CIRCOLARE 9 settembre 2015, n. 26/RGS - Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprieta' dello Stato, con riferimento al 31 dicembre 2015 - Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254. (15A07693)

Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto Agli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato Alle Ragionerie Territoriali dello Stato e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei Conti - Segretariato generale Premessa. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, con il quale e' stato emanato il Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, statuisce, all'articolo 17, comma 5, che i consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni diramate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-RGS. In proposito, l'ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprieta' dello Stato e' stato effettuato, in ottemperanza alla norma richiamata, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2010, in virtu' delle indicazioni diramate con la circolare n. 4/RGS del 26 gennaio 2010. Essendo, quindi, prossimo il compimento del quinquennio, con il presente atto di prassi si dettano le pertinenti istruzioni per lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili finalizzate alla formazione dei nuovi inventari dei beni mobili posseduti alla data del 31 dicembre 2015. Non sembra fuori luogo sottolineare sin d'ora l'importanza delle anzidette operazioni al compimento delle quali saranno rinnovate le intere scritture contabili dei beni mobili in dotazione alle Amministrazioni statali e profondamente aggiornati i consequenziali dati riassuntivi, funzionali alla stesura del conto generale del patrimonio che, come noto, costituisce una delle due parti destinate a comporre il rendiconto generale dello Stato (articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Le medesime operazioni, poi, vedranno intensamente coinvolti, in ragione delle attivita' istituzionali di controllo e vigilanza sul patrimonio dello Stato, tutti gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Uffici centrali del bilancio-UCB e Ragionerie territoriali dello Stato-RTS - di seguito anche individuati, piu' semplicemente, come 'uffici riscontranti'. Da ultimo, si rappresenta come, rispetto alle precedenti istruzioni in materia di rinnovazione degli inventari con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre 2010, non siano intervenute nel frattempo novita' normative particolarmente rilevanti, per cui le tracce procedimentali appresso delineate ricalcano, sostanzialmente, quelle dettate con la ricordata circolare n. 4/RGS del 2010. Cio' nondimeno, allo scopo di risolvere alcune situazioni critiche ancora di attualita', si e' provveduto a elaborare una serie di specifiche delucidazioni funzionali al superamento di alcuni nodi rimasti in sospeso, quale, ad esempio, il rinnovo inventariale delle biblioteche esonerate dal precedente rinnovo inventariale, in virtu' delle indicazioni contenute nella richiamata circolare n. 4/RGS del 2010, al paragrafo 4.3 Materiale bibliografico e biblioteche. 1. Aspetti introduttivi. Prima di illustrare gli aspetti piu' tecnici e operativi inerenti al compimento delle operazioni di rinnovo inventariale, appare necessario fornire un adeguato inquadramento giuridico della materia in trattazione, dando cosi', in particolare, alcuni cenni preliminari sulla disciplina generale di settore, sull'ambito di applicazione, sulla classificazione dei beni in categorie e sulla formazione degli inventari. 1.1. Normativa e prassi. In massima parte, la disciplina generale concernente l'amministrazione dei beni mobili di proprieta' dello Stato e' regolata dagli articoli 1 e 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 6, 8, 20-34 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Invece, il ricordato regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002 - in minima parte modificato dall'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dalla allegata tabella A - reca puntuali disposizioni concernenti le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, ad esclusione, fatte salve talune peculiarita', delle Amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonche' degli organismi appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi. Sempre sotto il profilo normativo, ma con riguardo alla classificazione dei beni mobili statali, va ricordato l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, il quale ha disposto, ferma restando la distinzione in categorie, l'introduzione di un'ulteriore classificazione - volta a conferire al conto generale del patrimonio dello Stato una maggiore significativita' in riferimento agli aspetti della gestione economica - individuata con il decreto interministeriale 18 aprile 2002, in conformita' a quella delle poste attive e passive riportata nel Sistema europeo dei conti-SEC 95, Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunita', ora sostituito, a far data dal 1° settembre 2014, dal SEC 2010 (indicato piu' semplicemente anche come "SEC"), introdotto dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013. Al riguardo, si fa presente che il SEC 2010 presenta varie differenze rispetto al SEC 95, ma soprattutto in ordine all'ambito di applicazione e ai concetti economici seguiti, mentre per quanto inerisce alla classificazione dei beni mobili in argomento si registrano poche novita' dal punto di vista sostanziale. In ogni caso, il rinnovo inventariale dovra' essere effettuato sulla base della classificazione SEC 95 utilizzata per la contabilita' dell'esercizio 2015. Ad ogni modo, quanto ai criteri per la valutazione dei beni mobili oggetto di rinnovo inventariale, si continua a fare riferimento a quelli fissati dal citato D.I. 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003. A margine, in ordine alla valutazione, va pure menzionato l'articolo 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in base al quale il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Inoltre, va sottolineato come, con l'introduzione nell'ordinamento pubblico del sistema unico di contabilita' economica analitica per centri di costo, ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del relativo decreto legislativo attuativo n. 279/1997, il criterio dell'ammortamento e' stato esteso anche agli altri tipi di beni, secondo le indicazioni recate dal manuale dei "Principi e regole contabili del Sistema di contabilita' economica delle Amministrazioni pubbliche" (approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2008, n. 36678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2008, Supplemento ordinario n. 146). Per quanto attiene ai documenti di prassi, a prescindere dalla citata circolare n. 4/RGS del 2010, si elencano di seguito i pronunciamenti piu' significativi in materia di beni mobili statali, unitamente ad una sintetica rappresentazione del loro contenuto: circolare n. 18/RGS del 22 maggio 2012, con la quale sono state fornite indicazioni circa le attivita' di riscontro in materia di beni mobili dello Stato e chiarimenti sull'individuazione delle Amministrazioni e degli Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. n. 254/2002;

circolare n. 33/RGS del 29 dicembre 2009, volta ad illustrare alcuni aspetti afferenti alla durata degli incarichi dei consegnatari e, soprattutto, alle modalita' di cessione dei beni mobili;

circolare n. 23/RGS del 30 giugno 2009, recante indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze dovute a ritardata o mancata resa della contabilita' dei beni mobili, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 254/2002;

circolare n. 43/RGS del 12 dicembre 2006, contenente le conclusioni formulate a seguito di una serie di approfondimenti condotti in ordine a taluni aspetti della gestione dei beni mobili (in relazione all'oggetto delle presenti istruzioni, si richiama, in particolare, il contenuto dei paragrafi concernenti, l'individuazione dell'universalita' di beni mobili e il calcolo dell'ammortamento). 1.2. Ambito di applicazione. Le istruzioni diramate con la presente circolare valgono, con le eccezioni appresso enucleate, per tutte le Amministrazioni dello Stato, inteso come persona giuridica a se stante, ben distinta e delineata. Cio' posto, quanto ai prefigurati casi di esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento emanato con il D.P.R. n. 254/2002, in virtu' delle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1, allo scopo di fugare all'origine eventuali dubbi in merito, si evidenzia che le istruzioni recate dalla presente circolare in ordine al rinnovo inventariale non riguardano: 1. le Amministrazioni statali dotate di autonomia amministrativa e contabile, come previsto dalle vigenti disposizioni (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ecc.);

  1. gli Organismi delle Forze Armate (Esercito italiano, Marina militare compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri), dei Corpi di Polizia (Corpo forestale dello Stato, Corpo della Guardia di Finanza), mentre per il Corpo della Polizia penitenziaria, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco valgono talune specificita', piu' avanti...

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