CIRCOLARE 26 luglio 2012, n. 19168 - Decreto 26 gennaio 2012, recante: «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca». (12A08801)

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Al Reparto Pesca Marittima

A tutte le Associazioni

Nazionali di Categoria

Come e' noto, il 24 giugno u.s. e' entrato in vigore il decreto in oggetto concernente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca che recepisce le disposizioni del Reg. (CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli "attrezzi da pesca" contenuta nell'art. 3 del suddetto Regolamento.

Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all'azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati nonche' degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione. Denominazione degli attrezzi di pesca (art. 2 ).

L'art.11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, stabiliva che nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero raggruppati in categorie omogenee individuate dai "sistemi di pesca".

Il richiamato Regolamento comunitario richiede, invece, l'inserimento nella licenza dell'indicazione degli "attrezzi di pesca", definiti alla stregua della codifica contenuta nella classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.

L'art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede infatti che le licenze di pesca contengano le informazioni previste nell'allegato 2 dello stesso Regolamento, tra cui l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari fra quelli riportati nella succitata classificazione FAO.

Al riguardo, va debitamente chiarito che la scelta dell'attrezzo principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l'utilizzo dei quali e' richiesta la licenza, viene rimessa al titolare della licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione, e' tenuto a darne comunicazione al Ministero, compilando l'apposito modello.

Si invitano gli Enti in indirizzo a sensibilizzare il ceto peschereccio con particolare riguardo alla scelta dei singoli attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto, sebbene gli stessi siano corrispondenti ai previgenti "sistemi di pesca" gia' autorizzati in licenza, la omessa indicazione di un attrezzo (pur ricompreso nel sistema corrispondente) all'atto della richiesta della licenza, comportera' l'esclusione di tale attrezzo dall'autorizzazione all'attivita'.

In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all'Allegato I del Reg. (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, per "attrezzo principale", la cui indicazione in licenza e' resa obbligatoria, ai fini della trasmissione dei dati del Fleet-Register, nonche' ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 404/2011, s'intende "l'attrezzo da pesca considerato come il piu' utilizzato a bordo della nave su un periodo di attivita' annuale o durante una campagna di pesca".

Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori, va pertanto precisato che per lo svolgimento dell'attivita' di pesca e' consentito l'uso e la detenzione di tutti gli attrezzi riportati nella licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari, senza che cio' implichi di per se' la necessita' dello sbarco di tali ultimi attrezzi, durante lo svolgimento dell'attivita' con l'attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sara' necessario effettuare alcuna comunicazione alle Autorita' marittime relativamente all'attrezzo utilizzato (sempre fra quelli indicati...

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