CIRCOLARE 24 novembre 2015, n. 90178 - Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. (15A09167)

Alle imprese interessate Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna Alla Regione Emilia-Romagna Alle Camere di commercio interessate Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati All'Agenzia delle entrate 1. Premessa. L'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca comprendente i territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici. Alle microimprese che svolgono la propria attivita' nella zona franca sono riconosciute le agevolazioni fiscali individuate dallo stesso articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015. La medesima norma individua le aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali concedibili e dispone, infine, al comma 8, che «Per l'attuazione degli interventi ... si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.». Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2015 (nel seguito, decreto-legge n. 78/2015) e, per quanto da esso non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto, le modalita' e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione. 2. Perimetro della zona franca. Il decreto-legge n. 78/2015 stabilisce che la perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o i centri abitati dei seguenti comuni: Bastiglia;

Bomporto;

Camposanto;

Carpi;

Cavezzo;

Cento;

Concordia sulla Secchia;

Crevalcore;

Finale Emilia;

Medolla;

Mirabello;

Mirandola;

Modena, limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e Albareto;

Novi di Modena;

Poggio Renatico;

Reggiolo;

S. Possidonio;

San Felice sul Panaro;

San Prospero;

Sant'Agostino. La perimetrazione delle aree interessate dall'intervento e' riportata nelle delibere adottate dalle rispettive Amministrazioni comunali. Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata alla zona franca dell'Emilia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere comunali. 3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati. 3.1 Micro dimensione. Possono accedere alle agevolazioni le «microimprese», cosi' come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, operanti nei settori di attivita' economica riportati nel presente paragrafo. Si evidenzia che, ai sensi della predetta normativa comunitaria, sono considerate «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, oppure un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro. Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni - che tengono conto anche degli eventuali rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche -, si rinvia a quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238. Si evidenzia che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare requisiti di fatturato e di occupati piu' stringenti di quelli, sopra richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. Il decreto-legge n. 78/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5. Saranno pertanto rigettate le istanze presentate dalle imprese che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della normativa comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu' stringenti requisiti di fatturato e di numero di occupati previsti dal decreto-legge n. 78/2015. 3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese. Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data successiva al 31 dicembre 2014. Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa. 3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca urbana. Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unita' locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell'unita' locale, all'interno della zona franca deve essere attestata dal Comune in cui e'...

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