Circ. (Min trasp.) 24 maggio 2013, Prot. n. 13382

Pagine757-758
757
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Circolari
I
Circ. (Min trasp.) 24 maggio 2013, Prot. n. 13382. Decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici 19 aprile 2013, recan-
te “Disposizioni integrative al DD 31 gennaio 2011, in
materia di modalità di trasmissione della certif‌icazione
medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente
di guida”.
In data 10 maggio u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale (Serie generale n. 108) il decreto di cui all’oggetto,
che modif‌ica ed integra ulteriormente il decreto del Capo del
Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi infor-
mativi e statistici 31 gennaio 2011 (G.U. 16 febbraio 2011, n.
38) e successive modif‌icazioni (DD 26 luglio 2011 in G.U. 12
agosto 2011 n. 187 e DD 31 gennaio 2012 in G.U. 14 febbraio
2012 n. 37), di seguito def‌inito “DD”.
Nel rinviare ad un’attenta lettura del decreto suddetto, con
riferimento alle principali novità introdotte che saranno in vi-
gore a decorrere dal 30 maggio p.v. - si segnala quanto segue.
A. Campo di applicazione
Preliminarmente si evidenzia come è stato ampliato il cam-
po di applicazione delle disposizioni di cui al DD in commento:
mentre prima questo era riferibile solo alla certif‌icazione me-
dica comprovante la sussistenza o il permanere dei requisiti
di idoneità psico-f‌isica utile al primo rilascio e/o alla conferma
di validità delle “patenti di guida”, ora la nuova formulazione
estende il campo di applicazione alle stesse certif‌icazioni,
quando richieste, più in generale, per il primo rilascio e/o per
la conferma di validità dei “titoli abilitativi alla guida”.
B. Assegnazione codice di identif‌icazione ad uff‌ici e strut-
ture
È inoltre prevista l’assegnazione di specif‌ico codice di
identif‌icazione in favore delle strutture/uff‌ici a cui la legge
attribuisce l’attività di certif‌icazione in parola, e pertanto;
a) agli uff‌ici delle aziende sanitarie locali a cui sono attri-
buite le funzioni in materia medico legale, di cui all’articolo
119, comma 2, CdS; b) alle strutture mediche militari di cui
all’articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del
2010, alle quali, giusta il disposto dell’articolo 200, comma
1, lettera e), dello stesso decreto, competono le funzioni di
certif‌icazione in parola; c) alle commissioni mediche locali,
di cui all’articolo 119, comma 4, CdS.
Tali codici vanno quindi ad aggiungersi a quelli già rila-
sciati, ai sensi del previgente testo del DD, ai singoli medici:
- appartenenti ad amministrazioni e corpi (medici appar-
tenenti ad uff‌ici con funzioni di medicina-legale appartenenti
alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di
base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei
medici del Ministero della salute, i medici del ruolo profes-
sionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari
in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle
Ferrovie dello Stato) di cui all’art. 1, comma 1, del DD: si
richiama l’attenzione sul disposto dell’articolo 5 del DD in
oggetto, a norma del quale, al f‌ine di continuare l’esercizio
dell’attività di certif‌icazione in parola, i predetti hanno l’one-
re di richiedere tempestivamente il codice di identif‌icazione,
non essendo più consentito, a far data dal 30 giugno 2013,
l’inoltro di certif‌icazione che ne sia priva (vedi infra para-
grafo G); - militari in quiescenza, di cui all’art. 2 del DD; - non
più appartenenti alle strutture, di cui all’articolo 3 del DD.
C. Disposizioni specif‌iche in materia di apposizione del
codice
C.1 Medico responsabile dei servizi del distretto sanitario
di base
Integrando il testo già vigente dell’articolo 1, comma 2,
del DD (Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle
certif‌icazioni di cui al medesimo comma, unitamente al tim-
bro ed alla f‌irma del medico certif‌icatore ed all’indicazione
dell’uff‌icio di appartenenza dello stesso), con esclusivo
riferimento al caso in cui la certif‌icazione sia rilasciata da
medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base,
e previsto che, ai f‌ini dell’apposizione di timbro e f‌irma, possa
procedere persona da questi delegata.
C.2 Strutture o uff‌ici
Per quel che concerne, invece, la certif‌icazione rilasciata
da uff‌ici o strutture su menzionati, è disposto che, nel caso di
certif‌icazione medica rilasciata da:
- uff‌ici delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite
le funzioni in materia medico legale, o da strutture mediche
militari di cui all’articolo 201, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 66 del 2010, il codice della struttura sia riportato in
calce alle certif‌icazioni stesse, unitamente al timbro ed alla
f‌irma del medico che, di servizio presso il predetto uff‌icio o la
predetta struttura, procede alla certif‌icazione; - commissione
medica locale, il codice della struttura sia riportato in calce
alle certif‌icazioni stesse, unitamente al timbro ed alla f‌irma
del presidente pro-tempore della stessa.
D. Modalità di richiesta dei codici per strutture ed uff‌ici e
successivi obblighi informativi
L’assegnazione del codice che identif‌ica l’uff‌icio o la strut-
tura a richiesta, all’uff‌icio della motorizzazione competente

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT