CIRCOLARE 29 dicembre 2014, n. 7218 - D.M. 12 ottobre 2012. Linee guida per la classificazione e per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suino. (15A00658)

Agli stabilimenti di macellazione Loro Sedi Alle Camere di Commercio Loro Sedi Agli Assessorati regionali all'Agricoltura Loro Sedi Alle Organizzazioni commerciali Loro Sedi Alle Confederazioni agricole Loro Sedi Il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, recante le modalita' d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovino e di suino disciplina, al titolo III, art. 16, la classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine ed ha sostituito ed abrogato, tra gli altri, l'omologo decreto ministeriale 8 maggio 2009, n. 3895. Nel frattempo anche la legislazione dell'UE ha subito un aggiornamento di cui occorre tenere conto in quanto il regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, sull'OCM unica, e' stato sostituito dal regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013 e la Decisione della Commissione 2001/468/CE, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse suine in Italia, e' stata sostituita dalla vigente Decisione di esecuzione della Commissione 2014/38/UE. Si ritiene utile, pertanto, aggiornare le procedure che debbono essere seguite dagli interessati per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'UE e nazionali, incluso l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge Comunitaria 2009) che, al riguardo, ha previsto specifiche sanzioni. Soggetti tenuti a comunicare i prezzi I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 16 del decreto in oggetto e cioe' i responsabili delle imprese di macellazione che hanno l'obbligo di rilevare i prezzi delle carcasse degli animali abbattuti classificate secondo le classi commerciali di cui all'art. 15 del decreto suddetto. Esenzione dalla comunicazione dei prezzi Le imprese di macellazione che non superino una media annua di 200 suini abbattuti per settimana, possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, sulla base del fac-simile allegato 7 del menzionato decreto. Nel calcolo dei suini abbattuti settimanalmente, si escludono i suini non oggetto di classificazione (riproduttori e suinetti). Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione e comunicazione dei prezzi: i macelli in possesso della deroga all'obbligo della classificazione;

gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi;

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi Le categorie di animali e le classi commerciali oggetto della rilevazione sono: 1) Suini leggeri (carcasse di peso...

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