CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. 381060 - Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (16A09092)

Alle associazioni imprenditoriali di categoria e della distribuzione Agli organismi di controllo Loro sedi Premessa. Il regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito «regolamento», pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale. Con l'applicazione del regolamento le disposizioni della norma quadro nazionale in materia di etichettatura, il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, di seguito «decreto legislativo n. 109/1992», che riguardano materia armonizzata dal regolamento non sono piu' applicabili in quanto l'art. 38, paragrafo 1 del regolamento dispone che «Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare ne' mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza». Con riferimento a quali disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 restino in vigore, dopo l'applicazione del regolamento, e quali debbano intendersi implicitamente abrogate questo Ministero ha gia' emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito web del Ministero, cui si rimanda per le questioni di dettaglio. Vengono riportate di seguito, invece, le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilita' di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del decreto legislativo n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento. 1. Articolo 2 del regolamento - Artigiani alimentari e collettivita' All'art. 2, paragrafo 2, lettera d), il regolamento da' una definizione di «collettivita'» piu' estesa di quella contenuta nelle precedenti Direttive;

essa ricomprende: «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attivita' imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale». L'Italia ha sottoposto alla Commissione il caso della fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (es: gelatai, pizzaioli, pasticcieri), i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche preparare «alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale». L'Italia ha sempre considerato la fornitura di «prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni» come oggetto di transazione «business to business» (b2b) e dunque disciplinata dal vigente art. 17 «Prodotti non destinati al consumatore» del decreto legislativo n. 109/1992 e dall'art. 8, paragrafo 8 del regolamento, dunque non sottoposta agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori disciplinati dallo stesso regolamento. La Commissione conferma questa interpretazione. 2. Articolo 8 del regolamento - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo) Relativamente alla modalita' di indicazione de «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1» (ex art. 9.1.h del regolamento), la Commissione ritiene che possano essere usati anche una abbreviazione o un acronimo del nome della societa', purche' essi consentano una agevole identificazione della societa' e purche' cio' non renda piu' difficoltoso mettersi in contatto con la societa' stessa. 3. Articolo 8.7 del regolamento - Raccordo tra il regolamento (CE) n. 607/2009, art. 56.6 e il regolamento (UE) n. 1169/2011, art. 8.7 Le autorita' nazionali hanno chiesto conferma alla Commissione che agli obblighi informativi di cui all'art. 8, paragrafo 7 del regolamento non si applichi il disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. La Commissione ha risposto richiamando una precedente risposta fornita sull'argomento al Ministero della salute in data 30 ottobre 2014, di cui si riporta un estratto: «Il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel suo art. 8(7) stabilisce che, per quanto riguarda l'etichettatura di un alimento preimballato che sia: a) destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi e' vendita a una collettivita';

  1. destinato a essere fornito a collettivita' per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (probabilmente non applicabile al vino), e' necessario che «... le indicazioni obbligatorie richieste in virtu' degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto ...». Se tali indicazioni sono riportate [solo n.d.a.] sui documenti commerciali, lo stesso regolamento prevede che «gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione». Queste indicazioni sono...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT