CIRCOLARE 11 febbraio 1998, n. 6232786 - Circolare per il credito peschereccio di esercizio agevolato
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca
All'AGCI - Aicp
All'UNCI - Pesca
Alla Federpesca
All'API
All'Associazione bancaria italiana
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Premessa.
La legge 28 agosto 1989, n. 302, ha disciplinato il credito
peschereccio di esercizio, di durata fino a diciotto mesi, diretto al
finanziamento dell'attivita' di pesca e di acquacoltura svolta dai
soggetti abilitati all'esercizio della predetta attivita'.
L'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, che ha deregolamentato il credito peschereccio con riferimento
sia ai tempi necessari per l'effettuazione delle operazioni sia alle
modalita' di erogazione, ha incluso nei finanziamenti oltre alle
attivita' di pesca e all'acquacoltura anche quelle ad esse connesse e
collaterali.
Con decreto interministeriale dell'11 marzo 1997 che ha modificato
il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
marina mercantile del 12 marzo 1990, sono state emanate nuove
modalita' di attuazione della legge n. 302/1989 per rendere piu'
flessibili e tempestive le procedure di erogazione delle operazioni
agevolate, in merito alle quali si ritiene necessario fornire
ulteriori chiarimenti.
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Soggetti beneficiari.
L'agevolazione sul prestito di credito peschereccio di esercizio di
cui alla legge n. 302/1989 e' richiesta da imprese singole e
associate, da cooperative e loro consorzi, che si propongono
l'attivita' di pesca e allevamento, la lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei
prodotti ittici o di acquacoltura, nonche' le attivita' connesse e
collaterali a quelle sopra citate.
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Iniziative finanziabili a condizioni agevolate.
Sono considerate finanziabili le attivita' volte al perseguimento
delle seguenti finalita':
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prioritarie:
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manutenzione ordinaria e/o gestione dei motopescherecci adibiti
alla pesca o asserviti agli impianti di acquacoltura, comprese quelle
relative ai dispositivi e alle attrezzature di bordo;
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manutenzione ordinaria e/o gestione degli impianti di
allevamento, lavorazione, trasformazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti ittici;
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anticipazioni alle cooperative ed alle associazioni di
produttori per i prodotti ittici conferiti dai soci;
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non prioritarie:
le attivita' connesse e collaterali individuate, oltre che
dall'art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385/1993,
anche con delibera del 22 aprile 1995 dal Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio.
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Condizioni e modalita' del prestito.
Il prestito e' concesso entro i limiti fissati dall'art. 3 del
decreto interministeriale dell'11 marzo 1997, di seguito indicati:
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sino al 50% del fatturato dichiarato ai fini fiscali nell'anno
precedente e comunque fino ad un massimo di lire 1.000 milioni;
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sino al 30% dei ricavi indicati nel bilancio di previsione
riferito al terzo anno di gestione a regime, se trattasi di imprese
di recente costituzione, e comunque fino ad un massimo di lire 1.000
milioni.
Inoltre, il prestito non deve avere durata superiore a diciotto
mesi e puo' essere perfezionato mediante sconto o rilascio di
cambiale pesca, o nelle altre forme tecniche consentite dalle banche.
Per l'ammissibilita' ai prestiti e' necessario che i
motopescherecci siano iscritti nel registro delle navi minori e dei
galleggianti o nel registro delle matricole, che gli impianti siano
in regola con la certificazione di agibilita' e che i soci delle
cooperative e delle associazioni dei produttori richiedenti le
previste erogazioni siano regolarmente iscritti nei libri societari,
ovvero nei libri previsti dalle norme di legge.
I beni oggetto dell'agevolazione non possono essere distolti dalla
loro destinazione ne' alienati per l'intera durata del finanziamento,
se non previo assenso del Ministero per le politiche agricole e della
Banca.
Durante il periodo di validita' del prestito non e' consentito
presentare altra domanda ai sensi della legge n. 302/1989 per le
medesime o per altre finalita'.
Nel primo semestre di ciascun anno sono esaminate, ed eventualmente
ammesse all'agevolazione, le iniziative prioritarie di cui all'art. 2
del decreto 11 marzo 1997; nel semestre successivo sono prese in
considerazione e, se del caso, sono ammesse all'agevolazione le
iniziative connesse e collaterali - considerate non prioritarie -
presentate nel...
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