CIRCOLARE 11 febbraio 1998, n. 6232786 - Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato

Alla Federcoopesca

Alla Lega pesca

All'AGCI - Aicp

All'UNCI - Pesca

Alla Federpesca

All'API

All'Associazione bancaria italiana

  1. Premessa.

    La legge 28 agosto 1989, n. 302, ha disciplinato il credito

    peschereccio di esercizio, di durata fino a diciotto mesi, diretto al

    finanziamento dell'attivita' di pesca e di acquacoltura svolta dai

    soggetti abilitati all'esercizio della predetta attivita'.

    L'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

    385, che ha deregolamentato il credito peschereccio con riferimento

    sia ai tempi necessari per l'effettuazione delle operazioni sia alle

    modalita' di erogazione, ha incluso nei finanziamenti oltre alle

    attivita' di pesca e all'acquacoltura anche quelle ad esse connesse e

    collaterali.

    Con decreto interministeriale dell'11 marzo 1997 che ha modificato

    il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della

    marina mercantile del 12 marzo 1990, sono state emanate nuove

    modalita' di attuazione della legge n. 302/1989 per rendere piu'

    flessibili e tempestive le procedure di erogazione delle operazioni

    agevolate, in merito alle quali si ritiene necessario fornire

    ulteriori chiarimenti.

  2. Soggetti beneficiari.

    L'agevolazione sul prestito di credito peschereccio di esercizio di

    cui alla legge n. 302/1989 e' richiesta da imprese singole e

    associate, da cooperative e loro consorzi, che si propongono

    l'attivita' di pesca e allevamento, la lavorazione, la

    trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei

    prodotti ittici o di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse e

    collaterali a quelle sopra citate.

  3. Iniziative finanziabili a condizioni agevolate.

    Sono considerate finanziabili le attivita' volte al perseguimento

    delle seguenti finalita':

    1. prioritarie:

  4. manutenzione ordinaria e/o gestione dei motopescherecci adibiti

    alla pesca o asserviti agli impianti di acquacoltura, comprese quelle

    relative ai dispositivi e alle attrezzature di bordo;

  5. manutenzione ordinaria e/o gestione degli impianti di

    allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e

    commercializzazione dei prodotti ittici;

  6. anticipazioni alle cooperative ed alle associazioni di

    produttori per i prodotti ittici conferiti dai soci;

    1. non prioritarie:

    le attivita' connesse e collaterali individuate, oltre che

    dall'art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385/1993,

    anche con delibera del 22 aprile 1995 dal Comitato interministeriale

    per il credito ed il risparmio.

  7. Condizioni e modalita' del prestito.

    Il prestito e' concesso entro i limiti fissati dall'art. 3 del

    decreto interministeriale dell'11 marzo 1997, di seguito indicati:

    1. sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno

      precedente e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni;

    2. sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione

      riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese

      di recente costituzione, e comunque fino ad un massimo di lire 1.000

      milioni.

      Inoltre, il prestito non deve avere durata superiore a diciotto

      mesi e puo' essere perfezionato mediante sconto o rilascio di

      cambiale pesca, o nelle altre forme tecniche consentite dalle banche.

      Per l'ammissibilita' ai prestiti e' necessario che i

      motopescherecci siano iscritti nel registro delle navi minori e dei

      galleggianti o nel registro delle matricole, che gli impianti siano

      in regola con la certificazione di agibilita' e che i soci delle

      cooperative e delle associazioni dei produttori richiedenti le

      previste erogazioni siano regolarmente iscritti nei libri societari,

      ovvero nei libri previsti dalle norme di legge.

      I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla

      loro destinazione ne' alienati per l'intera durata del finanziamento,

      se non previo assenso del Ministero per le politiche agricole e della

      Banca.

      Durante il periodo di validita' del prestito non e' consentito

      presentare altra domanda ai sensi della legge n. 302/1989 per le

      medesime o per altre finalita'.

      Nel primo semestre di ciascun anno sono esaminate, ed eventualmente

      ammesse all'agevolazione, le iniziative prioritarie di cui all'art. 2

      del decreto 11 marzo 1997; nel semestre successivo sono prese in

      considerazione e, se del caso, sono ammesse all'agevolazione le

      iniziative connesse e collaterali - considerate non prioritarie -

      presentate nel...

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