Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Titolo I disposizioni generali

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 37;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82; cosi' come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, recante Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalita' per l'erogazione di contributi alle attivita' di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalita' di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuita' nei finanziamenti pubblici alle attivita' di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte costituzionale in materia di attivita' culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 15 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Efficacia

  1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

    Art. 2.

    Intervento finanziario per le attivita' circensi

  2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito denominato Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' circense, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

    a) favorire la qualita' artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense;

    b) promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

    c) agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea;

    d) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' circense;

    e) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo artistico, tecnico e organizzativo;

    f) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' circense;

    g) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

    h) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite;

    i) sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero.

  3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito Ministro, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita Commissione, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 3.

  4. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime.

  5. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, e' considerata attivita' circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilita' a titolo di proprieta' o di locazione annuale, presenta al pubblico, in una o piu' piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attivita', costituita nel suo complesso anche da padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali, viene denominata circo equestre.

  6. Sono considerate, altresi', attivita' circensi quelle che si svolgono, con le medesime modalita' spettacolari, nelle arene prive di tendone, oppure all'interno di strutture stabili a cio' destinate in via esclusiva.

    Art. 3.

    Tipologia degli interventi

  7. L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' circense o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo:

    a) contributi ad iniziative di spettacolo in Italia;

    b) contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero;

    c) contributi per accertate difficolta' di gestione;

    d) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;

    e) contributi per iniziative promozionali;

    f) contributi per iniziative assistenziali ed educative;

    g) contributi per la ristrutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attivita' circense;

    h) contributi per iniziative di spettacolo all'estero.

    Art. 4.

    Criteri generali di attribuzione del contributo

  8. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 6 e per le iniziative di spettacolo, anche secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 7.

  9. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

  10. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attivita' relativi agli interventi finanziari indicati al precedente art. 3, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina:

    a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 6, per la quantificazione del contributo;

    b) la quota per ciascuna rappresentazione, rapportata alle dimensioni del complesso circense;

    c) l'incentivo finanziario per le attivita' svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

    d) l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostruzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione e per la ristrutturazione di aree attrezzate;

    e) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative;

    f) le spese di trasporto e la percentuale degli oneri sociali da considerare ai fini della determinazione del contributo per iniziative di spettacolo all'estero.

    Art. 5.

    Presentazione delle domande e assegnazione

  11. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio V, entro il termine perentorio indicato per ciascuna tipologia di contributo e con la relativa documentazione richiesta, utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili con modalita' di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certifi-cazione della firma digitale e dell'autenticita' della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in carta da bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta Domanda di contributo - Settore Circhi. In tale fattispecie fa fede la data di spedizione.

  12. La denominazione del complesso circense per il quale e' richiesto il contributo...

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