CIRCOLARE 31 maggio 2012, n. 6 - Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall''articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall''articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All'I.N.A.I.L.

All'I.N.P.S.

Alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili

All'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

A tutte le Pubbliche amministrazioni

Loro Sedi

All'ANCI

Associazione Nazionale Comuni

Italiani

All'UPI

Unione Province d'Italia

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Loro Sedi

  1. Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.

    445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183.

    Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' intervenuto sulla disciplina in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) con l'art. 14, comma 6-bis, stabilendo che "nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarita' Contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni".

    La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti nonche' nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.

    La norma non ha pero' fatto venire meno l'attualita' del problema, piu' volte sollevato a questa Amministrazione, dell'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha novellato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40.

    Il privato puo' infatti richiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullita', ai sensi del comma 02 dell'art. 40,dello stesso d.P.R. n. 445 del 2000, la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli...

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