CIRCOLARE 9 gennaio 2018, n. 1/2018 - Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato». (18A00737)

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Loro sedi. 1. Premessa. Con circolare del 23 novembre 2017, n. 3, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, sono stati forniti «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato». La recente legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ha introdotto misure volte, tra l'altro, a potenziare l'attuazione dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017. Per fornire alle amministrazioni pubbliche un sistematico quadro normativo, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni dettate in materia dalla legge di bilancio 2018. 2. Legge di bilancio 2018 e integrazioni alla circolare n. 3. L'art. 1, comma 881, della legge n. 205 del 2017, integra la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, aggiungendo che le procedure di superamento del precariato possono interessare, con riferimento alle amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche il personale in servizio presso le amministrazioni con servizi associati. Conseguentemente, per la maturazione dei tre anni, si puo' tenere conto del periodo svolto presso le suddette amministrazioni, come chiarito dalla novella alla lettera c) del comma 1 del medesimo art. 20. Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell'art. 20, comma 1, e' da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1 della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato. Con riferimento alle risorse aggiuntive utilizzabili per le procedure dell'art. 20, come da indicazioni contenute al § 3.2.3 della circolare n. 3 del 2017, le risorse del comma 28 dell'art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 dovranno coprire il trattamento economico del personale assunto a tempo indeterminato. Con riferimento al trattamento economico accessorio le indicazioni contenute nella circolare si intendono modificate nel senso...

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