CIRCOLARE 12 novembre 2009, n. 7 - Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Controlli sulle assenze per malattia. (10A02093)

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Sul supplemento ordinario n. 197/L alla Gazzetta ufficiale del 31 ottobre 2009 e' stato pubblicato il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». Il decreto legislativo, stante l'ordinario termine di vacatio legis, entrera' in vigore il 15 novembre prossimo.

Il provvedimento normativo contiene sostanziali novita' in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilita' dei pubblici dipendenti. In disparte l'analisi dei vari aspetti innovativi della disciplina, che sara' oggetto di successivi approfondimenti, considerato l'impegno profuso sin dall'inizio del mandato nel contrastare l'assenteismo nelle pubbliche amministrazioni, si ritiene utile richiamare gia' ora l'attenzione delle amministrazioni su alcuni aspetti della normativa in materia di controlli sulle assenze contenuta nel provvedimento in questione.

In proposito, l'art. 69 del decreto legislativo n. 150 ha introdotto nel corpo del decreto legislativo n. 165 del 2001 - tra gli altri - l'art. 55-septies, rubricato «Controlli sulle assenze». Il comma 5 di tale ultimo articolo specificamente dispone:

5. L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

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Per quanto riguarda il primo periodo del comma, rimane immutata la disciplina sostanziale gia' introdotta con l'art. 71, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (il quale viene contestualmente abrogato dall'art. 72, comma 1 del decreto legislativo n. 150 del 2009) e, con essa, rimangono valide le indicazioni gia' fornite in precedenza circa l'interpretazione della norma (circolari numeri 7 e 8 del 2008 e circolare n. 1 del 2009).

Si ribadisce pertanto che la legge ha voluto prevedere per le amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma che ha tenuto conto anche della...

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