Circ. (Min. trasp.) 29 novembre 2012, Prot. n. 32892/23.18.08

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2/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
CIRCOLARI
3) alla nota di chiarimenti sul requisito dell’idoneità f‌inan-
ziaria prot. 11551 dell’11 maggio 2012;
si precisa quanto segue.
Anzitutto, - per esigenze di omogeneità rispetto alle indica-
zioni fornite per il settore merci, unitamente alla opportunità
di applicare la disposizione di maggior favore” -, la scadenza
contenuta nella nota 12374/2012 (nonché in ogni altra co-
municazione relativa all’oggetto) come “3 dicembre 2012” va
intesa come “4 dicembre 2012”.
Ciò premesso, si richiama l’attenzione su tale termine,
entro il quale le imprese in esercizio ante 4 dicembre 2011
devono procedere alla dimostrazione dei requisiti previsti dal
regolamento (CE) 1071/200
Entro il 4 dicembre le imprese dovranno dunque presen-
tare al competente UMC la comunicazione per perfezionare
l’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP), con la
prescritta documentazione relativa al requisito di stabilimento
e di idoneità f‌inanziaria, oltre a dover indicare i dati inerenti
al gestore dei trasporti.
Qualora una o più delle suddette imprese non provveda
oppure provveda oltre il 4 dicembre p.v., il competente UMC
procederà ai sensi dell’articolo 13 comma 3 del regolamento
(CE) 1071/2009, assegnando un termine per regolarizzare la
situazione decorso inutilmente il quale l’UMC ritirerà l’AEP.
2) RILASCIO DEI TITOLI PER L’ACCESSO AL MERCATO
DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL
TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ
Secondo le modalità in atto, ed in coerenza con quanto
contenuto nell’intesa sancita nella Conferenza Unif‌icata (se-
duta del 25 luglio 2012), le autorizzazioni o loro modif‌iche - di
competenza di questa Direzione Generale sono rilasciate alle
imprese che abbiano provveduto a perfezionare la propria
posizione presso l’UMC competente al rilascio dell’AEP e per
le quali l’iscrizione al registro Elettronico nazionale (REN) sia
“attiva” e non più provvisoria.
Per quanto riguarda la licenza comunitaria per il trasporto
internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi (tenuto
conto della specif‌icità di questo titolo), si farà seguito con
comunicazione ad hoc.
3) MODULO RELATIVO AL GESTORE DEI TRASPORTI
È allegato alla presente il modello della dichiarazione so-
stitutiva di certif‌icazione relativa al gestore dei trasporti. Tale
modello sostituisce l’allegato 1.c alla circolare n. 2/2011:
per tenere conto delle modif‌iche normative recate dall’ar-
ticolo 11, comma 6-quater, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n. 5 (convertito, con modif‌icazioni, con legge 4 aprile 2012,
n. 35). Infatti, come evidenziato nella nota di chiarimenti n.
12374/2012, in forza di tale comma 6-quater il gestore dei tra-
sporti (sia “interno” che “esterno”) può svolgere tale funzione
presso una sola impresa. Inoltre, nel caso si tratti di gestore
“esterno”, il parco complessivo dei veicoli dell’impresa non po-
trà essere costituito da più di cinquanta unità;
per consentire di inserire la data di designazione del ge-
store dei trasporti.
4) IDONEITÀ FINANZIARIA
In merito alle modalità di dimostrazione del requisito di
idoneità f‌inanziaria, pervengono numerosi quesiti in ordine alle
attestazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b)
del decreto dirigenziale prot. n. 291 del 25 novembre 2011 ovvero
ai soggetti che possono validamente rilasciare tali polizze.
Pertanto, per evitare l’insorgere e il consolidarsi di situazio-
ni non conformi alla ratio della normativa in vigore, ad avviso
di questa Direzione generale non può essere accettata, ai f‌ini
della dimostrazione del requisito di idoneità f‌inanziaria:
a. polizza assicurativa o attestazione di polizza assicurativa
rilasciata da compagnia estera non in regola con la disciplina
europea e nazionale in materia assicurativa, ovvero non con-
tenente gli elementi richiesti per la validità dell’attestazione
stessa (a tal f‌ine, gli UMC potranno effettuare opportune verif‌i-
che presso l’ISVAP);
b. polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile,
in quanto prevista obbligatoriamente all’articolo 122 del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c. f‌ideiussione o attestazione di f‌ideiussione rilasciata da
intermediari f‌inanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106
T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d’Italia al rilascio
delle specif‌iche tipologie di garanzie richieste per la dimo-
strazione del requisito in esame;
d. garanzie rilasciate dai conf‌idi i quali, anche per espressa
indicazione della Banca d’Italia, non sono abilitati al rilascio
delle garanzie nei confronti del pubblico.
(Si omettono gli Allegati)
IV
Circ. (Min. trasp.) 29 novembre 2012, Prot. n. 32892/23.18.08.
Marocco. Conversioni patenti di guida.
L’Ambasciata del Regno del Marocco, su specif‌ica richie-
sta della scrivente Direzione, ha fornito informazioni utili per
la conversione delle patenti marocchine, in particolare per
quanto concerne le date riportate nel fronte e nel retro delle
patenti di tipo card che vengono presentate per la conversione
in documenti italiani.
Pertanto si comunica che nella patente marocchina di tipo
card e colore rosa:
-la data scritta sul fronte -in basso- indica la data di conse-
guimento, a seguito di esame, della prima categoria rilasciata;
-la data scritta sul retro nella colonna “Date de déliveran-
ce”, in corrispondenza di ogni categoria, indica la data del
conseguimento, a seguito di esami, della categoria a cui si
riferisce.
Inoltre per quanto concerne la validità provvisoria è stato
precisato quanto segue:
-la patente marocchina rilasciata prima del 1° ottobre 2010
diviene def‌initiva dopo un anno dalla data del conseguimento
-la patente marocchina rilasciata a partire dal 1° ottobre 2010
diviene def‌initiva dopo due anni dalla data del conseguimento.
Dalle indicazioni fornite, risulta evidente che nella patente
marocchina tipo card di colore rosa non è indicata la data in
cui la patente stessa è divenuta permanente. Tale data può es-
sere però valutata in relazione alle indicazione sopra indicate.

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