DECRETO 8 maggio 2003 - Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163

Gazzetta Ufficiale N. 141 del 20 Giugno 2003

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 8 maggio 2003

Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle

attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo

unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Titolo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del

decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa

dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di

competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i

criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita'

dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le

aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo

sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le

attivita' culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

V a l i d i t a'

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la

    legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117

    della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello

    Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di

    spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo

    unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' circensi

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito

    denominato Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che

    svolgono attivita' circense, in base agli stanziamenti destinati al

    settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito

    Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

    a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento

    dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un

    pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove

    generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura

    circense;

    b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la

    qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove

    tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

    c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed

    europea;

    d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica

    dell'attivita' circense;

    e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in

    campo artistico, tecnico e organizzativo;

    f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita'

    circense;

    g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e

    beni strumentali;

    h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative

    realizzate nelle aree meno servite;

    i) sostenere la promozione internazionale della tradizione

    circense italiana all'estero.

    2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito

    definito Ministro, con proprio decreto, sentita la Commissione

    consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di

    cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,

    di seguito definita Commissione, tenendo conto di quanto previsto

    dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze

    complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1

    stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi

    previsti nel successivo art. 3.

    3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla

    emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza

    del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto

    dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla

    proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di

    variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo'

    provvedere alla integrazione delle risorse medesime.

    4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata

    attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di

    cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione

    annuale, presenta ai pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo

    nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti,

    prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La

    struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo

    complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi

    compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene

    denominata circo equestre.

    Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si

    svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive

    di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate

    in via esclusiva.

    Art. 3.

    Tipologia degli interventi

    L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che

    svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo

    sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati

    ai settore dal Fondo:

    a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;

    b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia

    e all'estero;

    c) contributi per accertate difficolta' di gestione;

    d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari,

    attrezzature e beni strumentali;

    e) contributi per iniziative promozionali;

    f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;

    g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per

    l'esercizio dell'attivita' circense;

    h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

    Art. 4.

    Criteri generali di attribuzione del contributo

    1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel

    progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute

    ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo,

    anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.

    2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto

    nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal

    fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi

    concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni

    pubbliche o enti locali.

    3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai

    programmi di attivita' relativi agli interventi finanziari indicati

    al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita'

    circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello

    spettacolo, di cui all'art, 1, comma 67, del citato decreto-legge n.

    545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre

    1996, n. 650, determina:

    a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali

    correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6,

    per la quantificazione del contributo;

    b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle

    dimensioni del complesso circense;

    c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni

    dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del

    Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi

    strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle

    domande;

    d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa

    sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale

    ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o

    distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la

    definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione e

    per la ristrutturazione di aree attrezzate;

    e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte

    nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative

    promozionali, assistenziali ed educative;

    f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da

    considerare ai fini della determinazione del contributo per

    iniziative di spettacolo all'estero.

    Art. 5.

    Presentazione delle domande e assegnazione

    1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate

    all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo,

    entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di

    contributo, nei successivi articoli di cui al titolo II, direttamente

    o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di

    ricevimento.

    2. La denominazione del complesso circense per il quale e'

    richiesto il contributo dovra' essere esattamente indicata nella

    domanda. I nomi e cognomi di persona diversa dal titolare possono

    essere usati come denominazione del complesso circense soltanto

    quando la persona del cui nome o cognome si fa uso faccia parte del

    nucleo familiare del titolare entro il primo grado, ovvero sia stato

    scritturato nell'anno dal medesimo per l'esecuzione di uno o piu'

    numeri di particolare rilievo nello spettacolo, in tale ultimo caso

    dovra' essere allegata all'istanza copia autenticata del contratto di

    scritturazione. Sono esclusi da questa disciplina i marchi di impresa

    registrati. A tal fine l'Amministrazione predispone annualmente

    l'elenco dei circhi richiedenti il contributo.

    3. I contributi di cui ai precedente art. 3 vengono assegnati con

    decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la

    Commissione.

    4. Del contributo assegnato viene data comunicazione

    all'interessato.

    Art. 6.

    Valutazione quantitativa

    1. Per le attivita' circensi in Italia e all'estero sono valutabili

    i costi concernenti la produzione, le spese di trasporto, l'acquisto

    di macchinari, l'attivita' di promozione educativa ed assistenziale

    e, le spese per la ristrutturazione di aree.

    2. Per le iniziative di spettacolo in Italia i costi riguardano gli

    oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati presso

    qualsiasi ente...

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