CIRCOLARE 10 luglio 2019 - Circolare con la quale si definiscono i criteri per la comunicazione di informazioni relative al partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 2008, n. 31. (19A05371)

Alle amministrazioni dello Stato Alle amministrazioni regionali Alle amministrazioni locali Agli organismi di diritto pubblico Premessa L'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 stabilisce che «Al fine di consentire la stima dell'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Unita' tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalita' e termini indicati in un'apposita circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica». Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita, ai sensi dell'art. 1, comma 589, della legge n. 208/2015, le competenze precedentemente svolte dall'Unita' tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, inclusa quella di cui all'art. 44 della legge n. 248/2007 citata. Inoltre, anche l'art. 3, comma 1, lettera eee) (1) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici (il Codice) nell'inciso: «(...) Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (...)», ribadisce l'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 44. La presente circolare, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in attuazione delle citate disposizioni di legge, definisce termini e modalita' di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni, in sostituzione della precedente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 marzo 2009. A tal fine si individuano di seguito le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione prevista dalla presente circolare, nonche' il dettaglio delle informazioni richieste. 1. La decisione Eurostat 1.1. Con decisione 11 febbraio 2004 Eurostat, l'Ufficio statistico delle comunita' europee, ha fornito indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di Partenariato pubblico-privato (PPP). La medesima materia e' stata poi definita nelle successive edizioni del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) pubblicate da Eurostat;

al momento e' in vigore l'edizione 2016 (2) . I PPP regolamentati dai criteri definiti da Eurostat sono caratterizzati dai seguenti elementi: il rapporto contrattuale tra pubblico e privato ha una durata di lungo periodo;

il contratto e' stipulato con uno o piu' soggetti privati eventualmente costituiti in societa';

il contratto prevede la costruzione da parte del privato di una nuova infrastruttura o la ristrutturazione di una infrastruttura esistente, che dovra' fornire servizi predefiniti in termini quantitativi e qualitativi;

l'opera riguarda settori in cui la pubblica amministrazione, sia a livello centrale che locale, ha di norma un forte interesse pubblico (sanita', istruzione, sicurezza, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.);

la pubblica amministrazione e' l'acquirente principale dei servizi, sia quando la domanda e' generata dalla stessa pubblica amministrazione (a titolo di esempio: carceri, uffici giudiziari e altri uffici pubblici) sia quando proviene da utilizzatori terzi (a titolo di esempio: ospedali, trasporto pubblico...

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