CIRCOLARE 27 novembre 2015 - Attivita' di rilievo internazionale delle Regioni e degli Enti locali. (16A00907)

Alla Presidenza della Giunta delle Regioni a Statuto ordinario, delle Regioni a Statuto speciale e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Invio via pec) Loro sedi c.t. e, p.c. Al Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale D.G. per la Promozione del Sistema Paese - Ufficio II Al Ministero dell'interno - Gabinetto - Ufficio Affari Internazionali - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali gabinetto.ministro@pec.interno.it dait.prot@pec.interno.it utgautonomie@pec.interno.it All'ANCI anci@pec.anci.it All'UPI upi@messaggipec.it Roma La legge 5 giugno 2003, n. 131 (Legge «La Loggia»), stabilisce all'articolo 6, comma 2, che «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale nonche' a realizzare attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, ai fini di eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento, entro i successivi trenta giorni». Altresi', il comma 7 dello stesso articolo 6 della legge predetta prevede che «i Comuni, le Province e le Citta' Metropolitane continuano a svolgere attivita' di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni, di cui al comma 2, ogni iniziativa». Dalle citate disposizioni si evince che la legge pone a carico dei suddetti Enti territoriali un obbligo di comunicazione in via preventiva, almeno trenta giorni prima della prevista sottoscrizione o comunque della concretizzazione dell'attivita', alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali ed al Ministero degli Affari Esteri, di tutte le bozze degli atti che si intendono sottoscrivere e di tutte le iniziative nei confronti di omologhe istituzioni di Paesi esteri. Cio' al fine di consentire al nominato Dipartimento di avviare la dovuta istruttoria presso le Amministrazioni centrali interessate per materia e consentire allo stesso di formulare eventuali osservazioni. D'altra parte, occorre evidenziare che la norma della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT