DECRETO 8 maggio 2003 - Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163
Gazzetta Ufficiale N. 141 del 20 Giugno 2003
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 maggio 2003
Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle
attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Disposizioni generali
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;
Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa
dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di
competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i
criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita'
dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo
sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le
attivita' culturali non aventi natura regolamentare;
Decreta:
Art. 1.
V a l i d i t a'
-
Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la
legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117
della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello
Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di
spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo
unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi.
Art. 2.
Intervento finanziario per le attivita' circensi
-
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
denominato Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che
svolgono attivita' circense, in base agli stanziamenti destinati al
settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito
Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:
a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento
dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un
pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove
generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura
circense;
b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la
qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove
tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed
europea;
d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica
dell'attivita' circense;
e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in
campo artistico, tecnico e organizzativo;
f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita'
circense;
g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e
beni strumentali;
h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative
realizzate nelle aree meno servite;
i) sostenere la promozione internazionale della tradizione
circense italiana all'estero.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito
definito Ministro, con proprio decreto, sentita la Commissione
consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di
cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
di seguito definita Commissione, tenendo conto di quanto previsto
dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze
complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1
stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi
previsti nel successivo art. 3.
3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza
del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto
dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla
proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di
variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'
provvedere alla integrazione delle risorse medesime.
4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata
attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di
cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione
annuale, presenta ai pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo
nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti,
prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La
struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo
complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi
compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene
denominata circo equestre.
Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si
svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive
di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate
in via esclusiva.
Art. 3.
Tipologia degli interventi
L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che
svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo
sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati
ai settore dal Fondo:
a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;
b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia
e all'estero;
c) contributi per accertate difficolta' di gestione;
d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari,
attrezzature e beni strumentali;
e) contributi per iniziative promozionali;
f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;
g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per
l'esercizio dell'attivita' circense;
h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 4.
Criteri generali di attribuzione del contributo
1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel
progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute
ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo,
anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.
2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto
nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal
fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi
concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni
pubbliche o enti locali.
3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai
programmi di attivita' relativi agli interventi finanziari indicati
al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello
spettacolo, di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n.
545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650, determina:
a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali
correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6,
per la quantificazione del contributo;
b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle
dimensioni del complesso circense;
c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni
dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa
sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale
ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o
distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la
definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione e
per la ristrutturazione di aree attrezzate;
e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte
nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative
promozionali, assistenziali ed educative;
f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da
considerare ai fini della determinazione del contributo per
iniziative di spettacolo all'estero.
Art. 5.
Presentazione delle domande e assegnazione
1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate
all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo,
entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di
contributo, nei successivi articoli di cui al titolo II, direttamente
o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento.
2. La denominazione del complesso circense per il quale e'
richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella
domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono
essere usati come denominazione del complesso circense soltanto
quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del
nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato
scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu'
numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso
dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di
scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa
registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente
l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.
3. I contributi di cui ai precedente art. 3 vengono assegnati con
decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la
Commissione.
4. Del contributo assegnato viene data comunicazione
all'interessato.
Art. 6.
Valutazione quantitativa
1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili
i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto
di macchinari, l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale
e, le spese per la ristrutturazione di aree.
2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli
oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso
qualsiasi ente...
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