CIRCOLARE 19 febbraio 2015, n. 2 - Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. (15A03327)

Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Alle autorita' indipendenti Loro Sedi 1. Finalita' della disciplina. L'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che conteneva la disciplina generale dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e ha riformulato il comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni stesse. L'istituto del trattenimento in servizio e' stato conseguentemente soppresso, mentre l'ambito della risoluzione unilaterale e' stato ridefinito. L'intervento legislativo e' volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro: obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'eta' limite ordinamentale;

rimessa alla determinazione dell'amministrazione, per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata secondo i requisiti di cui all'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiornati con l'adeguamento alla speranza di vita, e senza penalizzazione del trattamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'art. 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La presente circolare e' emanata d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 2. La soppressione del trattenimento in servizio. 2.1. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Va ricordato che il limite ordinamentale per la permanenza in servizio e' fissato, in via generale, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici;

tale limite e' applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti pubblici in mancanza di diversa previsione normativa. Come precisato dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, nei casi di cui allo stesso art. 24, comma 4, tale limite non e' modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'art. 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Rimangono salvi i diversi limiti gia' stabiliti da norme speciali per particolari categorie di dipendenti (per esempio, il compimento del settantesimo anno di eta' per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i professori universitari ordinari, in base rispettivamente all'art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, all'art. 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382). Si veda, al riguardo, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 del 2012. 2.2. La disciplina transitoria. Il comma 2 del citato art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fatto salvi i trattenimenti in servizio in essere sino alla data del 31 ottobre 2014 o a data antecedente se prevista nel provvedimento: essendo gia' scaduto questo termine, i trattenimenti non possono proseguire. A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti gia' disposti ed efficaci. I trattenimenti gia' accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) si intendono revocati ex lege. I successivi commi 3 e 3-bis dell'art. 1 contengono una disciplina speciale, finalizzata a salvaguardare la funzionalita' degli uffici giudiziari e la continuita' didattica. In base a questa disciplina, la data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e' il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, e' ancora possibile...

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