CIRCOLARE 24 febbraio 2017 - Disposizioni applicative del decreto 9 dicembre 2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011. (17A02419)

Alle organizzazioni imprenditoriali Agli organismi di controllo Loro sedi Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi circa le modalita' applicative delle disposizioni recate dal decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, di seguito «decreto», concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari. 1. Ambito di applicazione - Art. 1. Con riferimento alle disposizioni recate dall'art. 1 del decreto, relativo all'ambito di applicazione, si conferma quanto segue: per «tutti i tipi di latte» si intende il prodotto della mungitura delle specie animali indicate nella nota di cui all'allegato 1 del decreto;

e' escluso dal campo di applicazione del decreto il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, come richiamato all'art. 1, comma 2 del decreto medesimo;

sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto anche i prodotti contenenti latte che non costituiscono prodotto lattiero caseario, nonche' i formaggi non rientranti nella definizione di cui al R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e comunque i prodotti che non rientrano nei prodotti lattiero-caseari di cui al gia' citato allegato 1. La definizione di prodotto lattiero caseario e' contenuta nella parte III dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 (regolamento unico OCM);

sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, infine, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, nonche' i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007. Qualora per i prodotti esclusi si intenda indicare volontariamente l'origine del latte o il paese di condizionamento o trasformazione, tali informazioni possono essere fornite nel rispetto disposizioni del decreto in oggetto. I prodotti lattiero-caseari oggetto di applicazione sono quelli preimballati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 1169/2011 riportati nell'allegato 1, con esclusione, pertanto: dei prodotti venduti sfusi, di quelli imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta;

dei prodotti non destinati al consumatore finale in quanto destinati ad altri soggetti per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni (B2B), quali gli ingredienti composti utilizzati nella preparazione dei prodotti...

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