Circ. (Min. trasp.) 15 novembre 2012, Prot. n. 31304-DIV3-C

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2013
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 15 novembre 2012, Prot. n. 31304-DIV3-C.
Sistemi speciali di adattamento a gas di petrolio liquefatto
(LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli
rispondenti ai regolamenti Ce n. 715/2007 e n. 692/2008
(euro 5 ed euro 6). Veicoli rispondenti ai regolamenti Ce
566/2011, 459/2012, 630/2012.
In data 29 maggio 2012, l’Unione Europea ha adottato il
regolamento (UE) n. 459/2012 che ha modif‌icato i regolamenti
(CE) n. 715/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio e
n. 692/2008 della Commissione relativi all’omologazione dei
veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri
e commerciali leggeri (Euro 6).
Successivamente, in data 12 luglio 2012, l’Unione Europea
ha adottato il regolamento (UE) n. 630/2012 che ha ulterior-
mente modif‌icato il regolamento CE n. 692/2008 il quale f‌issa il
concetto HEV (veicolo ibrido elettrico) e introduce il concetto
di veicolo polivalente H2GN (miscela di idrogenometano) e
di veicolo puramente ad idrogeno (ovvero un veicolo che tra-
sforma l’idrogeno in energia elettrica).
Tutto ciò premesso, in considerazione che i suddetti nuovi
regolamenti CE non hanno modif‌icato i limiti di emissione dei
gas di scarico, si conferma la validità delle omologazioni na-
zionali dei sistemi di adattamento a gas di petrolio liquefatto
(LPG) ed a gas naturale compresso (CNG), per autoveicoli ri-
spondenti ai regolamenti Ce n. 715/2007 e n. 692/2008 (euro 5
ed euro 6), rilasciate ai sensi delle circolari n. 12816/23.36.14
in data 9 febbraio 2009 e successiva n.98296/23.36.14 del 10
dicembre 2010 , anche quando sulla carta di circolazione, re-
lativamente al veicolo, compaiono le diciture: 459/2012 (Euro
5-6-A-B-C), 630/2012 (Euro 5-6-A-B-C) e 715/2007*566/2011A-
B (vedi circolare n. 95-DIV2-C in data 2 gennaio 2012).
Si fa presente inoltre che i sistemi speciali di adattamen-
to a gas (LPG o CNG) omologati ai sensi delle circolari n.
12816/23.36.14 e n. 98296/23.36.14, per i veicoli rispondenti
alle normative europee Euro 5 sono da ritenersi estese ai vei-
coli Euro 6 essendo identiche le limitazioni di appartenenza
alla famiglia dei veicoli.
II
Circ. (Min. trasp.) 28 novembre 2012, n. 9 bis/2012/TSI. Prot.
n. 26666. Trasporto internazionale di merci su strada. Rila-
scio della licenza comunitaria, delle autorizzazioni per i
Paesi non UE e delle autorizzazioni CEMT successivamente
alla data del 4 dicembre 2012.
Facendo seguito alle circolari n. 1/2011 D.G. T.S.I. del 25
novembre 2011, n. 3/2012 D.G. T.S.I. del 28 maggio 2012 e n.
6/2012 del 7 giugno 2012, tenuto conto delle disposizioni con-
convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché dei chiari-
menti resi con la circolare n. 10670 del 30 aprile 2012, si rende
necessario rammentare, per connessione, l’applicazione delle
disposizioni vigenti in ordine al rilascio delle licenze comuni-
tarie e delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di
merci, a partire dal 5 dicembre 2012.
Com’è noto, sulla base della disciplina sopra richiamata, entro
il 4 dicembre 2012, le imprese di autotrasporto, già in esercizio
con i requisiti di onorabilità, idoneità f‌inanziaria e professionale
secondo le disposizioni previgenti all’applicazione del regola-
mento (CE) n. 1071/2009, devono presentare la documentazione
relativa al requisito dello stabilimento, unitamente alla richiesta
di autorizzazione all’esercizio della professione all’Uff‌icio MC
competente per territorio in relazione alla sede legale delle im-
prese stesse o agli altri Uff‌ici a questo compito designati dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Valle d’Ao-
sta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.
In relazione a quanto sopra esposto, si rappresenta che
gli Uff‌ici competenti della Direzione generale per il trasporto
stradale e per l’intermodalità, a partire dal 5 dicembre 2012,
rilasceranno i titoli autorizzativi indicati in oggetto esclusiva-
mente a quelle imprese che hanno già ottenuto l’autorizzazione
all’esercizio della professione di autotrasportatore o, con rila-
scio effettuato ancora in via provvisoria, che abbiano presenta-
to la documentazione relativa al requisito dello stabilimento,
unitamente alla menzionata domanda di autorizzazione, entro
la già citata data del 4 dicembre 2012.
A decorrere dalla data della presente circolare, gli Uff‌ici
periferici competenti, ai f‌ini di una migliore collaborazione
amministrativa, vieppiù necessaria in questa fase, provvede-
ranno a comunicare i nominativi delle sole imprese per le quali
l’istruttoria sulla domanda di ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio della professione di autotrasportatore abbia avuto
esito negativo.
Tali comunicazioni dovranno essere effettuate alla Divi-
sione 4 di questa Direzione generale via e-mail alla seguente
casella postale gaolo.cossu@mit.gov.it.
III
Circ. (Min. trasp.) 29 novembre 2012, n. 10/2012/TSI Prot.
n. 2687. Accesso alla professione (regolamento (CE)
1071/2009). Trasporto di viaggiatori su strada. Termine del
4 dicembre 2012 e ulteriori indicazioni.
1) TERMINE E ADEMPIMENTI
Facendo seguito:
1) alla circolare 2/2011 prot. 26214 del 2 dicembre 2011;
2) alla nota di chiarimenti prot. 12374 del 23 maggio 2012;

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