Circolare (confedilizia) 16 febbraio 2018, prot. N. 20416.18/Segr. Gen.

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PRATICA pra
CIRCOLARE (CONFEDILIZIA) 16 FEBBRAIO 2018, PROT. N. 20416.18/SEGR. GEN.
ACCORDI TERRITORIALI EX D.M. 16.1.2017
Attestazione
Come già espresso nella circolare n. 20209.17 del 21.6.2017, l’attestazione della rispondenza del contenuto economi-
co e normativo del contratto all’accordo poteva in precedenza essere rilasciata solo dalla Commissione di conciliazione,
mentre il nuovo decreto ministeriale (16.1.2017) prevede – naturalmente in relazione agli accordi stipulati successiva-
mente al d.m. stesso – che vi provvedano altresì le associazioni f‌irmatarie.
L’attestazione può essere richiesta per ottenere agevolazioni f‌iscali per Imu e Tasi, in particolare nel caso in cui il
Comune emani una specif‌ica disposizione che, per esempio, annulli o limiti i controlli per i contratti assistiti ovvero per le
agevolazioni sostenute da un’attestazione. Inoltre, risulta che qualche uff‌icio dell’Agenzia delle entrate – a seguito di di-
sposizioni interne – avanzi analoga richiesta. Lo stesso veniva (e viene) fatto anche in applicazione del decreto del 2002.
Dal canto suo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – pur privo di specif‌ica competenza in materia tribu-
taria – ha recentemente espresso l’avviso che l’attestazione prevista dal nuovo d.m. sia necessaria al contribuente per
il caso di controlli relativi all’applicazione delle agevolazioni f‌iscali previste per i contratti interessati. In realtà, sono
solo gli enti impositori che possono prevedere prescrizioni in merito. Con particolare riferimento ai Comuni, continua
quindi a rivelarsi opportuna un’azione svolta dalle Associazioni territoriali sull’Amministrazione di riferimento perché,
innanzi tutto, l’ente locale deliberi agevolazioni per i contratti regolamentati e, poi, perché preveda di evitare controlli
nel caso sia depositata un’attestazione oppure qualora il contratto sia assistito da organizzazioni f‌irmatarie dell’accordo.
La richiesta di agevolazioni Imu-Tasi potrà essere utilmente sostenuta anche dai sindacati inquilini e potrà pubbli-
cizzarsi. La diversa richiesta, relativa ad assistenza o attestazione, sarà invece bene venga sostenuta in incontri con gli
amministratori interessati, meglio se effettuati con altri f‌irmatari dell’accordo locale.
L’attestazione può essere unilaterale o bilaterale. Andrà tenuto presente quale sia l’atteggiamento concreto del Comune
ed eventualmente dell’Agenzia delle entrate, potendosi prevedere dall’ente pubblico la richiesta di un’attestazione bilate-
rale oppure di un’attestazione unilaterale (oltre che ovviamente la previsione dell’assistenza, in questo caso bilaterale).
L’accordo sottoscritto a Udine (sia per il capoluogo sia per tutti i Comuni della Provincia) ha inserito un modello per
la richiesta di attestazione, che si unisce a titolo di spunto.
Deposito accordi
Si ricorda che ogni accordo deve essere depositato, oltre che presso il Comune di riferimento, anche presso la Regione.
Sarà suff‌iciente inoltrare al protocollo generale della Regione copia dell’accordo, tramite posta certif‌icata. Nell’intervallo
fra sottoscrizione e deposito si potrà tenere una conferenza stampa o avviare la preventiva divulgazione dell’accordo.
Modello di accordo
Si segnala l’opportunità di seguire, nel corso delle trattative, il modello di accordo suggerito con la citata circolare.
Partire, viceversa, dal testo di accordo vigente per eseguire riscritture, provoca facilmente sia il permanere di norme
non più rispondenti al nuovo d.m. 16.1.2017, sia l’omissione di disposizioni in passato non previste. Si rammenta, al
proposito, che numerose modif‌iche hanno riguardato i contratti transitori: non sussiste più alcun limite minimo di du-
rata; il canone è libero in tutti i Comuni aventi popolazione f‌ino a 10mila abitanti; non vige più l’obbligo di confermare
il permanere dell’esigenza di transitorietà prima della scadenza. Il tutto, naturalmente, con riferimento agli accordi
sottoscritti a seguito del decreto ministeriale del 2017.
Un’altra novità introdotta dal d.m. del 2017 concerne la possibilità di un intervento delle associazioni di proprietà e
inquilinato nel consentire la stipula di contratti transitori in assenza di documentazione oppure per fattispecie di tran-
sitorietà non individuate nell’accordo locale. A questo riguardo si segnala che l’individuazione delle fattispecie – sia per
il locatore, sia per il conduttore – potrebbe essere utilmente riportata come nell’accordo sottoscritto dall’Associazione di
Udine (cfr. allegato). Si potrebbe altresì aggiungere all’indicazione del coniuge la previsione della parte di unione civile.
Tipi di contratto
Si rammenta ancora che i tipi di contratto (non più i contratti tipo, soppressi dalla legge n. 2/’02) sono esclusiva-
mente e inderogabilmente quelli allegati al d.m. 16.1.2017. Basterà quindi, come suggerito nel modello di accordo prima
citato, attuare un rinvio al d.m., senza allegare all’accordo i tipi contrattuali e men che mai senza far ricorso a espres-
sioni del tutto improprie, come “approvano”, “adottano” e simili, non essendo in facoltà delle associazioni f‌irmatarie
dell’accordo interferire in alcuna maniera sul testo ministeriale.
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018

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