Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1041-1066

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@I. Circ. (Min. trasp.) 28 ottobre 2010, n. 86959. Rilascio del permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente presso Commissioni mediche locali - Modello unificato per il rilascio provvisorio del permesso di guida ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ed ex art. 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 - Istruzioni operative

L’articolo 59, co. 1, della legge n. 120 del 2010 prevede che gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, in favore dei titolari di patente di guida chiamati a rinnovare la validità della patente stessa presso una commissione medica locale.

La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo.

Fatta salva l’espressa previsione del rilascio “per una sola volta”, la disposizione dell’articolo 59, co. 1, in commento riproduce, in favore dei suddetti conducenti, quanto già previsto dall’art. 37, co. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) con riferimento ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, presso una delle predette commissioni.

Pertanto, sotto il profilo operativo, ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida di cui all’articolo 59 in commento si seguiranno le medesime istruzioni già impartite con circolare n. 46 del 13 settembre 1999, con riferimento al citato art. 37, co. 4, legge n. 448 del 1998. Tuttavia, al fine di semplificare le procedure in favore degli uffici della motorizzazione e dell’utenza, si dispone che, tanto l’istanza di rilascio del permesso provvisorio di guida ex articolo 59 della legge n. 120/2010, quanto quella inoltrata da titolari di patenti speciali di cui all’articolo 37, co. 4, della legge n. 448/98 sia redatta su carta legale in conformità al modello allegato alla presente circolare.

L’ufficio, verificata la completezza della documentazione ed apposta sulla domanda la marca da bollo, annulla quest’ultima con proprio timbro. Quindi compila lo spazio del modello allegato riservato all’Ufficio stesso ai fini del rilascio del permesso provvisorio di guida e riconsegna l’originale del documento così redatto all’istante, trattenendone copia agli atti.

Non è più necessario procedere ad alcun aggiornamento dell’Anagrafe nazionale dei conducenti.

Non può procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida nei seguenti casi:

- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia presentata da conducente titolare di patente di guida la cui validità sia scaduta prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso una commissione medica locale;

- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 sia stata presentata da conducenti nei confronti dei quali il prefetto, ai sensi degli articoli 186, co. 8, o 187, co. 6, abbia disposto una visita in commissione medica locale per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Peraltro, stante la puntuale formulazione del comma 2 dell’articolo 59 in esame con riferimento al comma 8 dell’articolo 186 ed al comma 6 dell’articolo 187 del codice della strada, può senz’altro procedersi al rilascio del permesso provvisorio di guida in favore di conducenti che - avendo superato la visita disposta dal prefetto ai sensi delle predette disposizioni - siano successivamente chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una commissione medica locale;

- quando l’istanza ex art. 59 della legge n. 120 del 2010 ovvero ex articolo 37, co. 4, della legge n. 448 del 1998 sia riferita a patente sulla quale gravi un provvedimento di revoca ovvero provvedimento di sospensione, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente ad una qualsiasi violazione di norme di condotta del codice della strada, ricorrendo in tali casi la fattispecie di cui all’art. 218, comma 2, dello stesso codice, come modificato dalla legge n. 120 del 2010.

Le Direzioni generali territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli uffici della motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinché attuino le disposizioni illustrate.

(Si omette l’Allegato)

@II. Circ. (Min. trasp.) 22 ottobre 2010, Prot. n. 85349. Obbligo di formazione iniziale e periodica per i conducenti professionali - Carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.)

Premesse

  1. Il diritto comunitario

    La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, subordina - a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e 9 settembre 2009 per il trasporto di cose, in ambito comunitario e nei paesi aderenti allo Spazio SEE, al conseguimento di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica ogni 5 anni.

    A.1) Ambito di applicazione: la direttiva si applica all’attività di guida (cfr. art. 1 dir) di:

    - cittadini di uno Stato membro;

    - cittadini di un paese terzo dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa;

    definiti “conducenti”, che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1+E, C, C+E, D1; D1+E, D o D+E..

    Dunque ai soggetti summenzionati è richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale,Page 1042 ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE.

    Per il conseguimento della qualificazione iniziale, la citata direttiva lascia agli Stati membri la scelta tra due opzioni:

    - conseguimento attraverso la frequenza di un corso di formazione iniziale, ordinario o accelerato, al termine del quale deve essere sostenuto un esame (opzione esercitata dallo Stato italiano);

    - accesso diretto all’esame.

    L’articolo 9 prescrive che i conducenti cittadini di Stati membri possono acquisire la qualificazione iniziale nello Stato membro di residenza quale definita all’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85, ovvero la residenza normale.

    I conducenti cittadini di uno paese terzo acquisiscono tale formazione nello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa o nello Stato membro che ha rilasciato un permesso di lavoro.

    A tutela dei diritti acquisiti, inoltre, l’art. 4 della medesima direttiva prevede che la formazione iniziale possa essere comprovata (e dunque possa esserne ritenuto assolto il relativo obbligo) dal possesso di:

    - patente di guida di categoria D1, D1+E, D, D+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone;

    - patente di guida di categoria C1, C1+E, C, C+E, conseguita al più tardi entro il 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose;

    - attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002, per il trasporto professionale di cose.

    Pertanto, qualora un soggetto sia già titolare di una delle predette abilitazioni, nel rispetto delle date suddette, può continuare ad esercitare l’attività professionale di autotrasporto di persone e/o di cose senza dover frequentare alcun corso di formazione iniziale, né sostenere alcun esame, e senza espletare alcuna ulteriore formalità (se non - se del caso - la valutazione di equipollenza della patente extracomunitaria posseduta), fino al momento in cui diventi necessario frequentare un corso di formazione periodica.

    A.2) Cap comprovante la qualificazione iniziale e la formazione periodica e riconoscimento reciproco dei Cap. L’art. 6 della direttiva richiede che gli Stati membri rilascino, a seguito dell’esame, un CAP comprovante la qualificazione iniziale conseguita, che attesti se la stessa è derivata da un corso di formazione ordinario o accelerato.

    L’art. 8 prevede altresì che gli stessi Stati membri rilascino, al termine della formazione periodica, un CAP comprovante la medesima. Tale formazione deve essere seguita e comprovata con riferimento tanto ai conducenti che abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale, quanto a quelli che abbiano potuto far valere diritti acquisiti, ai sensi del summenzionato art. 4.

    Il summenzionato art. 9 prevede che i corsi di formazione periodica siano frequentati nello Stato membro di residenza ovvero in quello nel quale si espleta l’attività lavorativa.

    Infine, l’art. 10 prevede che sulla base del CAP attestante la formazione iniziale o la qualificazione periodica, gli Stati membri comprovino l’acquisizione della stessa attraverso l’apposizione del cod. comunitario 95:

    - sulla patente di guida posseduta (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

    - sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC), conforme all’allegato II della direttiva stessa.

    La qualificazione iniziale e la formazione periodica, limitatamente al trasporto di cose, può infine essere comprovata dal possesso dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002.

  2. Il decreto legislativo 21 dicembre 2005, n. 286 e succ. mod. e int.

    La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni.

    La legge 1 marzo 2005, n. 32, con la quale è stata conferita la delega a tale recepimento, prevede in particolare all’art. 2, co. 1, lett. d), l’ “introduzione di una normativa di coordinamento” fra i principi della direttiva 2003/59/CE...

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