Legge n. 488/1992 - Modifiche alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al nelle aree depresse del Paese.

Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori All'A.B.I.

All'ASS.I.LEA.

Alla CONFINDUSTRIA Alla CONFAPI Alla CONFCOMMERCIO Alla CONFESERCENTI all'ANCE Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio 2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della legge n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 al fine di estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, nel seguito denominati per brevita' ´pubblici eserciziª.

Con il medesimo decreto del 24 luglio 2003 sono state rimosse alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, precedentemente vigenti, nei riguardi dei cosiddetti ´esercizi di vicinatoª, nei confronti dei quali inoltre e' ora consentita l'agevolabilita' dei programmi di ammodernamento, tipologia ammissibile anche per i pubblici esercizi; e' stata inoltre eliminata la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i programmi comportanti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali.

Le suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai bandi il cui termine finale di presentazione delle domande sia successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico delle direttive).

Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni del ´settore commercioª, le modalita' di concessione

ed erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tale settore di cui alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate come di seguito specificato.

  1. Soggetti beneficiari.

    1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attivita'

    1. somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); b) somministrazione di bevande, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).

    Tali attivita' possono essere svolte anche

    congiuntamente all'attivita' di trattenimento e svago in discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza urbana ovvero in disarmo.

    Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande svolte

    al domicilio del consumatore; negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri complessi...

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