CIRCOLARE 7 marzo 2019, n. 73726 - Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018. (19A02138)

Alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo interessati Al Comune di Genova Al Comune di Campomorone Al Comune di Ceranesi Al Comune di Mignanego Al Comune di Sant'Olcese Al Comune di Serra Ricco' Al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel Comune di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 Alla Regione Liguria Alle Camere di commercio interessate Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati All'Agenzia delle entrate 1. Premessa. L'art. 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (nel seguito, decreto-legge n. 109/2018), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha istituito una zona franca urbana nel territorio della Citta' metropolitana di Genova (nel seguito, zona franca urbana) a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», avvenuto nel Comune di Genova nella mattinata del 14 agosto 2018. Il medesimo art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 ha demandato la perimetrazione della zona franca urbana a un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova. In attuazione di tale previsione, e' stato emanato il decreto del Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e il Comune di Genova, del 21 dicembre 2018, n. 24, con il quale e' stata definita la perimetrazione della zona franca urbana. L'art. 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, legge di bilancio 2019), modificando l'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018, ha esteso le agevolazioni al periodo di imposta 2019 per i soggetti gia' esistenti, ossia le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25% ed ha altresi' riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di loro attivita', anche alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019. Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita' di fruizione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge n. 109/2018 e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 e successive modificazioni (nel seguito, «decreto ministeriale 10 aprile 2013»), a cui il medesimo art. 8 rinvia, e sono altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 10 aprile 2013, le modalita' e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo. 2. Definizioni. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

  1. «regolamento 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013;

  2. «regolamento 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 51I del 22 febbraio 2019;

  3. «regolamento 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

  4. «TUIR»: Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

  5. «Carta nazionale dei servizi»: documento d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare (art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

  6. «fatturato»: l'«ammontare complessivo dei ricavi», il cui importo e' desumibile dal quadro «RS» dei modelli di dichiarazione dei redditi. 3. Perimetrazione della zona franca urbana. La zona franca urbana, cosi' come perimetrata dal Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova, comprende i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Ricco', nonche' i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova. 4. Risorse finanziarie disponibili. Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, euro 9.900.000,00 per il 2018, euro 49.500.000,00 per il 2019 ed euro 49.500.000,00 per il 2020. 5. Soggetti beneficiari delle agevolazioni. Possono beneficiare delle agevolazioni: a) le imprese, di qualsiasi dimensione, con riferimento a tutte le tipologie di esenzioni fiscali e contributive di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 6;

  7. i titolari di reddito di lavoro autonomo, con esclusivo riferimento all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla lettera d) del paragrafo 6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i predetti soggetti devono essere in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati, fatto salvo quanto previsto ai punti 5.8 e 5.9 per alcune tipologie di soggetti istanti, ivi specificate. 5.1 Costituzione. Tutte le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione di cui al paragrafo 8. Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione oppure di iscrizione al registro delle imprese per quelle non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato, alla data di presentazione dell'istanza, la comunicazione di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. 5.2 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana. L'attivita' del soggetto richiedente nella sede principale o nella sede operativa ubicata nella zona franca urbana deve essere gia' avviata alla data del 14 agosto 2018. A tal fine, rileva l'avvio dell'attivita' come risultante da certificato camerale, ovvero, nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, la data di inizio attivita' comunicata all'Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni. Possono altresi' accedere alle agevolazioni le sole imprese che, disponendo della sede principale o della sede operativa ubicata all'interno della zona franca urbana, hanno avviato l'attivita' nel predetto territorio in data successiva al 14 agosto 2018, ovvero, le sole imprese che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019. In questo ultimo caso, l'efficacia del provvedimento di concessione e la conseguente fruizione dell'agevolazione restano condizionate all'avvio dell'attivita' nella zona franca urbana, il quale dovra' essere comunicato al Ministero con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n. 3 alla presente circolare). Il mancato avvio...

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