Circ. (Min. trasp.) 9 agosto 2013, n. 6/2013/TSI, Prot. n. 19341/U

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
Circolari
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Circ. (Min. trasp.) 9 agosto 2013, n. 6/2013/TSI, Prot. n.
19341/U. Servizi di linea interregionali di competenza
statale (D.L.vo 285/05) - procedure e modulistica.
1. INTRODUZIONE
I servizi di linea interregionali di competenza statale,
come è noto, sono disciplinati dal Decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285 e dal D.M. 1 dicembre 2006, n. 316.
Successivamente al 15 marzo 2007 - data di entrata in
vigore del su citato D.M. 316/2006 - questa Amministrazione
ha diramato diverse circolari applicative ed interpretative
delle disposizioni contenute nei predetti atti normativi.
In tempi recenti sono subentrate nuove disposizioni che
hanno in parte modif‌icato la disciplina del settore in esa-
me, ed in particolare le disposizioni comunitarie in materia
di esercizio della professione di trasportatore su strada.
Nello stesso tempo, per avviare - nei limiti di quanto
consentito dalla normativa in vigore - la semplif‌icazione
dei relativi procedimenti, è stato predisposto un sistema
informatico per la gestione o a supporto della gestione di
tabelle orarie, programma di esercizio, relazioni di traff‌i-
co, lista dei prezzi. Tale applicazione telematica, oltre a
consentire nell’immediato di razionalizzare i procedimen-
ti amministrativi e migliorare la gestione e l’archiviazione
dei dati relativi ai servizi di linea, costituirà nel prossimo
futuro uno strumento di utilità per la collettività interes-
sata a servirsi dei collegamenti automobilistici interregio-
nali. Inoltre, questa innovazione costituisce la prima fase
della graduale, progressiva informatizzazione di altre fasi
del procedimento.
Con l’introduzione di tale strumento informatico, che
prevede la diretta partecipazione delle imprese nell’im-
plementazione dei dati, si rendono dunque necessarie
alcune modif‌iche dei procedimenti relativi alle autorizza-
zioni afferenti ai servizi in oggetto, pur nell’ambito della
normativa in vigore.
I servizi di linea interregionali di competenza statale si
caratterizzano per i seguenti elementi:
a) hanno orari, percorsi, fermate predeterminati;
b) vengono offerti ad un’utenza indifferenziata;
c) consentono la mobilità delle persone tra località si-
tuate in Regioni diverse, a condizione che il collegamento
tra dette località avvenga su un percorso stradale che at-
traversi il territorio di almeno tre Regioni;
d) non sono soggetti ad obblighi di servizio pubblico e
non danno diritto a ricevere alcun tipo di compensazione;
e) i prezzi sono liberamente determinati dalle imprese
esercenti per le relazioni di traff‌ico consentite;
f) non creano diritti di esclusività;
g) si svolgono in regime di libera concorrenza.
I servizi di linea interregionali di competenza statale
(d’ora in avanti indicati come “servizi”) sono disciplinati
direttamente ed indirettamente da diverse fonti normative.
Le principali fonti che trovano applicazione nel settore
sono:
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercita-
re l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva
96/26/CE del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armo-
nizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che modif‌ica i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
“Riordino dei servizi automobilistici interregionali di com-
petenza statale”;
- Decreto ministeriale 10 dicembre 2006, n. 316 “Re-
golamento recante riordino dei servizi automobilistici di
competenza statale”;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285 “Nuovo
- D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 recante “Nuove norme
in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.
In virtù di tali disposizioni, l’accesso al mercato dei ser-
vizi è consentito a tutte le imprese autorizzate alla profes-
sione di trasportatore su strada di persone:
- iscritte in modo regolare al Registro elettronico Na-
zionale (d’ora in avanti: REN),
- in grado di svolgere servizi di trasporto in modo sicu-
ro e regolare
- e che dimostrano di essere in possesso dei requisiti
specif‌icati dall’art. 3 del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 285.
2. INFORMATIZZAZIONE
A breve sul sito www.ilportaledellautomobilista.it sarà
in linea un nuovo programma informatico, denominato
“GISDiL” (ovvero, “Gestione Informatica Servizi Di Linea”)
che consente l’approvazione per via telematica degli orari
e dei programmi di esercizio eliminando cosi la necessità
di gestione cartacea del relativo subprocedimento.

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