DECRETO 25 novembre 2011 - Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l''attivita'' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. (11A15416)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e che si applica a partire dal 4 dicembre 2011;

Considerato che, ferme restando le disposizioni recate dal Regolamento (CE) n. 1071/2009, in attesa dell'emanazione della completa disciplina della materia e' urgente definire le procedure e le attivita' che consentano dal 4 dicembre 2011 l'applicazione del Regolamento comunitario;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, che ha istituito l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, di attuazione della direttiva del Consiglio n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, che ha modificato la direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore;

Vista la legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge comunitaria 2009);

Ritenuto necessario dettare le disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009;

Considerato che devono essere mantenute inalterate le funzioni ed i compiti gia' attribuiti alle province o agli altri enti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario, a meno di quanto strettamente indispensabile per la corretta esecuzione del regolamento (CE) n. 1071/2009, di fare salva la disciplina in materia di accesso alla professione gia' recata dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, nonche' l'assetto normativo vigente;

Visto il protocollo d'intesa Governo - Associazioni dell'autotrasporto sottoscritto in data 11 novembre 2011;

Decreta

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Fatto salvo l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento stesso, le imprese che esercitano o che intendono esercitare l'attivita' di trasporto di merci su strada, con veicoli di massa inferiore, o con complessi formati da questi veicoli, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, dimostrando il solo requisito dell'onorabilita'.

    Art. 2

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto sono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

    Art. 3

    Requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada

  3. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione, le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi devono:

    1. dimostrare o aver dimostrato l'onorabilita', l'idoneita' professionale e quella finanziaria, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, con l'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

    2. dimostrare o aver dimostrato una sede effettiva e stabile, nonche', nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ottemperare o aver ottemperato a quanto disposto dall'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  4. Le imprese di trasporto di persone su strada devono dimostrare o aver dimostrato i requisiti di onorabilita', idoneita' professionale e finanziaria, nonche' il requisito di stabilimento secondo quanto disciplinato dal presente decreto.

  5. Le imprese di trasporto su strada devono comunicare, entro trenta giorni, alle autorita' competenti la perdita di uno o piu' dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

    Art. 4

    Gestore dei trasporti

  6. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilita' e di idoneita' professionale, devono essere, alternativamente:

    1. amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

    2. socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone;

    3. titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;

    4. persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

  7. In alternativa al gestore avente legami con l'impresa, di cui al comma 1, le imprese di trasporto su strada possono essere autorizzate all'esercizio della professione se designano come gestore dei trasporti una persona fisica residente nella Comunita' che soddisfi i requisiti di onorabilita' ed idoneita' professionale, legata con apposito contratto scritto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tale contratto deve attribuire al gestore tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni, nonche' l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse.

  8. Qualora un'impresa non disponga piu' del gestore dei trasporti e' tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all'autorita' competente oppure, qualora non coincidente, all'organo vigilante di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorita' competente.

  9. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 3 l'impresa non ha provveduto a designare un nuovo gestore dei trasporti, che sia onorabile ed in possesso dell'idoneita' professionale, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato articolo 9 provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

  10. In caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica, perdita o diminuzione della capacita' di agire del gestore dei trasporti, l'impresa e' tenuta a darne comunicazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, all' autorita' competente oppure all'organo vigilante, il quale provvede tempestivamente a darne comunicazione alla citata autorita' competente.

  11. Se, nei casi di cui al comma 5, l'impresa non ha provveduto a nominare un nuovo gestore dei trasporti che sia onorabile ed in possesso dell'idoneita' professionale entro sei mesi, prorogabili di tre mesi, dalla data della prescritta comunicazione, l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del presente decreto provvede, entro trenta giorni, a revocare l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

    Art. 5

    Requisito di stabilimento

  12. Il requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e' soddisfatto con le modalita' stabilite con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale provvedimento indica, tra l'altro, i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, come definita dall'articolo 5, lettera a), del regolamento (CE) n....

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT