CIRCOLARE 2 gennaio 2018, n. 10 - Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2018. (18A00458)

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Roma A tutti gli uffici territoriali del Governo - Prefetture, loro sedi Alle amministrazioni regionali, loro sedi Alla amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano Alla amministrazione della Provincia autonoma di Trento, Trento Alle amministrazioni provinciali, loro sedi Alle citta' metropolitane, loro sedi Alle amministrazioni comunali, loro sedi All'ANAS - Direzione generale tecnica Ispett. 2 - Uff. 4', via Monzambano n. 10, Roma Ai compartimenti viabilita' ANAS, loro sedi Ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche, loro sedi Alle direzioni generali territoriali, loro sedi All'ACI (Federazione automobilistica italiana), via Solferino n. 32, Roma Alla F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), viale Tiziano n. 70, Roma 1. Premesse. L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo Codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute: dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;

dalle regioni per le strade regionali;

dalle province e dalle citta' metropolitane per le strade di rispettiva competenza;

dai comuni per le strade comunali. Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe' le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto svolta dalle prefetture. Nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale;

delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu' province, citta' metropolitane e comuni;

delle province e delle citta' metropolitane per le competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza e per competizioni che interessano piu' comuni;

dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano piu' regioni o piu' province, citta' metropolitane e comuni di regioni diverse, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dalla regione in cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma 2, del nuovo Codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce il nulla-osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara. La disciplina in parola si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui e' prevista la determinazione di una classifica. Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione...

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