CIRCOLARE 13 luglio 2017 - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)). (17A05047)

Ai Prefetti della Repubblica Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento Al Presidente della Regione autonoma della Valle d'Aosta Ai Questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Gabinetto del Ministro Alla segreteria del Dipartimento Al Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Seguito: a) circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001);

  1. circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014). Si fa seguito alle circolari suindicate in materia di accensione di fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., con le quali sono state diramate puntuali istruzioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumita' per l'utilizzo di fuochi a terra e fuochi aerei, per fornire ulteriori indicazioni relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione delle emissioni sonore. Al riguardo, la commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti, incardinata presso l'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, ha approfondito i profili tecnici ed ha fornito, nella seduta del 22 giugno 2017, parere favorevole alla diramazione delle seguenti istruzioni. Premessa. Con riferimento ai fuochi acquatici, appare opportuno ricordare quanto previsto dalla vigente norma europea EN16261-1 che definisce il fuoco acquatico quale «fuoco di artificio progettato per galleggiare sopra o in prossimita' della superficie d'acqua per mezzo di un dispositivo di galleggiamento, o da solo, e per funzionare sopra o sotto la superficie dell'acqua». Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a terra o su postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in acqua viene definita «gittata», parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme all'inclinazione del mortaio. La lunghezza del mortaio, che influenza la gittata, puo' essere riportata nella medesima etichetta o nelle istruzioni di impiego che accompagnano l'articolo pirotecnico. Distanze di sicurezza. In primo luogo, occorre tener presente che, ove possibile, e' opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano...

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