Circolare (Confedilizia) 4 Settembre 2017, Prot. N. 20230.17/Segr. Gen. Chiarimenti Sulla Cedolare Secca

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PRATICA pra
Arch. loc. cond. e imm. 6/2017
Circolare (Confedilizia) 4 settembre 2017, Prot. n. 20230.17/Segr. gen.
Chiarimenti sulla cedolare secca
Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 115/E del 1° settembre 2017 (in questa Rivista, sez. “Legislazione e do-
cumentazione”, n.d.r.) sono stati forniti due importanti chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca sugli
aff‌itti, sollecitati da Confedilizia sulla base di segnalazioni pervenute dalle Associazioni territoriali.
Con il primo chiarimento, è stata riconosciuta l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni
previste per il caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione in
regime di cedolare. La facoltà di regolarizzazione è ammessa a condizione che il contribuente abbia tenuto un compor-
tamento coerente con l’intenzione di avvalersi della cedolare, vale a dire che abbia dichiarato il relativo reddito negli
appositi riquadri della dichiarazione dei redditi ed abbia effettuato il versamento dell’imposta.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione f‌issa – pari a 50 o a 100 euro a seconda che la comunicazione tardiva venga
presentata entro i 30 giorni dal termine scaduto o successivamente – risulterà così modulata:
– 5,56 euro (riduzione ad 1/9 della sanzione di 50 euro) in caso di comunicazione della proroga con un ritardo non
superiore a 30 giorni;
– 11,12 euro (riduzione ad 1/9 della sanzione di 100 euro) in caso di comunicazione della proroga con un ritardo oltre
30 giorni ma entro i 90 giorni;
– 12,50 euro (riduzione ad 1/8 della sanzione di 100 euro) in caso di comunicazione della proroga con un ritardo oltre
90 giorni ma entro l’anno;
– 14,29 euro (riduzione ad 1/7 della sanzione di 100 euro) in caso di comunicazione della proroga con un ritardo
superiore all’anno ed entro i 2 anni;
– 16,67 euro (riduzione ad 1/6 della sanzione di 100 euro) in caso di comunicazione della proroga con un ritardo
superiore a 2 anni.
Con il secondo chiarimento, relativo all’obbligo di comunicazione preventiva al conduttore dell’opzione per la cedola-
re (e quindi della mancata applicazione degli aggiornamenti del canone), la risoluzione conferma che tale comunicazio-
ne è obbligatoria, a meno che la rinuncia all’adeguamento del canone sia già contenuta nel contratto. Nel caso, quindi,
di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna
comunicazione in tal senso mediante raccomandata.
Si coglie l’occasione per ricordare che – a partire dal prossimo 19 settembre – per la registrazione dei contratti di
locazione e per tutti i successivi adempimenti (risoluzione anticipata, subentro, cessione ecc.) dovrà essere utilizzato il
nuovo modello RLI, illustrato in una precedente comunicazione alle Associazione territoriali.

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