141 Aggiornamento del 26 maggio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari
Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs.
1 settembre 1993, n. 385) ha previsto che la Banca d'Italia, in
conformita' delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di
carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili.
Con decreto n. 242632 del 22 giugno 1993 il Ministro del tesoro ha
impartito le direttive generali sulla materia; le istruzioni di
vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel giugno
del 1993.
Le istruzioni disciplinano sia l'assunzione di partecipazione in
societa' bancarie, finanziarie e assicurative, stabilendo che per il
superamento di alcune soglie rilevanti occorre l'autorizzazione della
Banca d'Italia, sia la sottoscrizione di capitale di rischio delle
imprese non finanziarie, nel rispetto di una serie di limiti tesi a
evitare una eccessiva commistione tra banca e industria.
A quasi cinque anni dall'emanazione della disciplina e' emersa
l'esigenza di effettuare alcuni interventi sulle istruzioni di
vigilanza, in larga parte gia' anticipati al sistema bancario
mediante comunicazioni di questo Istituto, che lasciano comunque
immutati i principi generali cui le stesse si ispirano.
Le principali modifiche introdotte concernono:
l'applicazione dell'intera disciplina a lilvello consolidato ad
eccezione del "limite quantitativo generale" (la somma di immobili e
partecipazioni deve essere contenuta entro l'ammontare del patrimonio
di vigilanza) che continua ad essere applicato anche a livello
individuale;
la possibilita' anche per le banche non abilitate e non
specializzate di acquisire partecipazioni non finanziarie oltre il
limite di "separatezza", purche' di contenuto ammontare. In
particolare, il valore delle partecipazioni eccedente il limite del
15% del capitale della societa' partecipata deve essere contenuto
entro l'1% del patrimonio di vigilanza del partecipante e la somma
delle eccedenze rispetto al suddetto limite non deve essere superiore
all'1% del patrimonio di vigilanza;
la possibilita' di non calcolare le azioni detenute in pegno ai
fini del rispetto del limite di separatezza nell'ipotesi in cui le
imprese affidate versino in stato di difficolta' ovvero nel caso in
cui la banca si impegni a non intervenire nella gestione ordinaria
della societa' affidata;
la possibilita' di acquisire partecipazioni per recupero crediti in
imprese non finanziarie in difficolta' al fine di agevolarne la
liquidazione. Tale interessenze possono essere detenute anche in
eccedenza rispetto ai limiti previsti per l'assunzione di
partecipazioni industriali, purche' a fronte dell'eccedenza stessa vi
sia un'idonea copertura patrimoniale;
l'estensione a tutte le banche della facolta' di intervenire nel
capitale di imprese in temporanea difficolta' finanziaria al fine di
favorirne il risanamento. Inoltre, viene meno la preventiva verifica
da parte della Banca d'Italia dei requisiti per l'acquisizione di
partecipazioni della specie e viene prevista una comunicazione da
parte della banca capofila dopo che il piano sia stato approvato da
tutte le banche interessate;
l'esclusione dalla definizione di "partecipazioni" delle operazioni
di investimento in azioni che abbiano caratteristiche che le rendano
assimilabili a crediti;
l'introduzione di un nuovo sistema di segnalazione degli
investimenti in partecipazione, denominato A.P.E. (Archivio
Partecipazini Enti), in sostituzione dello schema segnaletico basato
sui modelli 84 Vig.
Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo
XVIII (parte riservata agli enti creditizi). Le modifiche introdotte
hanno, inoltre, determinato la necessita' di rivedere la disciplina
per l'assunzione di partecipazioni da parte delle banche di credito
cooperativo (cap. LVIII, sez. III, delle Istruzioni di vigilanza).
Infine, alcune modifiche marginali sono state apportate ai capitoli
XII (parte prima, sez. II, e parte seconda, sez. II) e LXI (sez. II).
Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al
sistema bancario, le disposizioni contenute nel capitolo XVII saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
PARTECIPAZIONI DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI (1)
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
La presente disciplina sulle partecipazioni delle banche e dei gruppi
bancari introduce regole prudenziali coerenti con il processo di
despecializzazione portato a compimento con il d.lgs. n. 385 del 1
settembre 1993, che consente agli intermediari bancari di operare
sull'intera gamma dell'attivita' finanziaria.
Le disposizioni tengono conto, inoltre, del principio della
neutralita' della norma di vigilanza, in base al quale la
regolamentazione non deve condizionare le scelte dell'imprenditore
bancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di
gruppo.
L'assunzione di partecipazioni si realizza nel rispetto dei criteri e
dei limiti prudenziali stabiliti dal Ministro del tesoro, la cui
attuazione e' demandata alla Banca d'Italia.
In primo luogo viene stabilita una regola quantitativa generale
secondo la quale il complesso delle partecipazioni, unitamente agli
investimenti in immobili, non deve comunque eccedere l'ammontare del
patrimonio di vigilanza. Tale limite trova applicazione a livello
individuale e consolidato.
Le ulteriori regole concernenti l'assunzione di partecipazioni da
parte delle banche e dei gruppi bancari trovano applicazione con
riferimento a due distinte fattispecie:
a) partecipazioni in banche, in societa' finanziarie e strumentali, e
in imprese di assicurazione;
b) partecipazioni in altri soggetti, nel prosieguo indicati come
"imprese non finanziarie". nanziarie".
Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo
e' previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la
partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la
capacita' dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti e di
valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e
organizzativa nonche' la compatibilita' dell'articolazione in gruppo
con le esigenze della vigilanza su base consolidata.
L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non
finanziarie arricchisce la gamma degli strumenti di finanziamento
all'impresa ed e' volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale
sia l'affermazione nei mercati regolamentati di societa' con buone
prospettive economiche e di sviluppo.
_____________
(1) Capitolo pubblicato in G.U.
Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di
partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non
solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali
avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con
la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle
prospettive economiche dell'impresa affidata.
Nell'acquisizione di interessenze al capitale di imprese assume
specifico rilievo la capacita' del banchiere di selezionare le stesse
in base alla loro capacita' imprenditoriale, scegliendo tra queste le
piu' meritevoli.
Le banche e i gruppi bancari devono pertanto dotarsi di strutture e
di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi
insiti in tale forma di finanza di impresa.
Le imprese in cui acquisire partecipazioni devono essere selezionate
dalle banche e dai gruppi bancari sulla base sia dei complessivi
vantaggi economici e patrimoniali ad essi rivenienti dalle relative
operazioni sia della necessita' di evitare che le nuove opportunita'
si traducano, per il partecipante, in un grado eccessivo di
immobilizzo dell'attivo.
2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385
del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
- art. 53, comma 1, lett. c), ove e' previsto che la Banca d'Italia,
in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di
carattere generale aventi ad oggetto le partecipazioni detenibili;
- art. 67, comma 1, lett. c), ove e' previsto che la Banca d'Italia,
al fine di realizzare la vigilanza consolidata, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, ha facolta' di impartire alla capogruppo
disposizioni, concernenti il gruppo bancario, aventi ad oggetto le
partecipazioni detenibili; e inoltre da :
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528, di
attuazione della direttiva 92/30/CEE relativa alla vigilanza su base
consolidata degli enti creditizi, a norma dell'art. 8 della legge 19
dicembre 1992, n. 489;
- l'articolo 12 della direttiva 89/646/CEE del Consiglio del 15
dicembre 1989;
- il decreto n. 242632 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno
1993.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "partecipazione", il possesso da parte della banca o del gruppo
bancario di azioni o quote nel capitale di altri soggetti, secondo
quanto prescritto all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87.
Sono escluse le azioni per investimento dei fondi di previdenza.
Non rientrano nella definizione di partecipazione le acquisizioni di
interessenze in societa' il cui oggetto sociale si limiti
esclusivamente al possesso di beni immobili e non preveda lo
svolgimento di attivita' collaterali (ad es. attivita' immobiliari
di tipo meramente speculativo). Tali investimenti sono assimilabili a
quelli che la banca effettua direttamente in beni immobili (cfr.
cap. XX delle Istruzioni di vigilanza).
Non rientrano nella definizione di partecipazione le operazioni di
acquisto di azioni che presentino l'obbligo per il cessionario di
rivendita a una...
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