141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.

1 settembre 1993, n. 385) ha previsto che la Banca d'Italia, in

conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di

carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili.

Con decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro ha

impartito le direttive generali sulla materia; le istruzioni di

vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel giugno

del 1993.

Le istruzioni disciplinano sia l'assunzione di partecipazione in

societa' bancarie, finanziarie e assicurative, stabilendo che per il

superamento di alcune soglie rilevanti occorre l'autorizzazione della

Banca d'Italia, sia la sottoscrizione di capitale di rischio delle

imprese non finanziarie, nel rispetto di una serie di limiti tesi a

evitare una eccessiva commistione tra banca e industria.

A quasi cinque anni dall'emanazione della disciplina e' emersa

l'esigenza di effettuare alcuni interventi sulle istruzioni di

vigilanza, in larga parte gia' anticipati al sistema bancario

mediante comunicazioni di questo Istituto, che lasciano comunque

immutati i principi generali cui le stesse si ispirano.

Le principali modifiche introdotte concernono:

l'applicazione dell'intera disciplina a lilvello consolidato ad

eccezione del "limite quantitativo generale" (la somma di immobili e

partecipazioni deve essere contenuta entro l'ammontare del patrimonio

di vigilanza) che continua ad essere applicato anche a livello

individuale;

la possibilita' anche per le banche non abilitate e non

specializzate di acquisire partecipazioni non finanziarie oltre il

limite di "separatezza", purche' di contenuto ammontare. In

particolare, il valore delle partecipazioni eccedente il limite del

15% del capitale della societa' partecipata deve essere contenuto

entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma

delle eccedenze rispetto al suddetto limite non deve essere superiore

all'1% del patrimonio di vigilanza;

la possibilita' di non calcolare le azioni detenute in pegno ai

fini del rispetto del limite di separatezza nell'ipotesi in cui le

imprese affidate versino in stato di difficolta' ovvero nel caso in

cui la banca si impegni a non intervenire nella gestione ordinaria

della societa' affidata;

la possibilita' di acquisire partecipazioni per recupero crediti in

imprese non finanziarie in difficolta' al fine di agevolarne la

liquidazione. Tale interessenze possono essere detenute anche in

eccedenza rispetto ai limiti previsti per l'assunzione di

partecipazioni industriali, purche' a fronte dell'eccedenza stessa vi

sia un'idonea copertura patrimoniale;

l'estensione a tutte le banche della facolta' di intervenire nel

capitale di imprese in temporanea difficolta' finanziaria al fine di

favorirne il risanamento. Inoltre, viene meno la preventiva verifica

da parte della Banca d'Italia dei requisiti per l'acquisizione di

partecipazioni della specie e viene prevista una comunicazione da

parte della banca capofila dopo che il piano sia stato approvato da

tutte le banche interessate;

l'esclusione dalla definizione di "partecipazioni" delle operazioni

di investimento in azioni che abbiano caratteristiche che le rendano

assimilabili a crediti;

l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione degli

investimenti in partecipazione, denominato A.P.E. (Archivio

Partecipazini Enti), in sostituzione dello schema segnaletico basato

sui modelli 84 Vig.

Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo

XVIII (parte riservata agli enti creditizi). Le modifiche introdotte

hanno, inoltre, determinato la necessita' di rivedere la disciplina

per l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche di credito

cooperativo (cap. LVIII, sez. III, delle Istruzioni di vigilanza).

Infine, alcune modifiche marginali sono state apportate ai capitoli

XII (parte prima, sez. II, e parte seconda, sez. II) e LXI (sez. II).

Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al

sistema bancario, le disposizioni contenute nel capitolo XVII saranno

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi

bancari introduce regole prudenziali coerenti con il processo di

despecializzazione portato a compimento con il d.lgs. n. 385 del 1

settembre 1993, che consente agli intermediari bancari di operare

sull'intera gamma dell'attivita' finanziaria.

Le disposizioni tengono conto, inoltre, del principio della

neutralita' della norma di vigilanza, in base al quale la

regolamentazione non deve condizionare le scelte dell'imprenditore

bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di

gruppo.

L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e

dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, la cui

attuazione e' demandata alla Banca d'Italia.

In primo luogo viene stabilita una regola quantitativa generale

secondo la quale il complesso delle partecipazioni, unitamente agli

investimenti in immobili, non deve comunque eccedere l'ammontare del

patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione a livello

individuale e consolidato.

Le ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni da

parte delle banche e dei gruppi bancari trovano applicazione con

riferimento a due distinte fattispecie:

a) partecipazioni in banche, in societa' finanziarie e strumentali, e

in imprese di assicurazione;

b) partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come

"imprese non finanziarie". nanziarie".

Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo

e' previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la

partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la

capacita' dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti e di

valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e

organizzativa nonche' la compatibilita' dell'articolazione in gruppo

con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non

finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento

all'impresa ed e' volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale

sia l'affermazione nei mercati regolamentati di societa' con buone

prospettive economiche e di sviluppo.

_____________

(1) Capitolo pubblicato in G.U.

Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di

partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non

solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali

avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con

la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle

prospettive economiche dell'impresa affidata.

Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume

specifico rilievo la capacita' del banchiere di selezionare le stesse

in base alla loro capacita' imprenditoriale, scegliendo tra queste le

piu' meritevoli.

Le banche e i gruppi bancari devono pertanto dotarsi di strutture e

di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi

insiti in tale forma di finanza di impresa.

Le imprese in cui acquisire partecipazioni devono essere selezionate

dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi

vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative

operazioni sia della necessita' di evitare che le nuove opportunita'

si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di

immobilizzo dell'attivo.

2. Fonti normative

La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385

del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di seguito denominato "T.U."):

- art. 53, comma 1, lett. c), ove e' previsto che la Banca d'Italia,

in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di

carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;

- art. 67, comma 1, lett. c), ove e' previsto che la Banca d'Italia,

al fine di realizzare la vigilanza consolidata, in conformita' delle

deliberazioni del CICR, ha facolta' di impartire alla capogruppo

disposizioni, concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto le

partecipazioni detenibili; e inoltre da :

- l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di

attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base

consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19

dicembre 1992, n. 489;

- l'articolo 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15

dicembre 1989;

- il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno

1993.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "partecipazione", il possesso da parte della banca o del gruppo

bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo

quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 87.

Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza.

Non rientrano nella definizione di partecipazione le acquisizioni di

interessenze in societa' il cui oggetto sociale si limiti

esclusivamente al possesso di beni immobili e non preveda lo

svolgimento di attivita' collaterali (ad es. attivita' immobiliari

di tipo meramente speculativo). Tali investimenti sono assimilabili a

quelli che la banca effettua direttamente in beni immobili (cfr.

cap. XX delle Istruzioni di vigilanza).

Non rientrano nella definizione di partecipazione le operazioni di

acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di

rivendita a una...

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