Circolare (Confedilizia) 27 Ottobre 2017, Prot. N. 20258.17/Ae/Dg. Nuova Comunicazione Spese Condominiali Ai Fini Della 'Precompilata

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PRATICA pra
Circolare (Confedilizia) 24 ottobre 2017, Prot. n. 20256.17/AE/dg.
Occupazioni abusive e richiesta di residenza.
Nell’ambito del contrasto alle occupazioni abusive, l’art. 5, comma 1, del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014 (come
convertito in legge) – c.d. “decreto Lupi” – prevede che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non
può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in
violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”. Sempre la stessa disposizione stabilisce anche che “gli
atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia f‌issa, nelle
forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque
adottati, qualora non riportino i dati identif‌icativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso
o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento”. Al f‌ine di consentire ai
soggetti somministranti la verif‌ica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti “i richiedenti sono tenuti a conse-
gnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso
o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al riguardo, con circolare n. 14 del 6 agosto 2014 (prot. n. 1778), il Ministero dell’interno ha successivamente chiarito
che, anche nelle ipotesi dell’iscrizione anagraf‌ica (analogamente a quanto la norma prevede per i contratti relativi alle
forniture di pubblici servizi), sia necessario acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione; e
ciò anche attraverso la predetta dichiarazione sostitutiva di notorietà, “corredata dalle informazioni necessarie ai f‌ini di
verif‌icare la veridicità delle informazioni rese”.
Sulla base di quanto precede, emerge quindi che i Comuni, ove non acquisiscano la documentazione comprovante il
titolo di occupazione (es.: contratto di locazione), bensì la dichiarazione sostitutiva, devono necessariamente informare
dell’avvenuta richiesta di residenza in un immobile il proprietario dello stesso, solo così potendo, all’evidenza, “verif‌ica-
re la veridicità delle informazioni rese”. Conclusione, questa, che consente tra l’altro di superare anche la questione se
la formativa che disciplina le iscrizioni anagraf‌iche (D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989) imponga o meno di dare debita
comunicazione ai proprietari interessati.
Circolare (Confedilizia) 27 ottobre 2017, Prot. n. 20258.17/AE/dg. Nuova
comunicazione spese condominiali ai ni della “precompilata”.
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate le bozze delle nuove specif‌iche tecniche per la comunicazione
delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni e relative cessioni. Comunicazione che l’am-
ministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno in cui tali spese sono state effettuate deve trasmettere
all’Agenzia entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Ecco il link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specif‌iche+tecniche/Specif‌iche+in+bozza/Co-
municazioni+spese+condomini+lavori+comuni+cessioni+bozze.
Nel merito, si segnala che le specif‌iche in questione, aggiornate anche al f‌ine di permettere la comunicazione di
cessione del credito nei casi specif‌icatamente previsti dalle nuove normative, contengono un’importante modif‌ica, ri-
chiesta la Confedilizia: nel campo relativo alla “tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” l’amministra-
tore potrà indicare: 0=proprietario; 1=titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufruttario, conduttore
e comodatario) comunicato all’amministratore dal proprietario; 2=altro soggetto comunicato all’amministratore dal
proprietario, con ciò evitandosi all’amministratore l’onere di dover di volta in volta chiedere la proprietà del soggetto al
quale attribuire la spesa.
Alla luce di quanto sopra, si invitano le Associazioni territoriali a far pervenire quanto prima a questa Segreteria
eventuali osservazioni da poter tempestivamente segnalare all’Agenzia delle entrate in quanto nelle prossime settimane
le specif‌iche tecniche saranno rese def‌initive tramite appositi provvedimenti di approvazione.
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018

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