Circolare Confedilizia 26 luglio 2016, Prot. n. 20126.16. Decreto correttivo su termoregolazione e contabilizzazione del calore

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PRATICA
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Circolare Confedilizia 26 luglio 2016, Prot. n. 20126.16. Decreto correttivo
su termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Come preannunciato con e-mail in data odierna, è stato pubblicato in Gazzetta Uff‌iciale – ed entra in vigore oggi – il
decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, che modif‌ica e integra il provvedimento (D.Lgs. n. 102/2014) che impone di
verif‌icare se sussista l’obbligo di introdurre negli edif‌ici sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Si-
stemi – deve essere sottolineato – che non sono obbligatori in senso assoluto ma, in linea con lo spirito della normativa,
solo a condizione che determinino eff‌icienza e risparmio energetico.
Il quadro che viene a delinearsi, per quanto di interesse, è il seguente.
Qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edif‌icio o a un condominio siano
effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscal-
damento o raffreddamento centralizzata si impone, entro il 31 dicembre 2016, “l’installazione, a cura degli esercenti
attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o
del punto di fornitura dell’edif‌icio o del condominio” [art. 9, comma 5, lett. a)].
Nei condomini e negli “edif‌ici polifunzionali” (cioè destinati “a scopi diversi” e occupati “da almeno due soggetti che
devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”) riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento
centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di
edif‌ici, si prevede l’installazione obbligatoria a cura del proprietario – sempre entro il 31 dicembre 2016 – “di sotto-con-
tatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità
immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, eff‌iciente in termini di costi” (ciò che può essere valutato
con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459) “e proporzionato rispetto ai risparmi energetici
potenziali”.
Eventuali casi di “impossibilità tecnica” all’installazione dei dispositivi suddetti o di “ineff‌icienza in termini di costi
e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali” devono essere riportati in apposita relazione tecnica del pro-
gettista o del tecnico abilitato [art. 9, comma 5, lett. b)].
Quanto appena detto vale – ora, come prima delle modif‌iche correttive – per i cosiddetti impianti a diramazione
orizzontale, in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare.
Diversamente, nei casi in cui “l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia eff‌iciente in termini di
costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento”, si prevede il ricorso –
sempre a cura dei proprietari interessati – “all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per quantif‌icare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle uni-
tà immobiliari dei condomini o degli edif‌ici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Ciò,
salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere “non eff‌iciente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 15459” [art. 9, comma 5, lett. c)].
Quanto sopra vale – come in precedenza – per i cosiddetti impianti a colonna verticale, in cui non è possibile installa-
re un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare e si deve ricorrere all’installazione di rilevatori
di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Nell’ipotesi in cui i condominii o gli edif‌ici polifunzionali siano “alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamen-
to o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento”, si dispone che, “per la corretta suddivisione delle spese con-
nesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni nonché
per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico” (se prodotta in modo centralizzato), l’importo complessivo deve
essere “suddiviso tra gli utenti f‌inali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modif‌iche e aggiornamenti”. Ove
tale norma “non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differente
di fabbisogno termico per il metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edif‌icio polifunzionale
superiori al 50 per cento”, si prevede la possibilità di “suddividere l’importo complessivo tra gli utenti f‌inali attribuendo
una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia tecnica”. In tal caso “gli importi rimanenti
possono essere ripartiti, a titolo esemplif‌icativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili,
oppure secondo le potenze installate”. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’instal-
lazione dei dispositivi in questione, che la suddivisione venga effettuata “in base ai soli millesimi di proprietà” [art. 9,
comma 5, lett. d)].
I criteri di suddivisione delle spese appena riferiti sono facoltativi nei condominii e negli edif‌ici polifunzionali ove
alla data di entrata in vigore del decreto correttivo (26 luglio 2016) si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi
in discorso e alla relativa suddivisione delle spese.
In tutti i quattro casi sopra indicati l’inadempimento fa scattare una sanzione amministrativa pecuniaria “da 500 a
2.500 euro” (art. 16, commi da 5 a 8). Sanzione che ricadrà: nel primo caso [art. 9, comma 5, lett. a)], sull’”esercente
l’attività di misura”; nel secondo caso [art. 9, comma 5, lett. b)], sul “proprietario dell’unità immobiliare” che non installi
entro il termine previsto, il sotto-contatore (salvo che da “una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abili-
tato” risulti che detta installazione non sia “tecnicamente possibile” o non sia” eff‌iciente in termini di costi” o non sia
“proprietario dell’unità immobiliare” che non provveda ad installare i “sistemi di termoregolazione o contabilizzazione
del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno
5/2016 Arch. loc. cond. e imm.

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