circolari del 30 luglio 2010 e del 12 agosto 2010.

In questa prima fase di applicazione delle disposizioni della L. n. 120/2010, sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle disposizioni predette.

Con la presente circolare, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e d’intesa con il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni sulle tematiche oggetto delle predette circolari.

1) Procedura per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 80, comma 14 C.d.S. in tema di omessa revisione dei veicoli.

Come precisato al punto 9) della Circ. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010, la circolazione di un veicolo senza aver effettuato la prescritta revisione periodica non determina più l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione ma l’annotazione sullo stesso, a cura dell’organo di polizia stradale, del divieto di circolazione fino al giorno dell’effettuazione della visita di revisione.

Sebbene la nuova norma non vi faccia più espresso riferimento, non pare che la stessa abbia inteso limitare la possibilità per l’utente a cui è stata contestata la violazione di raggiungere il luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione. Infatti, una lettura della norma che tenga conto delle finalità di semplificazione delle procedure di revisione, soprattutto per favorire la sua rapida effettuazione da parte dell’utente, non può condurre a ritenere che egli non possa essere in nessun caso autorizzato a raggiungere le predette destinazioni.

Sulla tematica, acquisito anche il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza della circolazione del veicolo non revisionato, gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere una delle predette località, per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.

2) Cauzione ai sensi dell’art. 202.

Al punto 33) della richiamata Circolare del 12 agosto 2010 è stato indicato che, in caso di mancato pagamento della sanzione prevista per le violazioni di cui all’art. 202, comma 2 bis, sia possibile corrispondere una somma a titolo di cauzione pari al minimo edittale. La disposizione mira ad evitare una disparità di trattamento rispetto all’analoga situazione in cui sono oggetto della contestazione cittadini che si trovano alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato dell’Unione europea che, ai sensi dell’art. 207 C.d.S., sono tenuti a corrispondere tale somma anziché la metà del massimo prevista dall’art. 202 citato.

3) Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.

La nuova previsione, introdotta dall’articolo 25, comma 2, della L. n. 120/2010, impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità, come già precisato con la circolare richiamata ed immediatamente operativa, anche in assenza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato dalla stessa norma. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che, ai sensi dell’articolo 104 del Reg. C.d.S., impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza...

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