CIRCOLARE 15 dicembre 2014, n. 4 - Misurazione della rappresentativita' sindacale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - richiesta dati al 31 dicembre 2014. (14A09774)

A tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e p. c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze DAG - Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione - SPT dcsii.dag@pec.mef.gov.it Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione Pubblica protocollo_ dfp@mailbox.governo.it A. Premessa L'art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l'Aran deve procedere all'accertamento della rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali all'uopo necessari. In particolare, con riguardo ai dati associativi, il citato art. 43 pone in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati relativi alle deleghe per la trattenuta del contributo sindacale rilasciate dai propri dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico. Il medesimo articolo definisce le regole di tale trasmissione, ulteriormente declinate dall'art. 19 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonche' delle altre prerogative sindacali, come sostituito dall'art. 6 del CCNQ del 24 settembre 2007. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento della rappresentativita' per il periodo contrattuale 2016-2018, e' necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2014. I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43. Data la complessita' della procedura, che consente all'Aran di accertare la rappresentativita' solo dopo la predetta certificazione, la tempestivita' con la quale questa Agenzia puo' adempiere al proprio mandato dipende, in grande misura, dal rispetto dei tempi e dal grado di celerita' e di collaborazione di codeste Amministrazioni nell'invio dei dati richiesti. Riveste anche particolare importanza la cura nella compilazione delle schede di rilevazione appositamente elaborate dall'Aran per l'acquisizione dei dati. La rilevazione avverra' esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, e' presente un'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni attraverso la quale le Amministrazioni dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Si ricorda che per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente accreditare il Responsabile Legale dell'Ente (RLE). Per i dettagli relativi alla registrazione o alla verifica del RLE precedentemente registrato si rinvia alle circolari n. 2 e n. 3 del 2014 pubblicate nel sito internet dell'Aran sia nella sezione "In Evidenza", sia nella sezione "Accertamento Rappresentativita'", alla voce "Deleghe". All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni e' stato predisposto un applicativo denominato "DELEGHE SINDACALI", mediante il quale dovranno essere compilate le schede di rilevazione dei dati. In merito, si ricorda che il comma 7 dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. In linea con tale previsione legislativa, l'accesso all'applicativo "DELEGHE SINDACALI" e' riservato al Responsabile del Procedimento (RP) deleghe, appositamente designato dal RLE della singola amministrazione. Nel ricordare che all'RP verranno inviate apposite autonome credenziali di accesso, si fa presente che in ogni caso l'RP sara' responsabile, insieme all'RLE, della veridicita' e correttezza di tutti i dati immessi nell'applicativo. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa. L'accesso alla procedura sara' possibile a decorrere dal 1° febbraio 2015 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2014, ovvero quelle per le quali e' stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2015. La procedura dovra' essere conclusa entro il 31 marzo 2015, cosi' come previsto dall'art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001. La raccolta deve essere oggettiva ed effettuata con modalita' uniformi per tutte le amministrazioni. Conseguentemente, per la compilazione delle schede, non devono essere prese in considerazione indicazioni provenienti da soggetti diversi dall'Aran (sindacati o altro). Le organizzazioni sindacali hanno il diritto di verificare che i dati di pertinenza siano esatti nel numero, nella denominazione e nell'entita' del contributo - a tale scopo la legge ha previsto che i dati siano sottoscritti dal sindacato interessato. Le OO.SS., pero', non possono fornire indicazioni circa le modalita' della loro compilazione, e nel caso in cui cio' avvenga le amministrazioni non devono tenerne conto, attenendosi scrupolosamente alle modalita' indicate nella presente nota. Si richiama l'attenzione sulla necessita' che le schermate vengano compilate con particolare diligenza ed attenzione atteso che l'Aran non puo' in nessun caso modificare il dato inserito dalle amministrazioni. La presente nota verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nonche' sul sito internet dell'Aran all'indirizzo www.aranagenzia.it nella sezione "Accertamento Rappresentativita'" alla voce...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT