CIRCOLARE 28 maggio 2014, n. 3728 - Circolare in merito alle modalita' di attuazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm. e ii. «Norme per l'arte negli edifici pubblici». (14A04363)

La legge 29 luglio 1949, n. 717, al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte, pur in un momento storico di particolare difficolta' per il sistema economico nazionale qual e' stato il «dopoguerra», ha introdotto l'obbligo di destinare all'abbellimento, mediante opere d'arte, degli edifici di nuova costruzione, una quota percentuale della spesa del relativo progetto. Dall'entrata in vigore della legge ad oggi il legislatore e' tornato ad occuparsi della materia disciplinata dalla legge n. 717/49, con alcuni interventi normativi, succedutisi nel tempo, che di seguito si richiamano. La legge 3 marzo 1960, n. 237, oltre ad escludere dall'ambito oggettivo di applicazione nella legge n. 717/49 gli edifici destinati ad uso industriale, ha introdotto nella medesima legge un nuovo articolo, l'art. 2-bis, che, con l'evidente finalita' di rafforzare la precettivita' della normativa in tema di opere d'arte connesse alla realizzazione di nuovi edifici, demanda al collaudatore dell'opera pubblica il compito di accertare, sotto la propria personale responsabilita', l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 1 della medesima legge. E' inoltre introdotta la previsione secondo la quale, nel caso di mancato adempimento, l'opera non sia collaudabile finche' l'Amministrazione non provvede perlomeno alla pubblicazione del bando per l'esecuzione delle opere d'arte o, in alternativa, non versi alla Soprintendenza competente per territorio la somma prevista, maggiorata del 5%. Successivi interventi normativi hanno limitato l'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di che trattasi, escludendo alcune tipologie di edifici pubblici ed in particolare: l'edilizia scolastica, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412 «Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento»;

l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge 19 febbraio 1979, n. 54;

l'edilizia sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, con riferimento ai programmi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135. Le piu' recenti modifiche introdotte, da ultimo, dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, hanno infine inciso sull'ammontare della quota percentuale dell'importo di progetto da destinare alla...

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