CIRCOLARE 15 gennaio 2015, n. 2 - Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative. (15A01518)

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Loro sedi Al Consiglio di Stato - Roma Alla Corte dei Conti - Roma All'Avvocatura generale dello Stato - Roma Agli Uffici centrali di bilancio presso le Amministrazioni centrali - Loro sedi Alle Ragionerie territoriali dello Stato - Loro sedi All'Istituto nazionale della previdenza sociale - Roma All'Agenzia delle entrate - Roma All'Agenzia delle dogane e dei Monopoli - Roma Alle Amministrazioni e agli enti pubblici che si avvalgono del sistema NoiPA - Loro sedi e, per conoscenza: Alla Banca d'Italia - Roma Al Dipartimento del Tesoro - Sede Al Dipartimento delle finanze - Sede Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Sede PREMESSA In merito all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento operante per i dipendenti dello Stato e di talune amministrazioni pubbliche, a carattere innovativo rispetto alle preesistenti prassi amministrative, sono state diramate dettagliate istruzioni con le circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011 e n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, mentre con la circolare n. 38/RGS del 21 dicembre 2012 sono state fornite solo alcune semplici indicazioni integrative. Sebbene da allora il quadro normativo di riferimento, almeno segnatamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, non sia stato interessato da significative modifiche, per cui le istruzioni a regime contenute nelle predette circolari sono ancora sostanzialmente attuali, la variazione di alcuni elementi di contesto inerenti alle procedure informatiche utilizzate, l'ampliamento, anche in prospettiva, del novero della Amministrazioni che si avvalgono del sistema NoiPA, l'opportunita' di operare un intevento sistematico sulle anzidette istruzioni, essendo ormai superata la fase transitoria ivi prevista, e, soprattutto, l'avvertita esigenza di estendere l'istituto in discorso anche ad altre fattispecie costituiscono elementi che hanno indotto ad una rivisitazione e ad un aggiornamento delle anzidette istruzioni. Cio' posto, la presente circolare si prefigge lo scopo di riorganizzare e rivedere le istruzioni precedentemente fornite, riunendole in un unico documento, nonche' di introdurre una serie di novita' quanto ai casi in cui e' riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione. Per quanto sinora detto, e' inevitabile che le nuove istruzioni appresso illustrate, almeno in alcune parti, ripercorrano, talvolta pure abbastanza fedelmente, quanto a suo tempo descritto nei menzionati strumenti di prassi. In ordine all'ambito di applicazione, si chiarisce che, salva l'esistenza di previsioni normative peculiari, lo stesso ricomprende tutte le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti nonche' tutte le Amministrazioni dello Stato, anche quelle che si avvalgono di altri sistemi. Invece, per le altre Amministrazioni pubbliche che utilizzano un diverso sistema gestionale delle partite stipendiali, le presenti istruzioni assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida. E' d'obbligo esporre come la presente circolare e' frutto della collaborazione, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze-MEF, con il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi-DAG - principalmente con la Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione-DSII - il quale elabora e gestisce, per la quasi totalita' dei dipendenti dello Stato e, in proiezione, di buona parte dei dipendenti pubblici, le relative partite stipendiali, utilizzando il sistema NoiPA (sistema che ha sostituito il Service Personale Tesoro-SPT). Da ultimo, si rappresenta che le correnti indicazioni sono da riferirsi, qualora non diversamente specificato in modo espresso, esclusivamente alle delegazioni convenzionali di pagamento, mentre si sottolinea che non sono state introdotte innovazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio e di piccolo prestito rispetto a quanto precedentemente disposto, in particolare, con le circolari 3 giugno 2005, n. 21/RGS, e 13 marzo 2006, n. 13/RGS. 1. ASPETTI GENERALI Il dipendente pubblico statale - ma discorso analogo e' teoricamente proponibile per qualunque dipendente, sia egli privato o pubblico in generale - al ricorrere di determinati presupposti puo' avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore. Restando nel settore pubblico, in disparte da puntuali fattispecie aventi una propria disciplina, sinora l'istituto e' stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla persona umana o di un contratto di finanziamento (piu' propriamente, contratto di mutuo). Tuttavia, stante la mutata sensibilita' sociale, si e' dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, piu' semplicemente, RC auto) nonche' all'erogazione volontaria e periodica di liberalita' a beneficio di determinati soggetti - tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilita' - destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalita' mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicita', anche indicati globalmente come ONLUS). Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore, espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione per la generalita' delle persone, e, quanto alle ONLUS e agli enti con finalita' mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilita' sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'art. 45 della Costituzione. Cio' posto, nel concreto, il dipendente puo' provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalita' o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilita' e rilevanza sociali. A tale riguardo, non sembra fuori luogo precisare, con riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha gia' in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto. In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento e' l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una societa' di assicurazione, in virtu' dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico. Cio' precisato, prima di scendere nella disamina normativa e al fine di delineare meglio i termini dell'ammissibilita' dell'istituto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, prestando comunque maggiore attenzione all'Amministrazione statale, occorre svolgere sull'argomento qualche considerazione aggiuntiva di portata generale in tema di attivita' amministrativa e di finanza pubblica. In proposito, va rilevato come l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione e' rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, sulla base dei principi dell'ordinamento e degli obiettivi individuati dal decisore politico in attuazione dei precetti e dei programmi rivenienti, in massima misura, dalla Carta costituzionale. Ne deriva che i poteri di supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per quanto qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Infatti, non puo' essere trascurato che e' il principio di legalita' a permeare e caratterizzare l'attivita' dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettivita' attraverso la fiscalita' generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate. Il corollario di tale considerazione e' che un'attivita' svolta dalla Pubblica Amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico individuato dalla legge - ancorche' attivita' perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilita' verso una platea, anche ampia, di soggetti - non puo' essere svolta ponendo a carico delle finanze pubbliche i relativi oneri, proprio perche' queste sono gia' deputate alla realizzazione di obiettivi di natura generale. Una siffatta attivita', dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreche' compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro degli oneri, anche amministrativi, sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e...

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