CIRCOLARE 27 dicembre 2006, n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Le iniziative della Commissione europea e del Comitato delle autorita' europee di vigilanza bancaria (CEBS), volte ad assicurare un recepimento corretto e uniforme negli Stati membri delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e gli approfondimenti effettuati da questo Istituto, anche attraverso un'intensa interlocuzione con gli intermediari, rendono necessario apportare integrazioni e fornire chiarimenti sulle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006). In particolare, le modifiche recepiscono le indicazioni interpretative fornite dal Capital Requirements Directive Transposition Group (CRDTG) e incorporano le risposte fornite ai quesiti pervenuti dalle banche nonche' disposizioni gia' emanate.

Gli interventi piu' rilevanti riguardano i seguenti profili:

  1. patrimonio di vigilanza (Titolo I, Capitolo 2)

    - viene consentita l'inclusione nel «patrimonio di 3° livello» (utile ai fini della copertura dei soli rischi di mercato) della quota di passivita' subordinate di 2° livello non computabile nel patrimonio supplementare perche' eccedente il 50 per cento del patrimonio di base al lordo delle deduzioni;

    - nella definizione di «partecipazione» e' stato precisato, fra i criteri identificativi, anche quello dell'esercizio di un'influenza notevole da parte della banca o del gruppo bancario partecipante;

    - l'obbligo di deduzione delle partecipazioni in assicurazioni viene circoscritto ai casi in cui la banca o il gruppo detenga il 20% o piu' del capitale (o dei diritti di voto) dell'impresa assicurativa. Tale modifica ha carattere transitorio, in attesa che venga adottata una soluzione uniforme a livello europeo sul trattamento prudenziale di tali partecipazioni; e' infatti emersa un'applicazione non omogenea negli Stati membri della norma comunitaria di riferimento, con distorsioni concorrenziali tra gli operatori dei diversi Paesi;

  2. rischio di credito - metodologia standardizzata (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima)

    - le norme sul trattamento delle esposizioni verso intermediari vigilati sono state integrate per precisare che fra dette esposizioni rientrano anche quelle verso societa' di gestione di mercati regolamentati e societa' che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione;

    - le regole concernenti la determinazione delle esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali sono state allineate a quelle della metodologia IRB, precisando i casi in cui, oltre al valore attualizzato dei canoni, anche il prezzo dell'eventuale opzione finale di acquisto possa beneficiare della ponderazione del 35%;

    - sono state inserite le disposizioni che hanno esteso la lista delle banche multilaterali di sviluppo che ricevono ponderazione zero in conformita' della direttiva 2007/18/CE, includendovi la Banca islamica di sviluppo e lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni (1);

    (1) Cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

    serie generale - n. 244 del 19 ottobre 2007, pag. 23.

    - sono stati meglio precisati i meccanismi di calcolo per la verifica del rispetto delle due soglie quantitative previste per l'inserimento delle esposizioni nel portafoglio «al dettaglio»;

    - conformemente alle Disposizioni di Vigilanza del 25 gennaio 2008 (2), la competenza sul procedimento amministrativo di riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e' stata attribuita al Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria (in precedenza di competenza del Servizio Vigilanza sugli enti creditizi);

    (2) Entrate in vigore il giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (cfr.

    serie generale, n. 40 del 16 febbraio 2008, pag. 63).

  3. rischio di credito - metodologia basata sui rating interni (Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda)

    - il trattamento delle esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e' stato riformulato secondo le linee concordate nel CRDTG;

    - sono state trasfuse le indicazioni gia' fornite al sistema in materia di esclusione dal processo di stima della probabilita' di default (PD) e dei tassi di perdita in caso di default (LGD) delle esposizioni scadute e/o sconfinanti di natura tecnica (cd. «pastdue tecnici»);

  4. tecniche di attenuazione del rischio di credito (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima)

    - la definizione di «strumenti assimilabili al contante», emessi dalla banca che acquista protezione, e' stata emendata per includervi espressamente le obbligazioni e i covered bond e per precisare che essa comprende altri strumenti non subordinati con obbligo di rimborso al valore nominale;

    - nel contesto del metodo standardizzato, vengono precisati i requisiti che devono possedere le garanzie dirette e le contro-garanzie affinche' la banca possa sostituire la ponderazione del soggetto garante con quella, piu' favorevole, del contro-garante. In tale ambito e' stato espressamente disciplinato il trattamento delle garanzie rilasciate dalla SACE;

  5. operazioni di cartolarizzazione (Titolo II, Capitolo 2, Parte Seconda)

    - vengono precisate le modalita' con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT