CIRCOLARE 23 novembre 2017, n. 3/2017 - Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato. (18A00738)

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Loro sedi 1. Finalita'. La presente circolare fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: Art. 5 - «Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» ovvero revisione della disciplina relativa alle tipologie di incarichi di collaborazione consentiti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni;

Art. 6 - «Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» in tema di reclutamento del personale, dirette ad estendere l'ambito di valorizzazione delle professionalita' interne;

Art. 20 - «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni». Le disposizioni menzionate, nell'ambito di una piu' generale riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost., le professionalita' da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. 2. Destinatari ed esclusioni. La presente circolare e' rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato;

il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;

i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;

il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato. Analogamente rimangono assoggettati alla specifica disciplina di settore, con riferimento al superamento del precariato e alle disposizioni in materia di lavoro flessibile: il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;

le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sara' previsto nel regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Le disposizioni di legge oggetto della presente circolare non si applicano, pertanto, alle categorie di personale di cui ai precedenti due periodi, per le quali prevale il relativo speciale ordinamento sul reclutamento. La presente circolare terra', invece, conto della normativa speciale che interessa: gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;

il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale;

il personale transitato in caso di enti destinatari di processi di riordino, soppressione o trasformazione;

i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di pubblica utilita' e i lavoratori gia' rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, quali le autorita' indipendenti, valuteranno la compatibilita' delle disposizioni in argomento con i rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa. 3. Superamento del precariato e valorizzazione dell'esperienza professionale. 3.1 Precedenti disposizioni in materia di superamento del precariato. Le misure dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, volte al superamento del precariato e alla valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, introducono importanti novita' rispetto ad analoghi precedenti interventi legislativi in materia (1) . Resta inteso che alle procedure del predetto art. 20, da svolgersi nel triennio 2018-2020, possono partecipare, purche' in possesso dei prescritti requisiti, anche coloro che hanno gia' partecipato ad altre analoghe procedure, tra cui anche quelle previste dalle disposizioni richiamate alla nota n. 1. Le amministrazioni valuteranno in che termini le attivita' di programmazione e di attuazione gia' avviate in applicazione dei predetti interventi possano, ove ne ricorrano le condizioni e se ne ravvisi l'opportunita', essere coordinate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le nuove procedure previste dal decreto legislativo n. 75/2017. 3.2 Le procedure di reclutamento dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. 3.2.1 Ambito di applicazione. I primi due commi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (di seguito, in breve, «art. 20») costituiscono i due pilastri portanti della possibilita' che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020. 1. L'art. 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (2) , con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere piu' in servizio;

rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorita' di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75/2017 (22 giugno 2017);

tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, e' prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;

i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;

  1. sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge (3) - in relazione alle medesime attivita' svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

  2. abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dira' per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attivita' svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessita' poi di vincoli ai fini dell'unita' organizzativa di assegnazione. 2. L'art. 20, comma 2, consente alle amministrazioni, per il triennio 2018-2020, di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili (4) , al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (5) , di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso: l'ampiezza dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, piu' esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui all'art. 35, comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001 (nonche' a quella di cui all'art. 20, comma 1), consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative;

  3. abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In tale requisito di anzianita' e' possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purche' riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attivita', analogamente a quanto indicato al superiore punto 1, lettera c), sempre fatto salvo quanto si dira' per gli enti del SSN e...

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